Da: Marco Pasetto
Inviato: domenica 2 dicembre 2001 7.59
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Oggetto: riqualificazione ufficiali PM

 

Riqualificazione del personale della Polizia Municipale appartenente alla ex 7ª q.f.

nelle Provincie e nei Comuni capoluogo di provincia, di cl. 1ª/A, 1ª/B e 2ª

alla luce dell’accordo 14 settembre 2000, art. 29, in connessione con il disposto di cui all’ultimo cpv. dell’allegato A, cat. D, dell’accordo 31 marzo 1999, per il comparto “Regioni - Autonomie Locali”

 

Il problema che si pone all’attenzione dei Colleghi Ufficiali è costituito dalla riqualificazione professionale del settore direttivo, in particolare della categoria inferiore, alla luce e successivamente l’attuazione delle “code contrattuali” derivante da quanto previsto dall’art. 29 del C.C.N.L. del 14 settembre 2000.

Com’è noto, con l’applicazione della norma transitoria ivi contenuta, tramite il quale un numero imprecisato di sottufficiali della Polizia Municipale sono stati, o verranno, riqualificati in via funzionale facendoli transitare nella cat. D, il problema connesso con l’indifferenziazione tra questi ultimi e gli agenti (ora con la qualifica di istruttori di vigilanza, ex art. 7, IV° co., dell’accordo 31 marzo 1999) è stato risolto, puranche considerando che, nella realtà, a fronte dei risultati pratici, ad un ben ridotto contingente di personale sarebbero stati potuti ascrivere i requisiti previsti dalle lett. a), b) e c) del I° comma del cit. art. 29.

La ratio che regge la disposizione citata, infatti, e che è (o dovrebbe essere) collegata ad una reale posizione organizzativamente sovraordinata rispetto al restante personale, è quella di permettere - stante la dichiarata ed acclarata parità funzionale tra i soggetti appartenenti alla medesima categoria C - di mantenere inalterato il rapporto gerarchico-funzionale tra figure professionali che, ab origine differenziate, hanno visto, con l'entrata in vigore del C.C.N.L. del 31 marzo 1999, annullata ogni possibilità di prevalenza (e quindi dispositiva di specie) tra soggetti titolari di posizioni direttive e soggetti cui sono state attribuite mansioni esecutive. Ciò, è inutile sottolinearlo, acquisisce enorme importanza ai fini dell'individuazione della qualità degli interessati, posto che le norme del procedimento penale prevedono competenze esclusive - da cui discende l'ipotesi di nullità degli atti formati - in capo agli Ufficiali  di Polizia Giudiziaria (ex art. 5, I° co., lett. a, l. 7 marzo 1986, nr. 65), i quali, per quanto attiene il comparto della polizia municipale e locale, sono indicati negli "addetti al coordinamento e controllo", dizione questa che si riferisce non già alle funzioni attribuite dalla collocazione contrattuale - allo stato, ex all. A, cat. C, C.C.N.L. 31 marzo 1999, riferibili ad ogni operatore della polizia municipale -, bensì, come più volte affermato dalla giurisprudenza (cfr. Cass, Sez. Iª, nr. 4466, 13 gennaio 1993; Cass., Sez. IIIª, nr. 3289, 7 novembre 1995), alla collocazione organizzativo-funzionale del soggetto nel servizio di vigilanza dell'ente.

Viceversa (ed è inutile negarlo) le disposizioni succitate sono state utilizzate dalle Amministrazioni e dal personale dipendente per ottenere il mantenimento, moralmente e professionalmente legittimo, ma di dubbia fondatezza giuridica, della precedente differenziazione tra sottufficiali ed agenti della P.M. .

Come molto spesso accade, però, il rimedio si è rivelato - e nel futuro si rivelerà ancor di più - peggiore del male, posto che la questione, invece che venir risolta, ha visto solamente uno spostamento verso l’alto del problema.

Di questa situazione è stata causa il fattore temporale, che ha visto la formulazione di una norma di specie (e quindi di facile applicabilità nell'immediatezza della lettura del dispositivo), cioè l'art. 29 delle "code contrattuali", avvenire in epoca ben successiva all'entrata in vigore del C.C.N.L. che modificava le posizioni contrattuali del personale, e che trovava ragion d'essere nella presunzione secondo cui l'applicazione del VII° comma dell'art. 3 del contratto, attuato dall'ultimo capoverso della declaratoria "D" dell'allegato A, fosse già definitivamente compiuta. 

La struttura piramidale del comparto di vigilanza, infatti, richiede il configurarsi di una geometria (la piramide) le cui dimensioni tendano a svilupparsi più in superficie che in altezza.

Ciò significa che il rapporto intercorrente tra il contingente di agenti e quello di sottufficiali dovrà essere notevolmente inferiore a quello tra sottufficiali ed ufficiali. In termini quantitativi, il rapporto numerico tra le diverse figure dovrà essere tale da potersi con esso configurare reali funzioni di coordinamento e direzione del personale interessato.

In sede di studio preliminare alla contrattazione collettiva, le problematiche da risolvere vengono, ovviamente, considerate nel loro insieme, per poi normarle in via cronologica secondo parametri formalmente diversi, ma sostanzialmente univoci.

Ed è sotto questo aspetto che dev’essere visto quanto disposto dall’art. 29, acc. cit. .

Come già accennato, l’applicazione delle previsioni in esso contenute è consequenziale e derivante da quanto previsto dal C.C.N.L. del comparto del 1 aprile 1999, il quale a sua volta presuppone la compiutezza degli adeguamenti funzionali operati al precedente Contratto Collettivo del 31 marzo 1999.

Ciò rileva non solo da un compendio logico delle norme, ma viene dichiarato - quasi quale "interpretazione autentica" del dispositivo, e comunque vincolante manifestazione di volontà delle parti, assumendo il C.C.N.L. natura negoziale - in calce dai firmatari, quando si puntualizza che "… in riferimento alle problematiche relative alla Polizia Municipale e Locale, le Organizzazione Sindacali … ribadiscono il loro impegno, nell'ambito di quanto stabilito dall'art. 24, lettera e) e dal presente C.C.N.L. e in coerenza con quanto sancito dall'art. 7, V° co., del C.C.N.L. sulla classificazione, di razionalizzare l'ordinamento professionale del settore, evitando l'appiattimento professionale e retributivo delle figure di coordinamento e controllo." (cfr. dic. verb. C.C.N.L. 1 aprile 1999).

Quindi, di fatto, le progressioni verticali risultanti dalla contrattazione decentrata ex art. 29, acc. 14 settembre 2000 tengono conto, in astratto, di ciò che si è verificato (o si sarebbe dovuto verificare) con gli adeguamenti previsti dall’ultimo capoverso della declaratoria inerente la cat. D contenuta nell’all. A dell’accordo 31 marzo 1999.

Ciò è tanto più vero in quanto il VII° comma dello stesso articolo 29 prevede che "… a seguito del passaggio nella categoria D, al personale di cui al comma 1, lett. a) viene conseguentemente attribuito il profilo specifico, già previsto o da istituire, di “responsabile dei servizi di polizia municipale e locale”, con contenuti coerenti con la declaratoria della stessa categoria D. Al personale di cui alle lett. b) e c) viene conseguentemente attribuito indicativamente il profilo di “specialista di vigilanza”, con contenuti e mansioni, assorbenti anche le funzioni di base dell'area di vigilanza, indicate nel mansionario allegato sub A al presente contratto [cioè proprie della cat. D], continuando cioè a svolgere anche le funzioni attualmente assegnate." (a tal proposito sorge legittimo il dubbio, connesso con la previsione di assegnazioni di categoria inferiore, di illegittimità del dispositivo per contrasto con il vincolo contenuto nel I° comma dell'art. 56, d.lgs. 3 febbraio 1993, nr. 29, come risultante dalla modifica operata dall'art. 25, d.lgs. 31 marzo 1998, nr. 80): quindi, in buona sostanza, agli operatori vengono conferite mansioni e funzioni identiche ed indistinte da quelle attribuite alle ex VIIª ed VIIIª qualifiche, rendendo impossibile ogni verticalizzazione della struttura di vertice dell'organizzazione della polizia locale.

Come si ricorderà, alla cat. D appartengono i quadri dirigenti del comparto della Polizia Municipale e Locale, siano essi responsabili di strutture intermedie o comandanti di corpo.

In buona sintesi, gli Ufficiali della polizia Municipale già collocati nella 7ª ed nell’8ª qualifica.

Per contro, antecedentemente al C.C.N.L. del 1 aprile 1999, i Sottufficiali, appartenenti al 6° livello, erano addetti al coordinamento e controllo degli operatori di base, gli Agenti inseriti nella 5ª q.f. .

Ed infatti è sul presupposto che tali funzioni venissero realmente esercitate che il primo comma dell’art. 29 dà i criteri di identificazione dei soggetti destinatari delle previsioni in esso contenute.

Venendo questi inseriti nel primo livello della categoria D, assumono la qualifica di Ufficiali della Polizia Municipale.

La figura professionale che ne scaturisce, però, assume connotati ben diversi da quella riferita al personale inquadrato nella stessa categoria, proveniente, per contro, dalle ex 7ª ed 8ª qualifica, per effetto dei nuovi inquadramenti, come può essere agevolmente desunto da un'attenta lettura del cit. VII° comma, pur con le riserve del caso in merito alla possibile sua illegittimità.

V’è innanzi tutto da dire che la previsione assume carattere di norma transitoria ed eccezionale, giusto quanto disposto dal 9° comma del medesimo art. 29.

Per tale ragione, ciò che ne deriva a risultanza sarà ascrivibile solo agli interessati, e non costituirà comunque archetipo per l’individuazione del posto. E ciò, evidentemente, si pone in contrasto con il principio dell'esigibilità delle mansioni, atteso che la declaratoria funzionale relativa alla categoria "D" sarà comunque sempre riferibile agli interessati.

Nell'interpretazione del combinato degli artt. 3, VII° co., e 13, I° co., C.C.N.L. 31 marzo 1999, si è voluta dare perciò alle posizioni D1 e D3, a differenza di quanto avviene nella cat. C, una duplice valenza, che assume da un lato natura meramente economica, dall'altro funzionale, configurandosi all'interno della medesima categoria una progressione retributiva (orizzontale) parallela e distinta da quella inerente il profilo professionale (verticale).

All'atto della sottoscrizione della contrattazione decentrata derivante dalle cc.dd. "code contrattuali" l'adeguamento dei profili professionali era dato per presupposto essersi già verificato.

E ciò in ragione del fatto che, avuto riguardo a quanto più sopra detto, la soluzione inerente la ricollocazione professionale e funzionale era in diretta dipendenza della natura del posto cui il profilo professionale faceva riferimento, al fine di mantenere immutate le differenziazioni "gerarchiche" all'interno del comparto di vigilanza.

Pertanto si è dato per scontato che, in linea di priorità temporale, all'atto della collocazione in cat. D1 degli istruttori deputati a reggere le "cellule" dell'organizzazione di base, vi fosse stato uno spostamento in senso verticale dei responsabili delle strutture immediatamente dipendenti dal vertice, ove esistenti.

Ed infatti la norma riguardante tale "spostamento" è contenuta - e di essa l'art. 29 delle "code" si configura quale diretta conseguenza - nell'ultimo capoverso della declaratoria "D" dell'allegato A al C.C.N.L. 31 marzo 1999.

Questo recita: "Ai sensi dell'art. 3, comma 7, per i profili professionali che, secondo la disciplina del d.p.r. nr. 347 del 1983, come integrato dal d.p.r. nr. 333 del 1990, potevano essere ascritti alla VIIIª qualifica funzionale, il trattamento tabellare iniziale è fissato nella posizione economica D3.".

E' evidente che la locuzione "potevano" acclara come la previsione dell'inquadramento nella cat. D3 non fosse limitato al personale che già occupava l'VIIIª q.f., ma veniva per contro dato per presupposto che vi fossero profili professionali che, pur inquadrati in q.f. inferiore all'VIIIª, fossero peraltro ascrivibili in astratto a tale qualifica.

Ciò è in linea con quanto sopra detto, ritenendosi prevalente sulla collocazione meramente economica le funzioni esercitate derivanti dalla collocazione organizzativa del posto.

Infatti si deve notare come, avuto riguardo alle declaratorie contenute nell'all. A al d.p.r. 25 giugno 1983, nr. 347 (che normava, prima della piena applicazione dei principi contenuti nel d.lgs. 3 febbraio 1993, nr. 29, il rapporto di impiego pubblico, la cui pendenza era pur sempre soggetta ad atti provvedimentali, poi trasformatosi in forma strettamente contrattuale), per la parte riferita al comparto di vigilanza, a fronte della diversità sostanziale connessa alla 5ª (d'ordine) ed alla 6ª (di concetto) qq.ff., la discriminante esistente tra la 7ª q.f., l'8ª q.f., la dirigenza di Iª e IIª cl., era determinata solo in dipendenza dalle dimensioni del corpo, connesse queste a loro volta con la classificazione (ex art. 2, d.p.r. cit) dell'amministrazione di appartenza, essendo per contro conferite a quest'ultime categorie le medesime le funzioni.

Ed è sotto questo profilo che deve venir letta la norma di riqualificazione quando, accanto al riferimento in via ipotetica, indica i criteri di identificazione dei soggetti interessati.

In tal senso la norma di riferimento (d.p.r. 25 giugno 1983, nr. 347) all'art. 2 recita"… ai soli fini della razionale applicazione del presente accordo si identificano i seguenti tipi di enti: Enti tipo 1 (qualifica apicale: 2ª qualifica dirigenziale): comuni e province classificate di 1ª/A nonché province il cui comune capoluogo è classificato di 1ª /A e viceversa.  Enti tipo 2 (qualifica apicale: 1ª qualifica dirigenziale): restanti comuni capoluoghi e province, nonché comuni classificati di 1ª /B;  Enti tipo 3 (qualifica apicale: 8ª qualifica funzionale): comuni classificati di II classe …" e prosegue: "… L'operazione di 1° inquadramento funzionale deve avvenire secondo i seguenti criteri: … g) l'ottava qualifica funzionale va attribuita ai responsabili delle strutture apicali negli enti di tipo 3; ai responsabili di strutture intermedie negli enti di tipo 2, nonché ai responsabili di strutture di terza dimensione negli enti di tipo 1.".

Il richiamo al d.p.r. succitato, infatti, ha la sua ragion d'essere poiché il dispositivo transitorio non si limita tanto ad operare una trasformazione meramente nominale riguardo l'VIIIª qualifica, modificandone la dizione in "D3", quanto prevede un riconoscimento a posteriori della natura della figura professionale connessa al posto ricoperto (non dandovi peraltro effetto retroattivo a titolo di trattamento economico pregresso) sulla base dei criteri indicati dall'art. 40, ed inerenti la potenzialità di collocazione, in via astratta, delle funzioni conferite nella precedente VIIIª q.f. .

Ciò, quindi, che legittima la collocazione nella posizione D3 degli interessati è il riconoscimento, in rapporto alle dimensioni dell'ente (come indicato ex art. 2, d.p.r. cit.), del livello funzionale teoricamente ascrivibile: "… ai sensi del d.p.r. 25 giugno 1983, nr. 347, è legittimo l'inquadramento nell'ottavo livello dei dipendenti comunali con posizione di lavoro di "responsabili di nucleo operativo", in quanto la citata categoria di personale non è preposta a strutture quali la "unità di coordinamento" o la "area dipartimentale" per le quali invece è possibile l'inquadramento nei livelli apicali nono e decimo, secondo le declaratorie contenute nella tabella A del citato d.p.r nr. 347 del 1983…" (C.St., Sez. Vª, nr. 380, 15 giugno 1988); "… ai sensi dell'art. 40 del d.p.r. nr. 347 del 1983 al dipendente di ente locale di tipo 2, preposto ad una sezione operativa di dipartimento o di ripartizione, comunque non apicale, spetta l'inquadramento alla VIIIª qualifica funzionale …" (C.St., Sez. Vª, nr. 399, 2 aprile 1991); "… ai sensi dell'art. 40 del d.p.r. nr. 347 del 1983 al dipendente di ente locale di tipo 2, preposto ad una sezione operativa di dipartimento o di ripartizione, comunque non apicale, spetta l'inquadramento alla ottava qualifica funzionale …" (C.St., Sez. Vª, nr. 400, 2 aprile 1991).

Da quanto sopra detto, consegue che l'applicazione della previsione indicata dall'ultimo capoverso della cat. "D" del C.C.N.L. del marzo 1999, va fatta avuto riguardo al posto - o, più esattamente, al profilo professionale - ricoperto, in relazione con l'organizzazione degli uffici e della classificazione dell'ente.

Ciò è tanto più sentito nel settore della vigilanza ove, anche a voler considerare superabile il problema inerente la qualificazione relativa all'attività di p.g. (invocando, se necessario, il disposto di cui all'art. 113 disp. att. c.p.p.), la strutturazione gerarchica, ai fini operativi, si rende necessaria per la ripartizione delle competenze tra i singoli operatori ed i relativi uffici.

E', a questo punto, sufficiente verificare se le funzioni esercitate dalla figura professionale in questione vengano riferite ad una "struttura di terza dimensione" (tipo 1), "struttura intermedia" (tipo 2), "struttura apicale" (tipo 3),  ove per tale si intenda la posizione, dotata di un'autonomia funzionale, immediatamente inferiore a quella intermedia nel primo caso, alla apicale nel secondo, di vertice nel terzo.

Posto il "settore", o "dipartimento", o quale denominazione assuma in forza dello statuto dell'ente, come elemento organizzativo di vertice, il servizio di vigilanza riferentesi a quest'ultimo, tenuto conto dei particolari compiti assegnati dalle norme inerenti l'attività di polizia ai corpi o servizi (nella diversità meramente organizzativa delle due accezioni), altra natura non può assumere, se non quella della "struttura intermedia" indicata nell'art. 40, d.p.r.. 347/1983.

Ma nel caso la struttura di vertice non sia costituita dal servizio di vigilanza, l'eventuale posto assegnato ad essa con funzioni e qualifica di polizia locale, costituendo elemento accessorio ma estraneo in via istituzionale alla struttura medesima, acquisisce profilo professionale, pur anche già collocato in q.f. inferiore alla VIIIª, non altro se non "struttura apicale" negli enti di tipo 1, od "intermedia" in quelli di tipo 2.

Nulla quæstio per ciò che riguarda la posizione di vertice negli enti di tipo 3, essendo non discutibile la nuova collocazione.

Per converso, appare di difficile soluzione la problematica connessa alla "struttura di terzo tipo" relativamente agli enti di tipo 1, posto che il passaggio nella classificazione dirigenziale comporta un mutamento della normativa di riferimento, cioè il C.C.N.L., e che, nella fattispecie, le disposizioni transitorie contenute nell'accordo del marzo 1999 non potevano ipotizzare, ex se, una connessione vincolante tra comparti diversificati. Al problema potrebbe sopperire una simile previsione da introdursi nel contratto dirigenziale.

Il caso intermedio, per contro, appare il più comune, e quello a cui non è stata data ancora soluzione, se non in modo parziale.

Nella quasi generalità dei casi ci si trova davanti a deliberazioni degli Organi dell’amministrazione del seguente tenore: "Dipendenza funzionale e gerarchica istruttori direttivi di vigilanza assegnati ai Settori XXX e XXY - Chiarimento / Esplicazione", cui seguono quali motivazioni le ragioni secondo cui "… con delibera … nr. xxx del yyy veniva deciso di assegnare un Istruttore direttivo di Vigilanza, VIIª q.f., al Settore XXX, quale supporto specializzato in materia di prevenzione e repressione delle infrazioni alle norme in materia … … con successiva delibera nr. zzz del ttt veniva assunto analogo provvedimento con l’assegnazione di identica unità al Settore XXY, con le stesse funzioni in materia di … … visto che in quella circostanza non si pose la questione del rapporto fra dipendenza funzionale e dipendenza gerarchica degli stessi, ferma restando la loro sicura appartenenza all’area di vigilanza …", e determinava che "… la dipendenza funzionale dei citati Istruttori direttivi di Vigilanza deve far capo ai rispettivi responsabili di settore. Ciò è intuitivamente dettato dalle esigenze di assicurare un minimo di coordinamento e di efficienza ai relativi servizi …".

Tale dipendenza funzionale in via diretta dal Settore apicale fa rilevare necessariamente la sussistenza - del resto mai messa in discussione - del "servizio di vigilanza" de quo, cioè, in buona sostanza, della "struttura intermedia", cui l'art. 40, d.p.r. 347/1983 fa riferimento.

Ma poiché quest'ultimo, cui rimanda il sistema di riclassificazione previsto dal C.C.N.L. 31 marzo 1999, prevede che il profilo professionale derivante sia ascrivibile all'VIIIª q.f., tali figure andranno inserite nella categoria D3.

E sulla base delle medesime considerazioni, cioè sul presupposto che vi fossero "cellule di base" cui erano assegnati operatori di VIª q.f. in funzione di preposti, sono stati adottati, in applicazione al disposto di cui all'art. 29, I° co., i provvedimenti di riqualificazione dei Sottufficiali, inserendoli nella cat. D1. 

Deve ritenersi quindi che, ai fini della rideterminazione del collocamento del personale dipendente nelle categorie funzionali prevista dall'art. 3, VII° comma, C.C.N.L. 31 marzo 1999 "Regioni - Autonomie Locali", i profili professionali afferenti i posti di vigilanza direttamente dipendenti in via funzionale dai dirigenti i relativi Settori apicali debbano venir ascritti alla cat. D3.

E ciò, si ribadisce, è conseguenza dell’attuazione delle "code contrattuali" solo sotto il profilo logico-sostanziale, mentre, per contro, in via formale si deve far riferimento alle disposizioni di adeguamento dell’inquadramento del personale dipendente alla luce del nuovo ordinamento professionale derivante dalla stipulazione della contrattazione collettiva del 31 marzo 1999.  

San Donà di Piave, 27 agosto 2001

 

 dott. Marco Pasetto -

GIURISPRUDENZA   attinente

Ai sensi del D.P.R. 25 giugno 1983 n. 347, è legittimo l'inquadramento nell'ottavo livello dei dipendenti comunali con posizione di lavoro di "responsabili di nucleo operativo", in quanto la citata categoria di personale non è preposta a strutture quali la "unità di coordinamento" o la "area dipartimentale" per le quali invece è possibile l'inquadramento nei livelli apicali nono e decimo, secondo le declaratorie contenute nella tabella A del citato D.P.R. n. 347 del 1983.

Sez. V, sent. n. 380 del 15-06-1988, Nuzzo c. Comune di Torino (p.d. 880919).

L'VIII qualifica professionale prevista dal D.P.R. 25 giugno 1983 n. 347 - che corrisponde al massimo livello, precedendo immediatamente le due qualifiche dirigenziali - è riservata, di regola, come stabilisce l'art. 40, recante le norme di primo inquadramento, a responsabili di strutture e riguarda, come precisato nell'all. A, le figure dei laureati professionali (procuratori legali, ingegneri, architetti, medici, ecc.) e quelle dei laureati con direzione di unità operativa o attività di studio o di ricerca.

Sez. V, sent. n. 178 del 01-04-1989, Gottardi c. Comune di Brescia (p.d. 890610).

 

È illegittimo l'inquadramento nell'ottava qualifica funzionale ex art. 40, lettera g), del D.P.R. 25 giugno 1983 n. 347 del dipendente in possesso di un titolo di studio professionale diverso da quello ivi previsto (cioè diploma di laurea), qualora detta qualifica venga attribuita prescindendo dalla tipologia dell'ente.

Sez. V, sent. n. 209 del 06-03-1991, Comune di Besozzo c. Regione Lombardia (p.d. 910295).

 

Ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. n. 347 del 1983 al dipendente di ente locale di tipo 2, preposto ad una sezione operativa di dipartimento o di ripartizione, comunque non apicale, spetta l'inquadramento alla VIII qualifica funzionale.

Sez. V, sent. n. 399 del 02-04-1991, Salvia c. Provincia di Macerata (p.d. 911226).

 

Ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. n. 347 del 1983 al dipendente di ente locale di tipo 2, preposto ad una sezione operativa di dipartimento o di ripartizione, comunque non apicale, spetta l'inquadramento alla ottava qualifica funzionale.

Sez. V, sent. n. 400 del 02-04-1991, Urbani c. Provincia di Macerata (p.d. 911229).

 

Ai sensi dell'art. 40, lett. g), del D.P.R. 25 giugno 1983 n. 347, l'ottava qualifica funzionale va attribuita, negli enti locali di tipo 1, ai responsabili di strutture apicali, intermedie o di terza dimensione, ovvero al personale in possesso del diploma di laurea professionale che occupa un posto per il quale sia richiesto tale specifico titolo di studio.

Sez. V, sent. n. 697 del 29-04-1991, Teruzzi c. Comune di Vadano (p.d. 911808).

 

In sede di inquadramento nelle qualifiche funzionali, a norma dell'art. 40 del D.P.R. 25 giugno 1983 n. 347, la direzione di una unità operativa costituisce elemento imprescindibile per la attribuzione della ottava qualifica funzionale al responsabile di una "struttura intermedia" negli enti di tipo 2.

Sez. V, sent. n. 610 del 06-07-1992, Zangrillo c. Comitato regionale di controllo - Sezione di Latina (p.d. 921722).