XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3434
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Princìpi generali).
1. Le regioni sono titolari
della potestà di polizia, nella forma della polizia locale, ai sensi
dell'articolo 117 della Costituzione.
2. La potestà di polizia locale
è attuata mediante l'esercizio delle relative funzioni stabilite dalle leggi
ordinarie e dai regolamenti.
3. Nel limite delle rispettive
attribuzioni istituzionali e dei conferimenti di cui alla legge 15 marzo 1997,
n. 59, e successive modificazioni, al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112,
e successive modificazioni, le funzioni di polizia locale consistono nella
tutela delle libertà civili, dei diritti individuali e collettivi e degli
interessi diffusi, nell'attività di prevenzione e di repressione dei reati,
nella protezione della sicurezza, incolumità e pacifica convivenza dei
cittadini nonché nella prevenzione e nell'intervento nelle situazioni di
disagio e marginalità sociali in armonia con le condizioni e i bisogni della
comunità territoriale.
4. In applicazione dei princìpi
sanciti dalla risoluzione 34/169 del 17 dicembre 1979 dell'Assemblea generale
delle Nazioni Unite, che stabilisce il codice di comportamento per sussidiari
incaricati di fare rispettare la legge, nell'adempimento delle funzioni previste
al comma 3, il personale che svolge attività di polizia locale è tenuto al
rispetto della dignità, della libertà morale, dell'onore e della riservatezza
di ogni persona, ricorrendo a forme o a modalità di coercizione solo nei casi
necessari.
Art. 2.
(Compiti organizzativi e istituzionali).
1. Al fine di assolvere le
funzioni di cui all'articolo 1, le regioni provvedono, nell'esercizio della loro
potestà legislativa, ad istituire Corpi di polizia locale.
2. Le funzioni di cui al comma 1
sono esercitate unitariamente in ambito regionale. La struttura dei Corpi di
polizia locale è unica e si articola in organi centrali e periferici dotati di
personale appartenente al dipartimento regionale di cui all'articolo 8.
3. Sono organi centrali:
a)
il presidente della giunta regionale;
b)
l'assessore regionale delegato alla polizia locale;
c)
il dipartimento regionale di polizia locale di cui all'articolo 8.
4. Sono organi periferici:
a)
i comandi provinciali;
b)
i comandi metropolitani;
c)
i comandi comunali singoli o associati.
5. I sindaci e i presidenti
delle province o gli assessori a ciò delegati dispongono dei comandi di polizia
locale di cui si avvalgono nell'esercizio delle loro attribuzioni istituzionali.
Sono previste procedure di concertazione periodica fra i rappresentanti degli
enti locali ed il dipartimento regionale di cui all'articolo 8, ovvero con i
responsabili dei comandi territoriali per la pianificazione delle attività di
polizia locale e l'ottimizzazione dei servizi.
6. Tenuto conto del rilevante
interesse pubblico che rivestono le funzioni di polizia locale, ai sensi di
quanto previsto dall'articolo 31, comma 7, del testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267, i comuni che non dispongono di personale adibito a compiti di
polizia locale sono tenuti, entro un anno dalla data di entrata in vigore della
presente legge, a istituire servizi associati di natura intercomunale
finalizzati alla realizzazione di comandi comunali associati, i cui organi sono
determinati in rapporto alle condizioni territoriali, ambientali e sociali dei
relativi servizi.
Art. 3.
(Funzioni e competenze).
1. I Corpi di polizia locale
esplicano attività di vigilanza, prevenzione, accertamento e repressione dei
reati e degli illeciti amministrativi nelle materie indicate dall'articolo 117
della Costituzione, dalle leggi e dai regolamenti concernenti le medesime
materie nonché dalle norme vigenti in materia di tributi di competenza degli
enti locali.
2. L'attività di controllo
della circolazione stradale è di competenza esclusiva delle regioni e degli
enti locali e in particolare, degli organi di polizia locale nell'ambito dei
centri abitati, ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, e successive modificazioni, nonché delle strade provinciali e
comunali della rete viaria nazionale.
3. I Corpi di polizia locale
svolgono funzioni di polizia giudiziaria, anche di propria iniziativa, ai sensi
dell'articolo 55 del codice di procedura penale e per ogni fatto costituente
reato o illecito amministrativo previsto o punito dalla legge penale o da norme
complementari.
4. La corretta ripartizione di
competenze e funzioni di polizia giudiziaria tra gli organi di polizia locale e
gli ufficiali e agenti di cui all'articolo 57, commi 1 e 2, del codice di
procedura penale, è attuata sulla base dei seguenti criteri:
a)
la polizia locale svolge funzioni esclusive di polizia giudiziaria per i reati e
gli illeciti amministrativi appartenenti alla competenza del giudice di pace, ai
sensi della legge 24 novembre 1999, n. 468, e successive modificazioni;
b)
la polizia locale svolge altresì funzioni di polizia giudiziaria concorrenti
con le altre Forze di polizia per i delitti appartenenti alla competenza del
tribunale, sia in composizione monocratica che collegiale, ai sensi
dell'articolo 6 del codice di procedura penale.
5. Per l'espletamento delle
funzioni di cui al comma 4, sono istituiti speciali nuclei di polizia
giudiziaria composti da personale della polizia locale presso gli uffici del
giudice di pace. Gli appartenenti alla polizia locale partecipano altresì ai
nuclei di polizia giudiziaria interforze operanti presso le procure
circondariali.
6. I Corpi di polizia locale
svolgono funzioni di pubblica sicurezza, mediante le attività di prevenzione
dei delitti, delle contravvenzioni degli illeciti amministrativi con le
procedure previste dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al
regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, e dalle leggi
speciali.
Art. 4.
(Qualifiche).
1. Al personale di polizia
locale è conferita la qualità di agente di pubblica sicurezza, riferita agli
agenti, e la qualità di ufficiale di pubblica sicurezza, riferita ai ruoli
superiori.
2. Salvo quanto stabilito dalla
legge 8 luglio 1998, n. 230, e successive modificazioni, o per comprovata
inidoneità fisica o psichica, il personale di polizia locale porta, anche fuori
dal servizio, le armi di cui è dotato ai sensi delle disposizioni di cui alla
presente legge e, esclusivamente in servizio, altri mezzi di difesa.
3. Le regioni, con propri
regolamenti, provvedono ad allestire poligoni di tiro e ad istituire corsi di
addestramento all'uso delle armi del personale di polizia locale con cadenza
periodica, provvedendo, altresì alla disponibilità di armerie e al
funzionamento di laboratori tecnici per la revisione e la riparazione delle armi
in dotazione.
Art. 5.
(Stato giuridico).
1. Ferme restando le
attribuzioni stabilite dalla presente legge, ai Corpi di polizia locale si
applicano le norme vigenti per le altre Forze di polizia, in particolare per
quanto riguarda lo stato giuridico di diritto pubblico ai sensi dell'articolo 3,
comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
2. Ai ruoli di cui all'articolo
6, fatto salvo quanto previsto dal comma 3 del presente articolo, si accede
unicamente per pubblico concorso le cui modalità e procedure di espletamento
sono stabilite con legge regionale in conformita ai princìpi fissati dalla
normativa statale vigente in materia.
3. Al personale proveniente dai
ruoli interni dei Corpi di polizia locale va comunque assicurata, nei posti
messi a concorso per i ruoli superiori, una quota di riserva definita in ambito
regionale. Ulteriori modalità per l'attivazione delle procedure di mobilità
volontarie per le eventuali vacanze di organico sono definite dalle regioni.
4. Salvo quanto previsto
dall'articolo 15 della presente legge, e in deroga a quanto stabilito
dall'articolo 109, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267, è vietata l'immissione a qualunque titolo, nei ruoli della
polizia locale, di personale dirigenziale appartenente ad altri uffici o
servizi. Le regioni provvedono, entro un anno dalla data di entrata in vigore
della presente legge, alla revoca degli incarichi dirigenziali già
precedentemente conferiti in attuazione del citato articolo 109, comma 2, del
testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, provvedendo,
contestualmente, a bandire una sessione concorsuale straordinaria per la
copertura dei relativi posti.
5. Ferma restando l'applicablità
di norme penali alle singole fattispecie, è fatto divieto di conferire e di
svolgere funzioni proprie della polizia locale a dipendenti di altri uffici o
comparti amministrativi, di società ed agenzie private, nonché di
organizzazioni di volontariato ed associazioni d'arma. Per le attività di
prevenzione e di accertamento delle violazioni alla disciplina della sosta di
autoveicoli e motoveicoli nei parcheggi a pagamento, ai dipendenti della società
di gestione è precluso ogni tipo di intervento o di verbalizzazione ulteriore,
rispetto alla segnalazione orale dell'eventuale infrazione al personale della
polizia locale.
Art. 6.
(Personale dei Corpi di polizia locale).
1. Le regioni definiscono con
proprie leggi e con regolamenti l'organizzazione dei Corpi di polizia locale,
finalizzata ad armonizzare i princìpi di omogeneità, responsabilità e
adeguatezza con i princìpi di autonoma organizzativa e regolamentare. Nei
limiti consentiti dalle esigenze ordinamentali e di funzionalità operativa,
l'organizzazione dei Corpi di polizia locale è altresì finalizzata a
realizzare la sinergia fra la subordinazione gerarchica delle relazioni
professionali e la partecipazione pluralistica ai processi decisionali.
2. In conformità agli obiettivi
stabiliti dell'articolo 2 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive
modificazioni, sul conferimento alle regioni e agli enti locali di tutte le
funzioni ed i compiti amministrativi relativi alla cura degli interessi e alla
promozione dello sviluppo delle rispettive comunità territoriali,
l'organizzazione della polizia locale assume come fine istituzionale la
prossimità con i bisogni della società civile ed il ripudio di ogni interesse
centralistico e corporativo.
3. L'ordinamento della polizia
locale si articola nei seguenti ruoli:
a)
comandanti;
b)
funzionari;
c)
ispettori;
d)
sovrintendenti;
e)
agenti.
4. Ferma restando la dipendenza
organica e gerarchica del comando regionale istituito presso il dipartimento
regionale di cui all'articolo 8 e dai rispettivi comandi territoriali, il
personale della polizia locale può dipendere, solo ai fini istituzionali e
nell'ambito delle rispettive attribuzioni, dai sindaci e dai presidenti delle
province. I nuclei di polizia giudiziaria istituiti presso il giudice di pace o
il personale assegnato ai nuclei interforze presso le procure circondariali
dipendono funzionalmente dai rispettivi dirigenti degli uffici giudiziari.
5. Il comandante della polizia locale è
eletto a maggioranza dall'assemblea dei comandanti della regione. L'elezione è
ratificata dal presidente della giunta regionale. L'incarico ha durata triennale
e non è immediatamente rinnovabile.
6. Ferme restando le procedure
concertative di cui all'articolo 2, comma 5, in casi di assoluta necessità ed
urgenza, in caso di reiterato inadempimento da parte dell'ente locale, il
dipartimento regionale di cui all'articolo 8 può disporre il temporaneo
trasferimento di personale proprio o prelevato dai comandi territoriali
limitrofi, per sopperire ai bisogni delle comunità residenti. La destinazione a
tali compiti può essere effettuata unicamente utilizzando personale che ha
precedentemente dichiarato la propria disponibilità previa corresponsione della
specifica indennità di cui all'articolo 7, comma 4.
Art. 7.
(Trattamento economico, previdenziale e
assistenziale).
1. Al personale dei Corpi di
polizia locale compete il trattamento economico spettante al personale della
Polizia di Stato nelle corrispondenti qualifiche individuate sulla base dei
ruoli di cui all'articolo 6, comma 3.
2. Al personale dei Corpi di
polizia locale è, altresì, corrisposta l'indennità di pubblica sicurezza
nell'identica misura prevista per il personale della Polizia di Stato e con
eguali meccanismi di adeguamento; tale indennità è pensionabile.
3. Partecipano alle periodiche
trattative per i rinnovi contrattuali delle polizie locali, le regioni, gli enti
locali e le organizzazioni sindacali del settore delle polizie locali, che
rappresentano almeno il 3 per cento del numero complessivo degli iscritti alle
stesse organizzazioni. I rappresentanti delle organizzazioni sindacali hanno
altresì diritto allo svolgimento delle attività sindacali nelle modalità
definite dalla normativa vigente in materia.
4. Al personale che dichiara la
propria disponibilità ai fini di cui al comma 6 dell'articolo 6, è corrisposta
una specifica indennità di mobilità la cui misura e quantificazione, definite
in ambito contrattuale, devono comunque assicurare la copertura dei costi
inerenti il tempo di percorrenza del comando di appartenenza a quello di
destinazione, nonché delle ulteriori spese accessorie. Al personale dei Corpi
di polizia locale è riconosciuta, altresì, un'indennità di rischio
pensionabile alla cui determinazione provvedono le regioni.
5. Al personale della polizia
locale si applicano integralmente e con i relativi oneri economici a carico
dello Stato, le norme e le provvidenze previste dalla legge 23 novembre 1998, n.
407, per fatti di terrorismo e di criminalità organizzata.
6. In materia previdenziale si
applicano al personale della polizia locale le medesime norme degli appartenenti
alla altre Forze di polizia di cui al decreto legislativo 30 aprile 1997, n.
165, e successive modificazioni.
7. Per fatti commessi
nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali e ad eccezione di
procedimenti civili o penali intentati per danni o reati contro
l'amministrazione di appartenenza, è assicurata assistenza legale gratuita al
personale della polizia locale o il rimborso delle spese giudiziarie e degli
onorari forensi nel caso di conferimento di mandato difensivo a professionisti
privati.
Art. 8.
(Dipartimento regionale della polizia
locale).
1. Nell'ambito
dell'organizzazione amministrativa dei propri compiti e funzioni, ogni regione
istituisce il dipartimento regionale della polizia locale, di seguito denominato
"dipartimento", il quale provvede secondo le direttive del presidente
della giunta regionale e della giunta:
a)
all'attuazione delle politiche della sicurezza e della tutela dei diritti
dei cittadini per l'intero territorio della regione;
b)
al coordinamento tecnico-operativo, nonché alla direzione e
all'amministrazione del personale della polizia locale impiegato nei vari
servizi di istituto di competenza presso le rispettive sedi comunali,
metropolitane e provinciali;
c)
alle procedure di concertazione strategico-operativa con i sindaci dei
comuni e i presidenti delle province compresi nei rispettivi ambiti
territoriali;
d)
alla direzione e alla gestione dei supporti tecnici e logistici, nonché
alla dotazione e alla gestione dei mezzi e dell'equipaggiamento del personale
della polizia locale;
e)
ai rapporti con le altre Forze di polizia, con i comitati provinciali
dell'ordine e della sicurezza pubblica, con il Ministero dell'interno, con le
organizzazioni sindacali, con gli enti pubblici e con le associazioni e le
organizzazioni private operanti nel sociale;
f)
all'organizzazione didattica ed alle relative strutture, ivi compresi i
rapporti con le università presenti sul territorio e con gli istituti di
formazione e aggiornamento del personale;
g)
al controllo contabile e gestionale dei fondi erogati dagli enti locali per
l'organizzazione e il funzionamento, nonché per l'allocazione degli uffici dei
servizi e dei comandi di polizia locale.
2. Al dipartimento é preposto
un direttore generale, con incarico triennale, nominato dal presidente della
giunta regionale e scelto da una lista di candidati, previa loro domanda, aventi
pari requisiti, ovvero funzioni direttive superiori, esperienza manageriale
nella gestione del personale e buona conoscenza delle materie oggetto del
dipartimento stesso.
3. La direzione generale del
dipartimento dispone di una segreteria.
4. Il dipartimento è articolato
in tre aree:
a)
comando regionale di polizia locale;
b)
direzione organizzativa dei servizi e della formazione;
c)
servizi speciali ed eventi critici.
5. Il dipartimento ha autonomia
gestionale e contabile con obbligo di presentazione di bilanci, preventivi e
consuntivi, al termine di ogni anno.
Art. 9.
(Istruzione e formazione. Diplomi
universitari).
1. Al fine di garantire la
formazione e l'aggiornamento del personale della polizia locale, ogni regione
istituisce apposite scuole permanenti di polizia locale, dotate di idonee
attrezzature didattiche e di personale insegnante altamente qualificato.
2. La struttura organizzativa
delle scuole di polizia locale è articolata in accademie per agenti e
sovrintendenti e in istituti superiori per ispettori, funzionari e comandanti.
3. Le scuole di polizia locale
hanno sede presso il capoluogo della regione, con la previsione di sezioni
distaccate presso i capoluoghi della provincia.
4. Le scuole di polizia locale
godono di ampia autonomia organizzativa e di programmazione per quanto concerne
le attività didattiche. Le prestazioni dei docenti esterni sono regolate nella
forma del contratto di collaborazione professionale a tempo determinato.
5. Le regioni stipulano apposite
convenzioni con le università presenti nel territorio per l'istituzione, entro
tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di corsi
accademici, triennali, per conseguire diplomi universitari, ai sensi della legge
19 novembre 1990, n. 341, e successive modificazioni, stabilendo, altresì, la
gratuità dell'iscrizione e della frequenza per gli appartenenti alla polizia
locale, nonché il rimborso nella misura del 50 per cento per l'acquisto di
libri e di materiale didattico. I corsi accademici attinenti alla materia della
polizia locale comprendono discipline e scienze penalistiche, criminologiche,
tecnico-investigative, amministrativistiche, psicologiche e sociologiche.
6. Le regioni possono stipulare
altresì accordi e convenzioni con fondazioni private, già esistenti alla data
di entrata in vigore della presente legge e la cui ragione culturale sia
costituita dallo studio delle problematiche degli organi di polizia nel quadro
del decentramento e delle autonomie locali, al fine di affidare loro
l'organizzazione e la gestione di corsi di formazione e aggiornamento presso le
scuole di polizia locale.
Art. 10.
(Norme di comportamento. Procedure e
sanzioni disciplinari).
1. Nello svolgimento delle loro
funzioni e dei loro compiti gli appartenenti ai Corpi di polizia locale non
possono assumere comportamenti che ne ledano o, comunque, ne compromettano
l'assoluta imparzialità.
2. Entro due anni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, le regioni provvedono ad emanare un
codice deontologico per il personale della polizia locale, sulla base dei princìpi
e delle norme di comportamento stabiliti dagli organi comunitari e nazionali per
figure professionali equiparate.
3. Al personale della polizia
locale si applicano le sanzioni disciplinari previste dalle norme citate
all'articolo 7.
4. In pendenza di procedimento
disciplinare è vietata l'applicazione di provvedimenti sanzionatori di
qualunque natura, salvo il caso di misure cautelari. E' altresì, vietata
l'applicazione di ogni provvedimento comunque limitativo, in particolare
consistente nell'esclusione dalla partecipazione a concorsi interni o
dall'assunzione di ruoli già maturati o nel blocco, a qualsiasi titolo, della
progressione in carriera, anche nel caso di sentenza penale di condanna passata
in giudicato, fino a quando il procedimento disciplinare e le eventuali fasi
impugnatorie si siano definitivamente conclusi.
5. Ai sensi della legge 23 marzo
2001, n. 97, la condanna ad una pena inferiore ai tre anni di reclusione o la
sentenza di patteggiamento, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura
penale non determinano la destituzione ovvero la cessazione del rapporto di
lavoro, né la sospensione dal servizio fino al completo esaurimento del
successivo procedimento disciplinare.
Art. 11.
(Oneri finanziari).
1. In applicazione del principio
di sussidiarietà, gli oneri per il finanziamento e il funzionamento dei Corpi
di polizia locale sono ripartiti proporzionalmente tra regioni ed enti locali
secondo il criterio della diversificata fruizione dei relativi servizi.
2. Le misure percentuali degli
oneri ripartiti ai sensi del comma 1 sono definite annualmente con legge
regionale, previa concertazione con gli enti locali interessati. La percentuale
a carico delle regioni non può comunque essere inferiore al 35 per cento.
3. Le modalità di finanziamento
di parte dei beni strumentali e dei processi formativi per il personale della
polizia locale sono definite con apposito decreto del Ministro dell'interno, di
intesa con il Ministro per la funzione pubblica, previa intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano.
Art. 12.
(Bandiere e stemmi. Uniformi. Mezzi e
veicoli).
1. Ogni regione individua i
propri emblemi e referenti grafici che ne contraddistinguono la peculiare
identità geografica e istituzionale, storica e culturale, ai fini della
creazione delle bandiere e degli stemmi del proprio Corpo di polizia locale. Le
uniformi del personale della polizia locale, eguali per taglio, colore, forma ed
accessori in tutto il territorio nazionale, recano appositi segni distintivi
consistenti in scudetti metallici, corrispondenti alla regione di appartenenza.
2. I motoveicoli e gli
autoveicoli in dotazione alla polizia locale sono immatricolati gratuitamente a
cura degli uffici provinciali del Dipartimento dei trasporti terrestri del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con la denominazione
"veicolo in servizio di polizia" e recano targhe, con le sigle
"PL" eguali per formato, colorazione e caratteri numerici a quelle
delle altre Forze di polizia. Sulle fiancate degli autoveicoli sono altresì
apposti, con caratteri grafici adeguati, la scritta "polizia locale",
l'indicazione del comando territoriale di riferimento, la riproduzione a stampo
dell'emblema della regione ed il numero telefonico, a tre cifre e valido per
tutto il territorio nazionale, del servizio di pronto intervento.
Art. 13.
(Ente nazionale di assistenza per il
personale della polizia locale).
1. Entro un anno dalla data di
entrata in vigore della presente legge, è istituito l'Ente nazionale di
assistenza per il personale della polizia locale.
2. L'Ente nazionale di cui al
comma 1 ha personalità giuridica di diritto pubblico, è dotato di un proprio
statuto e ha lo scopo di provvedere:
a)
all'assistenza degli orfani del personale della polizia locale, e alla
erogazione di sussidi agli appartenenti ai Corpi, ai loro orfani e ai loro
coniugi in caso di malattia, di indigenza o di altro stato di necessità;
b)
al conferimento di borse di studio, di assegni scolastici e di contributi
universitari ai figli del personale della polizia locale, con particolare
riferimento all'accesso e alla frequenza ai corsi di cui all'articolo 9;
c)
alla istituzione di mense di servizio, di asili nido per i figli degli
appartenenti ai Corpi di polizia locale, all'allestimento di spacci, di
stabilimenti balneari e montani, di colonie estive, di centri e di impianti
sportivi, di centri culturali e di biblioteche con supporti audiovisivi e con
collegamenti INTERNET, per il personale in servizio e a riposo, nonché alla
concessione di premi al personale distintosi nell'adempimento dei propri compiti
di istituto.
Art. 14.
(Competenze delle regioni. Leggi regionali. Regolamenti
comunali e provinciali).
1. In conformità alle
disposizioni di cui all'articolo 117 della Costituzione e all'articolo 3 della
legge 15 marzo 1997, n. 59, sono trasferite alle regioni le seguenti competenze
esclusive:
a)
rilascio della licenza per portare armi lunghe da fuoco per attività venatoria;
b)
rilascio della licenza per porto di rivoltella o di pistola ad uso privato e di
difesa personale e ricezione delle denunce di armi e di munizioni detenute
presso domicili privati;
c)
rilascio delle patenti di guida e procedure di sospensione e di revoca delle
stesse;
d)
controllo dell'immigrazione per quanto concerne la residenzialità,
l'alloggiamento, la domiciliazione nonché i rapporti di buon vicinato con la
popolazione locale e l'integrazione con il tessuto sociale delle rispettive zone
e quartieri;
e)
giochi e scommesse, ivi compresi i giochi automatici e semiautomatici;
f)
controllo della disciplina del commercio con particolare riferimento ai
provvedimenti di sospensione delle licenze e di chiusura degli esercizi per
motivi di pubblico interesse;
g)
polizia del turismo;
h)
prevenzione della devianza minorile e attività di repressione dei reati la cui
pena, nel massimo, è compatibile con la concessione del perdono giudiziale, ai
sensi dell'articolo 169 del codice penale;
i)
gestione delle case mandamentali;
l)
musei e strutture culturali di interesse criminologico, investigativo,
criminalistico e medico legale.
2. Entro un anno dalla data di
entrata in vigore della presente legge, le regioni emanano apposite leggi
recanti norme sulla polizia locale nonché l'istituzione dei dipartimenti. Entro
il medesimo termine le regioni provvedono all'istituzione di apposite banche
dati, che sono assegnate alla competenza della direzione organizzativa dei
servizi e della formazione del dipartimento. Il personale incaricato di ruolo,
in servizio presso tale direzione, può accedere ai sistemi informativi
automatizzati del Dipartimento dei trasporti terrestri del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, delle camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura, nonché al Centro elaborazione dati del Ministero
dell'interno e del Ministero della giustizia nei limiti delle norme sulla
riservatezza e sulla tutela della riservatezza.
3. Entro un anno dalla data di
entrata in vigore delle leggi regionali di cui al comma 1, le province e i
comuni emanano appositi regolamenti recanti le modalità tecniche, logistiche e
operative dell'organizzazione dei servizi di polizia locale di propria
competenza, nei limiti del principio di sussidiarietà e dei compiti attribuiti
ai sensi dell'articolo 2, curando in particolar modo l'attuazione dei nuclei di
quartiere e delle pattuglie di prossimità per la vigilanza capillare del
territorio.
Art. 15.
(Norme transitorie e finali).
1. Sono sciolti i Corpi di
polizia municipale, di polizia provinciale nonché i relativi servizi comunali,
provinciali e delle comunità montane. Il personale già appartenente a tali
Corpi e servizi transita, a domanda, nei Corpi di polizia locale di pertinenza
regionale.
2. Con apposita procedura
contabile ed inventariale, i beni e i fondi di bilancio appartenenti agli organi
di cui al comma 1 sono trasferiti negli appositi registri e capitoli di bilancio
delle regioni, previo espletamento delle procedure di verifica, di ricognizione
e di controllo di gestione amministrativa e patrimoniale delle precedenti
annualità.
3. Nelle more dell'entrata in
vigore dei regolamenti recanti norme sulla tipologia dell'armamento del
personale della polizia locale si applicano le disposizioni di cui all'articolo
3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre
1991, n. 359.
4. Entro e non oltre due anni
dalla data di entrata in vigore della presente legge e sulla base di un piano di
riparto concordato tra le regioni è stabilito l'organico dei Corpi di polizia
locale, prevedendo almeno una unità di personale ogni 500 abitanti, tenuto
conto delle caratteristiche degli insediamenti urbani e rurali, nonché
dell'estensione territoriale delle rispettive aree geografiche.
Art. 16.
(Abrogazioni e modifiche normative).
1. La legge 7 marzo 1986, n. 65,
e successive modificazioni, è abrogata.
2. Sono altresì abrogati:
a)
i commi 132 e 133 dell'articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127;
b)
l'articolo 42 e l'articolo 100 del testo unico di cui al regio decreto 18
giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni.
3. Al secondo comma
dell'articolo 16 della legge 1^ aprile 1981, n. 121, sono aggiunte, in fine, le
seguenti parole: "nonché i Corpi di polizia locale".
4. All'articolo 57, comma 1,
lettera b), del codice di procedura penale, le parole: "e del corpo
forestale dello Stato" sono sostituite dalle seguenti: ", del corpo
forestale dello Stato e dei corpi di polizia locale".
5. All'articolo 57, comma 2,
lettera b), del codice di procedura penale, le parole: "le guardie
delle province e dei comuni quando sono in servizio" sono sostituite dalle
seguenti: "gli agenti della polizia locale".
6. Al comma 1 dell'articolo 3
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo le parole: "e le Forze
di polizia di Stato" sono inserite le seguenti: "e delle
regioni".
7. Al comma 2 dell'articolo 109
del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo le
parole: "lettera d)," sono inserite le seguenti: "e fatta
eccezione per quanto riguarda gli organici della polizia locale,".