Le modifiche concernenti i ciclomotori riguardano principalmente il rinvio dell’entrata in vigore delle disposizioni del decreto
egislativo n. 9/2002 per l’abilitazione dei conducenti e la circolazione dei ciclomotori.
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Norma modificata |
Contenuti |
Rispetto al codice della strada |
Rispetto al decreto legge n.151/2003 |
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art. 97 CDS come modificato dall’art.3 del DL.vo 9/2002.
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E’
stato previsto un rinvio al 1 luglio 2004 delle norme del Decreto
Legislativo 9/2002 relative al nuovo sistema di targatura dei ciclomotori
ed al rilascio del nuovo documento di circolazione nominativo. Per completare tale disciplina dovranno essere emanate modifiche regolamentari che individuino il modello della targa, le procedure ed i tempi per la targatura dei ciclomotori già in circolazione, nonché le altre norme di dettaglio per la disciplina delle modalità di rilascio delle targhe che, come è noto, il DL.vo. 9/2002 affida anche a soggetti terzi (agenzie). |
Le
nuove disposizioni in materia di circolazione dei ciclomotori erano state
introdotte nel codice della strada dal DL.vo 9/2002 che, tuttavia, non
prevedeva un termine graduale per l’entrata in vigore delle nuove
disposizioni (che, tra l’altro, incidono indirettamente anche sul
sistema sanzionatorio). Il
ciclomotore non ha oggi una targa propria ma solo un contrassegno che
identifica il responsabile della circolazione. Non ha neanche un documento
di circolazione nominativo ma un certificato rilasciato dalla casa
costruttrice. |
Non
sono state apportate modifiche in sede di conversione in legge. |
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art.116 CDS come modificato dall’art.6 del DL.vo 9/2002
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· Le nuove disposizioni
– introdotte dal DL.vo 9/2002 - relative all’obbligo di aver
conseguito un certificato di idoneità per condurre ciclomotori, entrano
in vigore il 1.7.2004. · Dal 1.7.2005
l’obbligo di aver conseguito un certificato di idoneità per la guida
dei ciclomotori è esteso anche ai conducenti maggiorenni non muniti di
patente di guida. · La sanzione per guida
senza certificato di abilitazione (che entra in vigore solo dal 1.7.2004)
è applicabile solo al conducente minorenne. Nonostante
i rinvii, potranno essere rilasciati i nuovi certificati di idoneità alla
guida, sulla base del DM 30.6.2003, recante il programma dei corsi e le
procedure d'esame per il loro conseguimento |
L’entrata
in vigore delle nuove disposizioni previste dal DLvo 9/2002 era fissata
per il 1 gennaio 2004. Tuttavia, anche a causa del rinvio
dell’attivazione delle procedure relative ai corsi e agli esami, la data
di entrata in vigore è stata adeguata. |
· E’ stato previsto
che, anche i maggiorenni non muniti di alcun tipo di patente, debbono
conseguire un certificato di idoneità (dalll1.7.2005). · E’ stata limitata
ai soli minorenni l’applicazione della sanzione per chi conduce un
ciclomotore senza certificato d’idoneità per la guida. |
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art. 170 CDS ·
Modifica del comma 2
· Modifica del comma 6 |
Dal
1 luglio 2004 è stata prevista la possibilità di trasportare il
passeggero a bordo del ciclomotore a condizione che: a) sia
espressamente indicato nel certificato di circolazione. b) il
conducente sia maggiorenne. Fino
a quella data, vige il divieto assoluto di trasporto di passeggero. Per
i ciclomotori omologati anteriormente, il Ministero delle Infrastrutture e
dei trasporti provvederà con proprio decreto all’individuazione dei
ciclomotori che possono trasportare un passeggero E’
stata raddoppiata la sanzione pecuniaria per chiunque circola con un
ciclomotore trasportando un passeggero quando non è consentito (la
modifica è immediatamente esecutiva). La
norma resta comunque non immediatamente efficace per la
parte relativa alla possibilità di trasporto di passeggero con
ciclomotore. Infatti, per poter verificare che il ciclomotore sia
tecnicamente idoneo al trasporto di un passeggero, occorre che siano
operative le disposizioni relative al certificato di circolazione che,
invece, sono state prorogate al 1/7/04. Fino
al 1.7.2004, perciò: a)
il maggiorenne che circola con un
ciclomotore trasportando un passeggero è punito con le sanzioni
dell’art.170 CDS (che sono state inasprite); b)
il minorenne che circola trasportando
un passeggero, è punito con le sanzioni dell’art. 115 (che prevede la
sanzione pecuniaria ed il fermo del veicolo) e dell’170 (che prevede una
sanzione pecuniaria ed il fermo) del CDS
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Con
la modifica è stato rimosso il divieto previsto dall’articolo 170 CDS
che contrastava con la previsione dell’art 115 CDS (come modificato dal
DL.vo 9/2002) che, sanzionando il minorenne che trasporta un passeggero,
ammetteva implicitamente la possibilità di tale trasporto. Tuttavia, la
disposizione non è immediatamente operativa e, quindi permane il divieto
di trasporto di un passeggero |
Non
sono state apportate modifiche in sede di conversione in legge Il
panorama sanzionatorio dal 1 luglio 2004 sarà costituito da: a)
l’art.115 CDS che prevede la
sanzione per il conducente minorenne che utilizzando un ciclomotore idoneo
al trasporto effettua il trasporto di un passeggero: oltre al fermo
amministrativo (di durata più lunga), si applica la sanzione pecuniaria
(prima non prevista) di più elevato ammontare; nei confronti del
genitore, inoltre, si procede per incauto affidamento (con separato
verbale) ai sensi dell’art. 115 CDS b)
l’art.170 CDS che prevede la
sanzione per il conducente, minorenne o maggiorenne, che effettui il
trasporto di un passeggero con veicolo non idoneo |