(a cura di Maurizio Marchi)

 

CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI D’INTERESSE STORICO O COLLEZIONISTICO

(modifica all’art.60 e 152 CDS)

Norma modificata

Contenuti

Rispetto al codice della strada

Rispetto al decreto legge n.151/2003

art. 60 comma 4 CDS

Rientrano nella categoria dei motoveicoli e autoveicoli di interesse storico e collezionistico tutti quelli di cui risulti l'iscrizione in uno dei seguenti registri: ASI, Storico Lancia, Italiano FIAT, Italiano Alfa Romeo, Storico FMI".

I veicoli d’interesse storico o collezionistico dovevano essere iscritti in apposito registro tenuto dal DTTSIS che provvedeva alla formale attribuzione della qualifica giuridica di “veicolo d’interesse storico”.

Norma di nuova introduzione

art.152 comma 1 bis CDS

I veicoli d’interesse storico e collezionistico non hanno obbligo di tenere sempre accesi i dispositivi di illuminazione fuori dei centri abitati o, se motocicli, anche nei centri abitati.

Deroga non prevista.

 

Si è resa necessaria perché questi veicoli, spesso, non sono dotati di un impianto elettrico adeguato a garantire la costante accensione dei dispositivi di illuminazione

Modifica della nuova previsione dell’art.152 CDS.