Nota riassuntiva della sentenza SULPM / Comune di Bagno a Ripoli per comportamento antisindacale.

A seguito dell'udienza del giorno 12 Maggio u.s. il Giudice del Lavoro, dott. Nuvoli del Tribunale di Firenze ha emesso sentenza sulla causa intentata dal SULPM contro il Comune di Bagno a Ripoli (FI) in quanto a parere del sindacato esisteva una condotta antisindacale da parte dell'A.C. per due motivi:
- trasferimento ad una sede decentrata (distaccamento della frazione di Grassina) del rappresentante sindacale Ispettore Giovanni Noli senza aver preventivamente richiesto il nulla-osta dell'O.S.;
- rifiuto dell'A.C. ad ogni trattativa in ordine a problemi specifici in violazione delle norme contrattuali che prevedono il confronto per la risoluzione di problemi concernenti la distribuzione e l'utilizzazione del fattore lavoro.

L'Amministrazione Comunale sosteneva invece che non esiste obbligo di concertazione (ex art.8 CCNL 1.4.99) in ordine a provvedimenti dirigenziali aventi natura esclusivamente organizzativa e con il quale si disponeva il trasferimento dell'Isp. Noli ad altra unità produttiva e non ad una sede distaccata in quanto quest'ultima è mancante di autonomia organizzativa e funzionale.

Il Giudice, accogliendo il ricorso del SULPM, nella sentenza ha potuto accertare quanto segue:
- in primo luogo la qualità di dirigente sindacale del SULPM/DiCCAP da parte dell'Isp.Noli e che lo stesso espleta funzioni sindacali tali da far ritenere che a suo carico sia applicabile la tutela ex art.22 dello Statuto del Lavoratori (Cass., 5.2.2003, nr.1684; Sez.Lav., 19.11.1997 nr.11521);
- il trasferimento è avvenuto in mancanza del preventivo nulla-osta dell'Organizzazione Sindacale SULPM / DiCCAP;
- il trasferimento, deve ritenersi uno spostamento ad altra unità produttiva (Cass. sez.lav., 4.7.1991, nr. 7386) anche in virtù di quanto dichiarato negli allegati dall'A.C. di Bagno a Ripoli ;
- anche con il semplice spostamento della sede di lavoro può essere compromesso il libero esercizio dell'attività sindacale (TAR Lazio, sez.I, 14.6.95, nr. 1065; TAR Lazio, sez.I, 11.11.94, nr.1758; TAR Emilia Romagna, sez.I, 15.10.93, nr.477; TAR Lazio, sez.II, 7.12.91, nr.1875; TAR Lazio, sez.I, 31.10.91, nr.1910; TAR Toscana, sez.III, 26.2.91, nr.38 bis), in quanto può verificarsi l'interruzione del collegamento con il gruppo di lavoratori di cui il dirigente sindacale è espressione (Cass., sez. lav., 3.9.91, n.9341);

dichiarando quindi che:
- il trasferimento deve ritenersi una violazione dell'art. 22 dello Statuto dei Lavoratori poiché mancante del nulla-osta dell'organizzazione sindacale e deve anche ritenersi lesivo dell'esercizio dell'attività sindacale quindi comportamento antisindacale ai sensi dell'art.28 dello Statuto dei Lavoratori;
- risulta violato anche il diritto all'informazione del sindacato SULPM/DiCCAP sancito dall'art.7 del CCNL 1998/2001.

Il Giudice, dott.NUVOLI, nella sentenza pubblicata dichiara che il trasferimento dell'Ispettore Giovanni Noli al Distaccamento di Grassina costituisce comportamento antisindacale ai sensi e per gli effetti dell'art.28 Stat. Lav.; che l'Ispettore Noli venga riassegnato alla precedente sede di lavoro presso il Comando del Corpo di Polizia Municipale del Comune di Bagno a Ripoli e condanna il Comune di Bagno a Ripoli al pagamento di tutte le spese.