(a cura di Maurizio Marchi)

 

CIRCOLAZIONE DEI CICLOMOTORI

(modifiche all’art.97, 116, 170 CDS, come modificati dal DL.vo 9/2002)

 

Le modifiche concernenti i ciclomotori riguardano principalmente il rinvio dell’entrata in vigore delle disposizioni del decreto

egislativo n. 9/2002 per l’abilitazione dei conducenti e la circolazione dei ciclomotori.

 

Norma modificata

Contenuti

Rispetto al codice della strada

Rispetto al decreto legge n.151/2003

art. 97 CDS come modificato dall’art.3  del DL.vo 9/2002.

 

 

E’ stato previsto un rinvio al 1 luglio 2004 delle norme del Decreto Legislativo 9/2002 relative al nuovo sistema di targatura dei ciclomotori ed al rilascio del nuovo documento di circolazione nominativo.

 

 

 

Per completare tale disciplina dovranno essere emanate  modifiche regolamentari che individuino il modello della targa, le procedure ed i tempi per la targatura dei ciclomotori già in circolazione, nonché le altre norme di dettaglio per la disciplina delle modalità di rilascio delle targhe che, come è noto, il DL.vo. 9/2002 affida anche a soggetti terzi (agenzie).

Le nuove disposizioni in materia di circolazione dei ciclomotori erano state introdotte nel codice della strada dal DL.vo 9/2002 che, tuttavia, non prevedeva un termine graduale per l’entrata in vigore delle nuove disposizioni (che, tra l’altro, incidono indirettamente anche sul sistema sanzionatorio).

 

Il ciclomotore non ha oggi una targa propria ma solo un contrassegno che identifica il responsabile della circolazione. Non ha neanche un documento di circolazione nominativo ma un certificato rilasciato dalla casa costruttrice.

Non sono state apportate modifiche in sede di conversione in legge.

 

art.116 CDS come modificato dall’art.6 del DL.vo 9/2002

 

 

·   Le nuove disposizioni – introdotte dal DL.vo 9/2002 - relative all’obbligo di aver conseguito un certificato di idoneità per condurre ciclomotori, entrano in vigore il 1.7.2004.

·   Dal 1.7.2005 l’obbligo di aver conseguito un certificato di idoneità per la guida dei ciclomotori è esteso anche ai conducenti maggiorenni non muniti di patente di guida.

·   La sanzione per guida senza certificato di abilitazione (che entra in vigore solo dal 1.7.2004) è applicabile solo al conducente minorenne.

 

Nonostante i rinvii, potranno essere rilasciati i nuovi certificati di idoneità alla guida, sulla base del DM 30.6.2003, recante il programma dei corsi e le procedure d'esame per il loro conseguimento

L’entrata in vigore delle nuove disposizioni previste dal DLvo 9/2002 era fissata per il 1 gennaio 2004. Tuttavia, anche a causa del rinvio dell’attivazione delle procedure relative ai corsi e agli esami, la data di entrata in vigore è stata adeguata.

·   E’ stato previsto  che, anche i maggiorenni non muniti di alcun tipo di patente, debbono conseguire un certificato di idoneità (dalll1.7.2005).

·   E’ stata limitata ai soli minorenni l’applicazione della sanzione per chi conduce un ciclomotore senza certificato d’idoneità per la guida.

 

art. 170 CDS

·         Modifica del comma 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

·          Modifica del comma 6

Dal 1 luglio 2004 è stata prevista la possibilità di trasportare il passeggero a bordo del ciclomotore a condizione che:

a)           sia espressamente indicato nel certificato di circolazione.

b)           il conducente sia maggiorenne.

Fino a quella data, vige il divieto assoluto di trasporto di passeggero.

 

Per i ciclomotori omologati anteriormente, il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti provvederà con proprio decreto all’individuazione dei ciclomotori che possono trasportare un passeggero

 

 

E’ stata raddoppiata la sanzione  pecuniaria per chiunque circola con un ciclomotore trasportando un passeggero quando non è consentito (la modifica è immediatamente esecutiva).

 

La norma resta comunque non immediatamente efficace per la parte relativa alla possibilità di trasporto di passeggero con ciclomotore. Infatti, per poter verificare che il ciclomotore sia tecnicamente idoneo al trasporto di un passeggero, occorre che siano operative le disposizioni relative al certificato di circolazione che, invece, sono state prorogate al 1/7/04.

Fino al 1.7.2004, perciò:

a)       il maggiorenne che circola con un ciclomotore trasportando un passeggero è punito con le sanzioni dell’art.170 CDS (che sono state inasprite);

b)       il minorenne che circola trasportando un passeggero, è punito con le sanzioni dell’art. 115 (che prevede la sanzione pecuniaria ed il fermo del veicolo) e dell’170 (che prevede una sanzione pecuniaria ed il fermo) del CDS 

Con la modifica è stato rimosso il divieto previsto dall’articolo 170 CDS che contrastava con la previsione dell’art 115 CDS (come modificato dal DL.vo 9/2002) che, sanzionando il minorenne che trasporta un passeggero, ammetteva implicitamente la possibilità di tale trasporto. Tuttavia, la disposizione non è immediatamente operativa e, quindi permane il divieto di trasporto di un passeggero

 

 

 

Non sono state apportate modifiche in sede di conversione in legge

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il panorama sanzionatorio dal 1 luglio 2004 sarà costituito da:

 

a)       l’art.115 CDS che prevede la sanzione per il conducente minorenne che utilizzando un ciclomotore idoneo al trasporto effettua il trasporto di un passeggero: oltre al fermo amministrativo (di durata più lunga), si applica la sanzione pecuniaria (prima non prevista) di più elevato ammontare; nei confronti del genitore, inoltre, si procede per incauto affidamento (con separato verbale) ai sensi dell’art. 115 CDS

b)       l’art.170 CDS che prevede la sanzione per il conducente, minorenne o maggiorenne, che effettui il trasporto di un passeggero con veicolo non idoneo