Prot. ____/NZ del 09.12.2002                                  All’’Onorevole  ____________________

                                                                             Responsabili del Gruppo Parlamentare

                                                                             Al Senatore      ____________________

                                                                             Responsabili del Gruppo Senatoriale

                                                                             Al Sig. Ministro Umberto Bossi

                                                                             Al Sig. Ministro Enrico La Loggia

                                                                             All’Onorevole _____________________

       Presidente  Regione _______________

       Agli Onorevoli Componenti la 1^ Com-

       Missione Affari Costituzionali della

       Camera e del Senato.

                                                     e.p.c.        Al Presidente del Consiglio dei Ministri

                                                                              Onorevole Silvio Berlusconi

                                                                                 

Oggetto: Riforma  costituzionale e polizia locale.

PREMESSA

Il S.U.L.P.M., quale Organizzazione maggiormente rappresentativa dei 60.000 Lavoratori della polizia locale, in conseguenza del processo italiano di devoluzione o riforma federalista che sulla polizia locale trova ostacoli di rilievo, con la proposta del presente progetto, intende recare un contributo tecnico professionale, non disgiunto dalla domanda di sicurezza delle Comunità locali.

L’ampia Riforma costituzionale, poiché direttamente ricadente, tra l’altro, sui sistemi di sicurezza, non può prescindere dall’individuare i pilastri su cui fondare la riorganizzazione delle polizie municipali – provinciali e servizi regionali, anche in considerazione di un concreto riassetto del Comparto sicurezza italiano, comunque, richiesto per l’allineamento agli assetti europei.

Il Quadro d’insieme di più posizioni politiche che girano intorno a due essenziali e non rifuggibili aspetti: la salvaguardia del ruolo dello Stato, in quanto collante per l’unità nazionale, e la necessità di corrispondere dovuta considerazione all’autonomia locale, condizione essenziale per il recupero di determinati valori (appartenenza – libertà d’autodeterminazione–corresponsabilizzazione) persisi per un mal trasposto sentimento della statualità, richiede proposte di sintesi che sappiano rendere l’attuale fase di transizione in momento essenziale per un concreto avvio della seconda Repubblica.

Questo è l’intento, ossia il contributo della proposta del S.U.L.P.M. che pur richiamandosi ai predetti obiettivi, accostabili dagli addetti ai lavori e da chi di politica vive, punta nella praticità a corrispondere, anche attraverso il recupero di risorse umane ed economiche, una concreta risposta alla dilagante illegalità, ossia alla domanda di vivibilità divenente sempre più appello lanciato quotidianamente dal Popolo italiano.

Uno Stato che già è parte integrante del Governo dell’Europa, nonché attore primario sullo scacchiere mondiale, non può, ancora per molto, fare da balia agli amministratori locali che stentano, in determinate realtà territoriali, ad assumere specifiche responsabilità connesse alle politiche della sicurezza e della vivibilità.

La strada che unisce e responsabilizza, per le questioni qui trattate, passa per la creazione di due concreti livelli di polizia, ossia un organizzato sul piano nazionale e l’altro sul piano locale, garantendo, comunque, il rispetto dei ruoli, le effettive esigenze della Collettività nonché la dovuta considerazione per tutti i Lavoratori della sicurezza, tra cui emergono i 60.000 poliziotti municipali e provinciali da sempre inquadrati e trattati quale manodopera a basso costo da svendere ad ogni utile occasione.

Per quanto è necessario sciogliere un vitale e devastante nodo recato dall’artata nostrana cultura politica che, ignorando l’evoluzione del crimine organizzato e non, porta a costruire, per mezzo della Riforma costituzionale, un modello di polizia locale fondato su falsi ed esili pilastri, scaturenti dall’inusitata concezione che vuole la polizia amministrativa quale elemento esterno alla polizia di sicurezza, o di pubblica sicurezza.

Affinché non via siano altri decenni d’imperversamento del crimine, agevolato dalla deresponsabilizzazione di taluni soggetti che rappresentano le Comunità locali e dagli interessi di alcune lobbies rintanate nello Stato, il S.U.L.P.M. chiede di considerare la presente proposta di legge poiché essa nasce dalla considerazione di primari interessi collettivi e punta a destrutturare culture e sistemi che dalla nascita della Repubblica hanno minato la civile ed organizzata convivenza del Popolo italiano.

Da ciò anche la richiesta di confronto con le forze di Governo della Nazione e con tutte le parti sociali che intendono migliorare i livelli di vivibilità nel rispetto dei lavoratori della sicurezza.

Nella certezza di riscontro e del confronto richiesto, si porgono distinti saluti

I Componenti la Commissione Nazionale

Assirelli M. Fadini  F – Lupo M. – Mascella C. Micillo A.


PROPOSTA DI LEGGE RIASSETTO DELLE POLIZIE LOCALI

Art. 1.
(Quadro competenze e attività).

1. Le funzioni di polizia locale sono esercitate anche dalle regioni a statuto ordinario e speciale, nel rispetto delle competenze istituzionali attribuite allo Stato e agli altri enti pubblici dalle leggi e dai regolamenti.

2. Le regioni, cui la presente legge riconosce la facoltà, svolgono1 nel loro rispettivo ambito territoriale e mediante i loro organismi, uffici e servizi, attività di polizia locale sia in forma esclusiva che concorrente con i fini perseguiti dallo Stato per mezzo delle polizie nazionali.

3. In conformità a quanto sancito dalla presente legge, le regioni, altresì, organizzano e coordinano le attività ed i compiti di polizia espletati dalle province e dai comuni, nel rispetto dell’autonomia gestionale ed operativa dei relativi servizi di cui essi sono titolari.

Art. 2.
(attività esclusive della P.L.)

1.Debbono intendersi di competenza esclusiva delle regioni, nell'esercizio delle attività dl polizia locale, le materie di cui all’articolo 117 della Costituzione e quelle individuate dalla presente legge, ossia:

a) polizia urbana e rurale;

b) polizia della viabilità con particolare riferimento ai centri abitati  e per   tutte le strade, tangenziali e autostrade che ricadono nei territori  provinciali e comunali;

c) polizia del commercio e dell’annona;

d) polizia sanitaria ed ecologica;

e) polizia idraulica, lacuale e fluviale, nonché delle coste e degli arenili;

f) polizia fitopatologica;

                g) polizia agraria, campestre e forestale inerente beni appartenenti al patrimonio  regionale;

h) polizia ittico, venatoria. Zoofila e veterinaria;

i)   polizia tributaria indirizzata al controllo dei tributi degli enti locali;

l)  coordinamento di merito del personale e degli interventi in materia di protezione civile.

2. Le regioni, per mezzo della polizia locale, anche in collaborazione con le polizie dello Stato, sono, altresì titolate a vigilare per:

                    a) le attività di prevenzione e repressione delle situazioni e dei comportamenti che possono pregiudicare l’ordine e la sicurezza pubblica, ovvero la civile convivenza, il decoro e l’integrità dell’ambiente, la qualità della vita locale, sempre che le stesse non comportino operatività di carattere investigative e repressive assegnate in via esclusiva alle forze di polizia dello Stato. Nell’ambito d’interventi eseguiti in flagranza di reato, per delitti che all’atto o conseguentemente risultino commessi da presunti, ovvero affiliati ad organizzazione interagenti per la commissione di crimini associativi, la polizia locale, cioè i suoi addetti, si limitano a raccogliere le fonti di prova assicurandole immediatamente  alla competente polizia statale, ovvero all’Autorità Giudiziaria;

b) il controllo degli stranieri;

c) il rilascio e la revoca dei passaporti;

d)        il rilascio e la revoca della licenza di porto d’armi.

Art. 3.
(Attività concorrenti)

1. Le regioni, per mezzo della polizia locale, nei rispettivi ambiti di competenza territoriale, esercitano, per i fini connessi alla migliore qualità di vita nei centri urbani e con quelli più generali fissati dallo Stato, attività di polizia generale, concorrente, consistente:

a) Polizia giudiziaria, in base ai disposti degli artt. 55 e 57 del codice dì procedura  penale, cosi come integrati dalla presente legge, istituendo, inoltre, presso le Procure le Sezioni di P.G.;

b) Polizia di prevenzione, sicurezza pubblica e pubblica sicurezza, in concorrenza con le polizie di Stato, in occasione di manifestazioni e di tutte le situazioni richiedenti l’attività preventiva e repressiva a tutela delle Comunità locali.

Art.4.
(Istituzione e attività del Istituto  Nazionale Superiore della Polizia Locale)

1.E’ istituito, con la concorrenza economica dello Stato, il Centro Nazionale studi, documentazioni e programmazione della polizia locale (I.N. S.PO.L).

2.A detto organismo, in linea con quanto stabilito in via generale nella Conferenza Stato Regioni, è demandato di tracciare le linee guida per il coordinamento nazionale delle funzioni e d’indirizzo  normativo delle polizie locali, con riguardo:

a)omogeneità negli ordinamenti regionali e riorganizzazione della polizia locale secondo criteri che concretizzino l’unificazione dei Corpi e Servizi .

b) coordinamento delle attività con la Polizia dì Stato in relazione ai compiti d’istituto e agli obiettivi individuati, nella predetta Sede, per il miglioramento dei livelli di vivibilità nei centri urbani;

c) istituzione di una banca dati nazionale delle polizie regionali;

d) istituzione di un numero telefonico unico su tutto il territorio nazionale;

e).Monitoraggio dei fenomeni derivanti dalla microdelinquenza, tossicodipendenza, sfruttamento del lavoro minorile e della prostituzione anche e soprattutto minorile, pedofilia;

f) emanazione di un Regolamento d’indirizzo per l’organizzazione dei Corpi di polizia locale;

g). Studio ed emanazione di una proposta tecnica tendente al riequilibrio delle piante organiche, ossia di un’appropriata perequazione degli addetti che tenga conto delle ulteriori incombenze della polizia locale, e quindi, anche in conseguenza dei turnover, predisponga  un travaso degli organici anche previo mobilità degli Operatori, dalle polizie statali a quelle locali;

Art. 5.
(corpi di polizia locale)

1.    Le regioni, a statuto ordinario e speciale, istituiscono, previo assorbimento dei Corpi di polizia municipale e di tutti i servizi di polizia già assegnati alle regioni stesse e alle province, appositi Corpi dì polizia locale. Ad Essi è demandato l’espletamento delle attività e dei compiti previsti dagli articoli 2 3 e 4 della presente legge.

2.          Ai Corpi di polizia locale, secondo il Regolamento adottato (sulla scorta di quanto indicato dal I.N.S.PO.L.) nella Conferenza regionale delle Associazioni dei comuni, province e comunità montane, sono assegnate le competenze organizzative, operative e funzionali in materia dì polizia locale.

3.          Agli appartenenti ai Corpi di polizia municipale, provinciale e gli addetti ai Servizi di polizia sanitaria (già regolati dalla legge 7 marzo 1986, n. 65 e riorganizzati secondo i postulati della presente legge), sono attribuite tutte le qualifiche occorrenti all’attuazione dei fini predisposti nella presente legge, nonché le altre attribuzioni, la cui operatività non risulti in contrasto, ovvero incompatibile con i criteri di altri Ordinamenti.

 Art. 6.
(Limiti territoriali)

1.       Fermo restante i limiti già previsti nell’art. 3 della presente legge, i Corpi di polizia locale svolgono la propria attività all’interno del territorio della regione d’appartenenza, senza alcun’ulteriore limitazione spaziale o temporale nell’espletamento dei relativi compiti istituzionali

2. Sono, inoltre, ammesse operazioni all’esterno dell’ambito territoriale della regione dì appartenenza nel caso: d’inseguimento d’autori di reato colti in flagranza; di proseguimento d’indagini su illeciti consumati nell’ambito del territorio della regione stessa, in ogni caso autorizzate dall’A.G.; di soccorso per pubbliche calamità - di collegamento fra enti e organismi iriterregionali; di rappresentanza e di missione;

1.                  La mobilità degli addetti ai Corpi di polizia locale all’interno del territorio regionale è organizzata secondi i criteri stabiliti da Regolamento di cui al comma 2° dell’art. sei della presente legge.

Art. 7.
(comandi di polizia locale)

1. Secondo i criteri stabiliti dal Regolamento di cui al comma 2 dell’art..5., (che peraltro prevedrà i titoli occorrenti per la nomina a comandante), presso ogni capoluogo di regione è istituito Il Comando dei Corpi di polizia locale regionale. Esso è retto dal Comandante del Capoluogo, coadiuvato dai Comandanti provinciali, nonché da un organismo eletto dal Consiglio regionale che si comporrà d’esperti per ogni ramo d’attività ricadente tra quelli assegnati alla polizia locale regionale. I compiti d’assistenza e operativi derivanti dal Comando regionale sono svolti dagli appartenenti alla polizia del Capoluogo, il cui Organico sarà rivisto anche per tali funzioni.

2.      Presso ogni capoluogo di provincia è istituito il Comando di polizia locale provinciale che si comporrà in analogia al Comando regionale.

3.      Il responsabile del Comando di polizia locale regionale è nominato dal Consiglio regionale per proposta della Giunta esecutiva, ossia per proposta dell'assessore regionale agli enti locali; il relativo incarico ha la durata della legislatura regionale. Egli può essere riconfermato, non oltre la successiva legislatura, fermo restante la possibilità di mantenersi nei ruoli della polizia locale con altri incarichi.

4. I comandanti dei Corpi provinciali e comunali sono nominati secondo i criteri e gli Organi previsti per la nomina del Comandante regionale,

5, I dirigenti superiori e i funzionari, cosi come tutti gli addetti alla polizia locale sono assunti per pubblico concorso.

6.    I comandi decentrati, considerate le condizioni socio economiche e tutti i parametri operanti per l’individuazione degli organici della polizia locale (da sancirsi nel Regolamento di cui al comma 2à dell’art.5), sono retti da Ufficiali del ruolo dei Dirigenti e dei funzionari direttivi.

Art. 8.
(Organizzazione del Corpo).

1, Le regioni, secondo i principi sanciti nella presente legge, provvedono con apposita legge a:

a) organizzare il comando del Corpo di polizia locale regionale;

b) organizzare i comandi, provinciali,comunali e comprensoriali;

c)        stabilire norme per la riorganizzazione e l’istituzione e dei  vari  Comandi, tenendo conto delle esigenze territoriali dei singoli comuni per la distribuzione del personale e delle Strutture;

d)        determinare l’entità, la qualità e l’efficienza del materiale in dotazione, prescrivendo anche le caratterIstiche dell’armamento di cui all’art.15 della presente legge.

e)        attuare servizi dì formazione, aggiornamento e specializzazione periodico del personale, usufruendo delle proprie strutture didattiche e promovendo iniziative di collaborazione tecnico-scientifica con istituti universitari e d’insegnamento professionale, con particolare attenzione ai compiti previsti dal comma 1° art.8 della presente legge;

f)         Promuovere modalità di cooperazione con gli altri enti pubblici e con i servizi operanti sul territorio nel settore dell’assistenza sociale, della prevenzione, della devianza minorile e del recupero degli emarginati;

g)   Istituire poligoni di tiro a livello provinciale, per il migliore addestramento all’uso delle armi e alla legittimità dello stesso;

h)   Emanare apposito regolamento per i servizi di protezione civile.

Art. 9.
(Compiti degli Organi regionali)

1.L’assessore regionale competente in materia degli affari interni e degli enti locali, su delega del presidente della Giunta regionale e comunque in virtù dei piani di settore emanati con delibere del Consiglio regionale, impartisce le direttive, vigila sull'esatta osservanza delle direttive emanate dalla regione.

2.Per mezzo del comandante della polizia locale regionale assume, altresì, notizie sull’espletamento dei servizi di polizia locale e adotta i relativi provvedimenti previsti dalle leggi e dai regolamenti.

3.Esercita, nell’ambito d’apposita Commissione, composta di rappresentanti dei Comuni capoluoghi di Provincia, poteri di coordinamento e di vigilanza nei confronti dell’operato dei servizi nei comuni e nelle province.

4.Annualmente convoca la Conferenza dei servizi di polizia locale, ove intervengono sindaci e presidenti dei Consigli provinciali, o loro delegati, cui è data facoltà di discutere gli obiettivi raggiunti con i piani programmatici deliberati dal Consiglio regionale, di modo da ottenere le opportune modifiche per il nuovo esercizio.

Art. 10.
(Poteri dei sindaci).

I sindaci dei comuni anche consorziati, i presidenti delle province e comunità montane, aventi giurisdizione nelle singole regioni dispongono del Corpo di polizia locale per i fini istituzionali connessi ai compiti di polizia giudiziaria, amministrativa, di pubblica sicurezza e di tutte le altre branche ricadenti nella potestà dell’Ente amministrato.

2.      Sulla base di mansionari formulati con legge regionale, ossia del Regolamento di cui all’art.5 comma 2° e con regolamento dell’Ente amministrato sono definiti compiutamente i termini e i limiti delle materie, d’interesse strettamente locale, per le quali i rappresentanti istituzionali di cui al comma 1 si avvalgono dell’opera e delle strutture della polizia regionale.

3.-E’ escluso ogni potere gerarchico od amministrativo dei sindaci sui comandi comunali e dei presidenti delle province sui comandi provinciali, poiché i Corpi di polizia locale dipendono operativamente dal comando regionale che, in ossequio a quanto stabilito dalla Conferenza degli Enti Locali e nel rispetto degli annessi regolamenti, assicurerà i dovuti servizi ad ogni singola amministrazione.

4. Nella sua qualità dì ufficiale di polizIa giudiziaria (laddove non fosse istituito il consorzio e comunque nelle more dell’istituzione dello stesso), ai sensi dell’articolo 57, comma 1, lettera c), del codice di procedura penale, il sindaco, per mezzo del Comando territoriale di polizia locale può ottenere, evidenziandone le necessità, l’ulteriore disponibilità di operatori di polizia locale limitatamente alle esigenze ed alle attività stabilite dall’articolo 55 del codice di procedura penale nonché a quelle strettamente connesse alla sicurezza della Comunità amministrata.

4. I sindaci, ai sensi del D.L. n°285/92 e successive modificazioni, possono istituire servizi d’ausiliari del traffico, gestiti direttamente dal Comune e coordinatiti dalla struttura di polizia locale competente per territorio.

Art. 11.
(Ruoli del Personale dei Corpi di P.L. e qualifiche)

 I ruoli della polizia locale si compongo:

1.Responsabile del Corpo Regionale e Provinciale (comandante);

2.Vice responsabile del Corpo (l’individuato Dirigente superiore);

3.Responsabili dei comandi comunali ( Dirigenti e Funzionari);

4.Responsabili dei comandi consortili ( Dirigenti e Funzionari);

5.Addetti al coordinamento (Ispettori Direttivi);

6. addetti al controllo (Ispettori);

7.operatori di polizia locale.

Le qualifiche e le attribuzioni

I responsabili dei Corpi, oltre alla qualità di ufficiali di polizia giudiziaria, cosi come rivisitata dalla presente legge, e le altre occorrenti al legittimo svolgimento dei compiti, rivestono, altresì, nei limiti delle competenze destinate alle regioni e agli enti locali, la qualità di ufficiale di pubblica sicurezza.

I dirigenti, Funzionari e addetti al coordinamento e controllo, in analogia a quanto disposto per i responsabili dei Corpi, rivestono la qualità d’ufficiali di polizia giudiziaria nonché la qualità d’ausiliari ufficiali di pubblica sicurezza.

Gli operatori di polizia locale rivestono nei limiti del territorio regionale e tranne i casi espressamente previsti dalla presente legge, qualifiche di:

·        Polizia amministrativa, di prevenzione e repressione degli illeciti, nelle materie indicate dall’articolo 3 della presente legge;

·        Agente di polizia giudiziaria a norma del comma secondo dell’art.57 C.P.P., senza limiti temporali e di competenza se non quelli sanciti nell’art.2 comma 2°;

·        Agente di pubblica sicurezza;

·        Agente di polizia stradale;

·        Agente di polizia tributaria, limitante alle competenze degli EE.LL.;

·        Agente di polizia sanitaria ed ecologica.

La qualifica d’ufficiale ausiliario di pubblica sicurezza, è conferita dal Presidente della regione, previo il superamento di un corso di qualificazione;

La qualifica di agente di pubblica sicurezza e tutte le altre occorrenti all’adempimento del dovere, sono conferite all’atto dell’assunzione in servizio.

Fermo restante i titoli e i requisiti richiesti, per lo svolgimento dei compiti di P.G e P.S. le qualifiche attribuite decadono solo al pensionamento o alla perdita dei requisiti morali richiesti per l’accesso.

Al personale che, per ragioni connesse all’adempimento del servizio, non fosse più idoneo per le caratteristiche fisiche è riservato il ruolo in servizi interni o meno gravosi.

Allo scopo di adempiere nei modo migliore ai compiti previsti dalla lettera f del comma 1° dell’articolo 8 della presente legge, i Corpi di polizia locale istituiscono speciaLi gruppi operativi per l’assistenza a soggetti emarginati e per la prevenzione del disadattamento sociale e della devianza, segnatamente minorile.

 Art. 12.
(Stato giuridico)

1.      Lo stato giuridico del personale dei Corpi di polizia locale e i relativi requisiti per l’accesso sono disciplinati dai regolamenti regionali, che saranno adottati in conformità ai principi contenuti nella legge 121/81. Pertanto, detto personale è equiparato, a tutti gli effetti ivi compreso quelli previdenziali ed assistenziali, agli addetti alle forze di polizia statale ad ordinamento civile.

2.    Gli appartenenti ai Corpi di polizia locale sono, pertanto, inquadrati nel Contratto della Polizia di Stato, ovvero in autonomo Contratto nell’area degli EE.LL., che andrà in vigore con il rinnovo successivo all’entrata in vigore della presente legge. La copertura dei costi del Contratto Collettivo Nazionale e dell’istituenda pensionabile indennità di polizia locale, ovvero di pubblica sicurezza, degli addetti alla polizia locale è da enuclearsi nell’indirizzo della compartecipazione delle Istituzioni (Stato, e Enti Locali) da cui dipendono gli Operatori destinatari della presente legge;

3.    In linea a quanto sancito al comma 2° del presente articolo, la concorrenzialità nella spesa, ovvero dei costi relativi al raggiungimento degli obiettivi di sicurezza e legalità, è egualmente ripartita (in ordine alla percentuale stabilita nella Conferenza Stato regioni) per quanto Concerne le dotazioni di casermaggio, di armamento e di tutte le strutture e infrastrutture occorrenti al migliore e più efficace espletamento del servizio d’istituto.

4.      Agli obblighi del servizio di leva si può adempiere anche mediante inquadramento nei ruoli della polizia locale

5. Il personale dei Corpi di polizia locale, già in servizio alla data d’emanazione della presente legge, è assegnato stabilmente presso i rispettivi comandi comunali e provinciali. • -

 6.      Non sono ammessi distacchi da un comando comunale o provinciale ad un altro se non rigorosamente temporanei e per provate esigenze di servizio e solo qualora i compiti assegnati inseriscano rigorosamente alle funzioni d’istituto.

7-      1 trasferimenti Intercomunali sono regolati dal Regolamento di cui al comma 2° dell’art.5, e, comunque, ammessi solo con il consenso degli interessati, vale a dire che non sono ammessi trasferimenti per motivi di carattere disciplinare.

 Art. 13.
(Formazione ed Aggiornamento)

1.      Per sopperire alle esigenze di formazione ed aggiornamento professionale degli appartenenti ai Corpi di polizia locale è istituita presso capoluoghi di regione, l “accademie di polizia locale”. Esse, nei limiti stabiliti dal Regolamento regionale, supporteranno tutta la fase di formazione, aggiornamento e qualificazione di ogni ordine e grado;

2.      Le accademie di cui ai comma i provvedono alla programmazione e realizzazione dl corsi Istituzionali di preparazione tecnico-scientifica sia per i dirigenti sia per gli operatori. Tali corsi possono essere indetti anche in via autonoma, ossia per l’autonoma preparazione d’Operatori, e Funzionari che, nell’ambito d’eventuali concorsi interni, potranno far valere i titoli acquisiti in detta Sede;

3.       Le accademie sono equiparate ad analoghi istituti delle polizie statali e alla scuola superiore della pubblica amministrazione.

4.      All’inizio d’ogni anno accademico le regioni, con apposita programmazione e sulla scorta delle esigenze delle province e dei comuni, organizzano i corsi relativi alle materie di più specifico interesse per la formazione, l’aggiornamento e la qualificazione nonché specializzazione del personale del Corpi di polizia locale, avvalendosi dell’opera dl docenti interni ai Corpi stessi e di docenti esterni, scelti fra il personale didattico delle locali università.

5.       L’erogazione dei fondi per i compensi ai docenti. Per l’acquisizione di strutture e materiale didattico, nonché per Ia pubblicazione di lavori scientifici originali è regolata da apposita legge regionale.

6.      Alla conclusione dei rispettivi corsi e previo esame dì profitto, le accademie di polizia locale rilasciano un diploma di merito che costituisce titolo nella valutazione dei titoli per la progressione in carriera.

7.       Gli esami sostenuti durante i corsi possono essere riconosciuti dalle facoltà e dai dipartimenti universitari statali per il conseguimento dei relativi titoli di laurea.

8.    Le modalità di frequenza e la durata dei corsi d’ogni ordine e grado, sono stabilite dal regolamento regionale relativamente alle esigenze degli enti e dell’organizzazione dei servizi; la frequenza è ritenuta, comunque, obbligatoria.

 ART,14
            (stato giuridico di transizione)

Il personale di ogni ordine e grado addetto alle funzioni di polizia locale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge si intende abilitato allo svolgimento delle integrate funzioni di polizia giudiziaria, pubblica sicurezza e polizia tributaria, laddove l’attribuzione di dette qualifiche è automatica. In linea, ed al fine di pervenire all’occorrente livello di professionalità, le regioni, in ordine a quanto sancito dalla presente legge, per gli addetti già in servizio istituiscono appositi corsi, diversificati per funzioni e responsabilità, di preparazione, aggiornamento e specializzazione professionale.

 ART.15.
(armamento e conduzione di mezzi)

Sentita la Conferenza unificata di cui al capo III del d.l. n°281/98, è fermo restante l’obbligo del porto delle armi per gli addetti alla polizia locale; la disciplina dell’armamento è sancita a livello nazionale con regolamento adottato dal Ministero degli Interni ai sensi dell’art.17 comma 3° della legge 23/8/1998 n°400. In linea i regolamenti regionali contempleranno le disposizioni di massima nonché tutte le condizioni atte a consentire l’efficace ed efficiente detenzione delle armi in dotazione ai Corpi di polizia locale. Gli addetti alla polizia locale, portano, su tutto il territorio nazionale e senza alcuna licenza, l’arma di cui debbono essere dotati.

La conduzione dei veicoli di servizio in dotazione ai Corpi di polizia locale è riservata al personale che sarà munito d’apposita patente di guida rilasciata dal Prefetto della Provincia di dipendenza. La stessa  sarà conseguita, cosi come tutti gli altri brevetti atti alla conduzione di mezzi anfibi ed aerei, previo apposito corso di addestramento alla guida sicura e veloce. Per quanto attiene attività già svolte dal personale in servizio da almeno tre anni, la patente e gli altri titoli si ritengono automaticamente conferita, ovvero riconosciuti.

 Art. 16.
(Norme transitorie e decreti attuativi)

1.La legge 7 marzo 1986, n. 65, e il D.M.. n°145/87 sono  abrogati.

2.Al comma 4 dell’articolo 2 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, dopo le parole “forze di polizia di Stato” sono aggiunte le seguenti “e della polizia locale”.

3.L’art.16 della legge 121/81 è integrato con la lettera C che recita:” I Corpi di polizia locale nell’ambito del proprio territorio”;

4.l’art. 43 della legge 121/81 comma 16° è cosi integrato:” il trattamento economico, assistenziale e previdenziale già riconosciuto agli appartenenti alle forze di polizia ad ordinamento civile in forza del D.lgs n°165/97, è esteso agli addetti alla polizia locale, con le modalità di cui  ai commi 2° e 3° dell’art.12 della presente legge;

5. Le lettere A e B) del comma 1° dell’articolo 57 del codice di procedura penale sono cosi integrate:

“A) gli ufficiali superiori e Inferiori e i sottufficiali del Carabinieri, della Guardia dl finanza, degli agenti dl custodia e del Corpo forestale dello Stato, i responsabili dei Corpi e gli addetti al coordinamento e al controllo della polizia locale nel territorio di appartenenza”.

6) Al capo III dell’art.5 comma 1 del D.Lgs 28.7.89 n°271 contenente norme d’attuazione di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale – è aggiunta la seguente frase:” e gli ufficiali e gli agenti di P.G. della polizia locale

“B) gli agenti della polizia di Stato, dei carabinieri, della guardia di finanza, della polizia forestale, della polizia penitenziaria  e della polizia locale secondo le competenze e i limiti stabiliti dalla presente legge”.

7). All’art.1 comma 2° del decreto legislativo 19.9.94 n°626 e successive modificazioni, dopo le parole         <<dei   servizi di protezione civile>>, sono inserite le seguenti: “dei Corpi di polizia locale”.

8). Il primo comma dell’art 16/Q del d.l. 18/1/93 n°8 – convertito dalla legge 19/3/93 n°68, è sostituito dal          seguente:” gli operatori di polizia locale possono accedere ai sistemi informativi del pubblico registro  automobilistico, del Dipartimento dei Trasporti terrestri e marini, delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nonché agli schedari del centro elaborazione dati del Ministero dell’Interno di cui all’art.8 della legge 121/81, nei limiti e  modalità  stabilite con Decreto del Ministro dell’Interno  e del Ministro di grazia e Giustizia che sarà emanato entro sei mesi dal varo della presente legge.

9) Il predetto Decreto regolerà, altresì, l’istituzione di banche dati e archivi di segnalazione in seno ai Corpi di polizia locale che, in ogni caso, trasferiranno,giornalmente, tutti i dati acquisiti alla banca dati del ministero dell’interno. I Corpi di polizia locale si dotano di proprie attrezzature per l’identificazione e la fotosegnalazione di cittadini extracomunitari non in possesso di permessi di soggiorno o comunque sprovvisti di documenti atti all’identificazione, o resisi responsabili di reati  per cui è previsto il fermo, l’arresto o altra misura di restrizione, e, comunque, per reati che non ineriscano i crimini associativi.  Tale operatività è svolta anche a carico di cittadini italiani che siano venuti a trovarsi nelle medesime condizioni. Per quanto concerne soggetti che abbiano commesso delitti  per  i quali è prevista la pena della reclusione che superi i dieci anni gli addetti  alla polizia locale informeranno il competente Magistrato che disporrà in ordine alla prosecuzione degli accertamenti e delle indagini.

10). Ai sensi dell’art. 40 del T.U. sull’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al d.p.r. n°1124/65, entro mesi tre dall’entrata in vigore della presente legge, il Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale è tenuto ad emanare un proprio Decreto recante le conseguenti modifiche al D.M. 18 giugno/98 relativamente alle nuove tariffe dei premi assicurativi in questione. Detto Decreto istituirà un’apposita classe di rischio per il personale della polizia locale, comunque, equiparata a quell’adottata per gli appartenenti alle polizie dello Stato;

11). E’ abrogato il comma 134 dell’art. 17 della legge 15/5/97 n°127.

12).All’art 1 comma 57 della legge 23.12.96 n°662, dopo le parole <<del Corpo nazionale dei VV.F>> sono inserite le seguenti:” nonché del personale dei Corpi di polizia locale”.

13).E’ ribadita l’inclusione nell’art.208 C.d.S. comma 2° lettera a del D.lg. 30.4.92 n° 285 e successive modificazioni, del personale addetto ai Corpi di polizia locale.

14). Secondo gli indirizzi di cui all’art. 12 comma 2°, all’onere finanziario derivante dall’attuazione della presente legge, valutato in £ --- miliardi annui a decorrere dall’anno 2001, si provvede mediante integrazione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio 2000 – 2002, all’unità revisionale di base di parte corrente del “Fondo Speciale” (in via transitoria) dello stato di previsione del Ministero del Tesoro, dell’Interno e della Difesa (relativamente allo sgravio sugli obblighi di leva), nonché della percentuale aliquota da detrarsi alle regioni, province e comuni per i fini della presente legge.

15). Il Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica è autorizzato , con propri Decreti, ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.


La presente proposta è in linea con i principi contenuti nella raccolta di 550.000 firme occorse per la presentazione di proposte di legge ad iniziativa popolare, regolarmente consegnate al Parlamento della Repubblica ed è stata elaborata in conseguenza dei deliberati congressuali nonché di un apposito referendum espletato tra i 60.000 Lavoratori delle polizie municipali e provinciali che, al 99% ne hanno condiviso gli obiettivi.

I Componenti la Commissione Nazionale

Assirelli M. Fadini  F – Lupo M. – Mascella C. Micillo A.