Oggetto: parere legale su questione indennità di vigilanza e maternità
Caro Mario,
dopo un attento e, come sai, lungo esame della questione sottopostami sono, a distanza di tempo, a darti il seguente parere una volta assunta in prima persona l’analisi della questione, appena liberatomi, temporaneamente, dalla attività legata alla controversia interna al S.U.L.P.M..
La questione mi è stata posta o quanto meno riferita (visto che il nostro incontro relativo a tale quesito risale nel tempo) nei seguenti termini:
L’indennità di vigilanza spetta in misura integrale anche a chi svolge attività part – time ?
L’indennità viene mantenuta anche a chi si trova in stato di astensione obbligatoria per maternità?
Ora la normativa in materia di indennità di vigilanza che regolava la questione era il D.P.R. 333/ 90 e gli artt.10 e 13 della L.65/86 ora abrogati. Pertanto, ad oggi, i riferimenti normativi a cui rifarsi sono unicamente i principi dell’ordinamento giuridico di carattere generale in materia di rapporto di lavoro ivi comprese le norme Costituzionali e i contratti nazionali e decentrati del comparto regioni ed Autonomie Locali.
Detto ciò, occorre partire nel nostro ragionamento dal C.C.N.L. 1994 –1997 nel quale, all’art.37 lettera b), viene riconosciuto il diritto all’indennità di vigilanza per coloro che svolgono le funzioni di cui all’art.5 della L.65/86.
L’art.6, ai comma 9 e 10, del C.C.N.L. del 14.09.00 ha poi precisato che mentre in generale, relativamente al trattamento economico, è prevista una regola di proporzionalità tra la prestazione lavorativa svolta dal personale a tempo pieno e quello a part time, ciò non è vero per quanto riguarda “ i trattamenti accessori collegati al raggiungimento di obbiettivi o alla realizzazione di progetti, nonché altri istituti non collegati alla durata della prestazione lavorativa, (che) sono applicati ai dipendenti a tempo parziale anche in misura non frazionata o non direttamente proporzionale al regime orario adottato, secondo la disciplina prevista dai contratti integrativi decentrati”.
Ora, per tentare di sostenere che l’indennità è dovuta in forma piena anche ai lavoratori part time, occorre partire dal presupposto che essa non sia legata alla durata della prestazione ma unicamente alla funzione svolta.
Questo postulato non può essere considerato tale a tutti gli effetti per una serie di considerazioni che vado ad elencare:
a) se l’indennità, come potrebbe, è un riconoscimento economico a fronte di un disagio o maggior pericolo legato alla funzione, è altrettanto vero che il pericolo è tanto maggiore quanto più tempo la funzione viene svolta;
b) occorre fare attenzione ed avere un atteggiamento uniforme su tutto il territorio se si vuole sostenere l’assenza di un qualsiasi legame tra la prestazione oraria e la volontà di chiedere un’esatta applicazione del comma 10 dell’art.6 del C.C.N.L. sopra richiamato. Mi riferisco alla nota del S.U.L.P.M. in merito alla distribuzione dei premi di produttività dove ci si lamenta che alcuni colleghi che lavoravano part time hanno percepito per intero il premio.
c) Io non trovo nel fascicolo il contratto decentrato a livello comunale relativo alle persone per le quali il parere è stato richiesto e pertanto occorrerà verificare di volta in volta se nella contrattazione a livello decentrato si sia tenuto, per tutti gli istituti di cui al comma 10 dell’art. 6 del C.C.N.L., lo sganciamento dal fattore tempo.
Ora è altrettanto vero che è plausibile sostenere che l’indennità di vigilanza, in parte legata al pericolo della funzione svolta e in parte dalla complessità – responsabilità che essa comporta, sia valutata in sé senza tener conto che l’elemento tempo non sempre corrisponde all’effettivo svolgimento in servizio di attività di vigilanza. Può accadere, infatti, che chi svolge tale servizio a tempo pieno sia applicato a fare attività avente una pericolosità o responsabilità intrinseca inferiore al collega che lavora part time.
Ora è evidente che al Sindacato non resti che sostenere questa seconda tesi, tenendo conto che la stessa, per i motivi di cui sopra e per altri, potrebbe essere oggetto di critiche e non fatta propria dall’organo giudiziario eventualmente chiamato a decidere sul punto.
Per quanto riguarda la posizione di chi si trova in stato di astensione obbligatoria dal lavoro, partendo da quanto sopra esposto e dal postulato che abbiamo detto non deve essere considerato tale (almeno tra di noi) della mancanza di legame tra tempo lavorato ed entità della indennità di vigilanza, ne consegue che l’indennità deve continuare ad essere corrisposta nel suo intero ammontare visto che:
1) ai sensi dell’art. 17 comma 4 del C.C.N.L. 14.09.00 “nel periodo di astensione obbligatoria …….spettano alla lavoratrice l’intera retribuzione fissa mensile, le quote di salario accessorie fisse e ricorrenti…..” e che lo stesso prevale rispetto a quanto previsto dal D.Lgs.151/2001 il quale riduce all’80% la retribuzione che spetta nel periodo di astensione obbligatoria dal lavoro;
2) che la prevalenza di cui sopra è data dal fatto che la norma di legge stabilisce i diritti minimi a cui in sede di contrattazione si può sempre derogare in melius (e resta indifferente il tempo dell’avvenuta contrattazione);
3) l’indennità di vigilanza fa parte, in base a quanto stabilito da norme che seppure non più in vigore hanno determinato nel tempo l’acquisizione di tale precetto come principio generale dell’ordinamento giuridico in materia di lavoro, del trattamento economico accessorio.
Cordiali saluti.