PROPOSTA DI LEGGE
REGIONALE CONCERNENTE:
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1
(Oggetto e finalità)
1.La presente legge, nell’ambito della potestà legislativa della Regione in materia di polizia locale, in armonia con i principi stabiliti dalla legge 7 marzo 1986, n.65 e nel rispetto della potestà regolamentare degli enti locali di cui all’articolo 117, sesto comma, della Costituzione, detta norme generali sull’organizzazione dei relativi servizi ed attività al fine di migliorarne l’efficacia e l’efficienza attraverso una gestione coordinata ed omogenea che garantisca un adeguato controllo del territorio e concorra alla salvaguardia dei diritti di sicurezza dei cittadini.
Art.
2
(Funzioni
della Regione)
1. La Regione, nell’esercizio delle proprie competenze in materia di polizia locale e per il perseguimento delle finalità di cui all’articolo 1, provvede a:
a) fissare i criteri generali per l’istituzione, l’organizzazione e il funzionamento dei corpi e dei servizi di polizia locale, adottando appositi atti d’indirizzo e stabilendo i relativi standards;
b) determinare le caratteristiche delle uniformi, dei mezzi e degli strumenti, anche di autotutela, in dotazione ai corpi ed ai servizi di polizia locale;
c) definire forme di collaborazione e di coordinamento tra i corpi e servizi di polizia locale anche predisponendo idonei servizi informativi unificati su base regionale;
d) determinare criteri e prevedere incentivi per la gestione in forma associata dei corpi e servizi di polizia locale;
e) promuovere la realizzazione di un sistema permanente di formazione e di aggiornamento per il personale addetto alla polizia locale;
f) promuovere accordi ed intese con gli organi dello Stato e con gli enti locali al fine di favorire la collaborazione istituzionale a livello locale per la realizzazione di interventi integrati in materia di sicurezza, nell’ambito delle rispettive competenze;
g) monitorare in modo sistematico l’espletamento delle funzioni di polizia locale sul territorio regionale;
h) programmare e finanziare interventi diretti a migliorare e potenziare i servizi di polizia locale e ad assicurare un più efficace controllo del territorio.
Art.
3
(Funzioni
e compiti dei corpi e dei servizi di polizia locale)
1.Ferma restando la competenza dello Stato in materia di ordine pubblico e sicurezza ai sensi dell’articolo 117, secondo comma, lettera h), le funzioni ed i compiti dei corpi e dei servizi di polizia locale comprendono l’insieme delle attività dirette a tutelare l’ordinata e civile convivenza a livello locale attraverso la prevenzione e il contrasto delle situazioni e dei comportamenti che violano le leggi o i regolamenti e, in particolare:
a) la polizia amministrativa, come definita dall’articolo 183 della legge regionale 6 agosto 1999, n.14, di competenza degli enti locali ai sensi del titolo VI, capo III della stessa legge;
b) la prevenzione e la repressione delle infrazioni ai regolamenti di polizia locale;
c) lo svolgimento di incarichi di informazione, di accertamento e di rilevazione connessi ai compiti istituzionali;
d) la vigilanza sull’integrità e conservazione del patrimonio pubblico;
e) la prestazione di servizi d’ordine, di vigilanza e di scorta necessari per l’espletamento delle attività e dei compiti istituzionali degli enti di appartenenza;
f) la prestazione di soccorso in occasione di pubbliche calamità e disastri in collegamento con gli altri servizi operanti nel settore della protezione civile;
g) la polizia tributaria, con riferimento alle attività ispettive e di vigilanza sull’osservanza delle disposizioni relative ai tributi locali e a quelle di cui all’articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.600 e successive modificazioni;
2. Il personale addetto ai servizi e ai corpi di polizia locale svolge, altresì, secondo quanto disposto dall’articolo 5 della l. 65/1986:
a) funzioni di polizia giudiziaria, di cui all’articolo 55 del codice di procedura penale, rivestendo a tale fine la qualità di agente o di ufficiale di polizia giudiziaria ai sensi dell’articolo 57 del codice stesso;
b) funzioni di polizia stradale ai sensi dell’articolo 12 del codice della strada approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modifiche;
c) funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza ai sensi dell’articolo 3 della l. 65/1986.
3. Gli addetti ai servizi e ai corpi di polizia locale non possono essere destinati, di norma, a svolgere funzioni e compiti diversi da quelli previsti dal presente articolo.
4. Gli appartenenti ai corpi e servizi di polizia locale, possono portare, senza licenza ed anche fuori dall’orario di servizio, le armi e i mezzi di autotutela secondo quanto previsto dal comma 5 del citato articolo 5 della l. 65/1986 e dalle altre disposizioni statali vigenti in materia, dal regolamento regionale di cui all’articolo 16 relativamente ai mezzi di autotutela, nonché dai regolamenti degli enti locali.
CAPO II
COORDINAMENTO DELLE FUNZIONI E DEI COMPITI DI POLIZIA LOCALE
Art. 4
(Conferenza
regionale per la polizia locale e per la sicurezza )
1. E’ istituita, presso la Presidenza della Regione, la Conferenza regionale per la polizia locale e per la sicurezza, di seguito denominata Conferenza regionale composta:
a) dal Presidente della Regione o assessore suo delegato, che la presiede;
b) dai presidenti delle province;
c) dai sindaci dei comuni capoluogo di provincia;
d)
dai rappresentanti dell’Unione delle Province Italiane del Lazio
(U.P.I. Lazio), dell’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani regionale (ANCI Lazio),
della Lega delle Autonomie Locali del Lazio (Legautonomie Lazio) e dell’Unione
Nazionale Comuni, Comunità, Enti Montani – Delegazione Lazio (UNCEM Lazio).
2. Il Presidente della Regione, in relazione alle tematiche affrontate
nelle sedute della Conferenza, invita a parteciparvi:
a)
i prefetti preposti agli uffici territoriali del Governo dei comuni
capoluogo di provincia;
b)
i questori;
c)
il Comandante regionale e i comandanti provinciali dell’Arma dei
Carabinieri;
d)
il Comandante regionale e i
comandanti territoriali della Guardia di Finanza.
3. Il dirigente della struttura regionale di cui all’articolo 6 partecipa alle sedute della Conferenza regionale. Partecipano, altresì, alle sedute della Conferenza regionale i comandanti dei corpi di polizia locale delle province e dei comuni capoluoghi di provincia.
4. La Conferenza regionale costituisce sede di confronto per la definizione e la verifica degli atti di collaborazione istituzionale di cui all’articolo 2, comma 1, lettera f), per l’individuazione delle linee programmatiche delle iniziative regionali in materia di polizia locale e di sicurezza, per la verifica della loro attuazione nonché per l’elaborazione degli indirizzi ai fini del coordinamento regionale delle attività di polizia locale.
5. La Conferenza regionale disciplina le modalità del proprio funzionamento con apposito regolamento. Le funzioni di segreteria sono svolte da un funzionario della struttura regionale di cui all’articolo 6, designato dall’assessore regionale competente in materia di polizia locale. La Conferenza regionale è convocata, in seduta plenaria, almeno due volte l’anno.
6.
Il Presidente della Regione, in relazione a specifiche e contingenti esigenze,
può invitare alle sedute della Conferenza regionale
anche amministratori locali diversi da quelli indicati al comma 1, altri
soggetti pubblici o associativi interessati ai singoli oggetti in discussione
nonché i rappresentanti di settori specialistici delle forze dell’ordine e
gli uffici giudiziari per esaminare, in connessione con le problematiche per la
sicurezza, i problemi di funzionalità operativa delle strutture giudiziarie e
penitenziarie della regione.
Art. 5
(Conferenze
provinciali per la polizia locale e per la sicurezza)
1. La Conferenza di cui all’articolo 4 è articolata in Conferenze provinciali per la polizia locale e per la sicurezza, di seguito denominate Conferenze provinciali, convocate ogni qualvolta se ne ravvisi l’esigenza e, comunque, almeno due volte l’anno e composte:
a) dal Presidente della Regione o assessore suo delegato, che la presiede;
b) dal Presidente della provincia;
c) dal Sindaco del comune capoluogo di provincia;
d) da cinque sindaci dei comuni della provincia, dei quali due in rappresentanza dei comuni con popolazione inferiore a cinquemila abitanti, designati dall’ANCI- Lazio.
2. Il Presidente della Regione, in relazione alle tematiche affrontate nelle
sedute della Conferenza, invita a parteciparvi:
a)
il Prefetto preposto all’ufficio territoriale del comune capoluogo di
provincia;
b)
il Questore;
c)
il Comandante provinciale dell’Arma dei Carabinieri;
d)
il Comandante della zona territoriale della Guardia di Finanza.
3. Il dirigente della struttura regionale di cui all’articolo 6 partecipa alle sedute delle Conferenze provinciali. Partecipano, altresì, alle sedute delle Conferenze provinciali i comandanti dei corpi di polizia locale della provincia e del comune capoluogo di provincia nonché i comandanti o i responsabili dei corpi e servizi di polizia locale dei comuni di cui al comma 1, lettera d).
4. La Conferenza provinciale è convocata dal Presidente della Regione, ad iniziativa congiunta del Sindaco del comune capoluogo e del Presidente della provincia. Le modalità di organizzazione delle conferenze provinciali sono stabilite nel regolamento di cui all’articolo 4, comma 5.
5. Alle conferenze provinciali possono essere invitati, in relazione a specifiche e contingenti esigenze, anche amministratori diversi da quelli indicati al comma 1 o altri soggetti pubblici o associativi interessati ai singoli oggetti in discussione.
Art.
6
(Struttura
regionale per il coordinamento delle funzioni e dei compiti di polizia locale e
degli interventi in materia di sicurezza)
1.E’ istituita, ai sensi della normativa regionale vigente in materia di ordinamento delle strutture organizzative e del personale, la struttura regionale competente per il coordinamento delle funzioni e dei compiti dei corpi e dei servizi di polizia locale e per la realizzazione di un sistema integrato di sicurezza sul territorio.
2.La struttura regionale, in particolare, ha il compito di:
a) monitorare sistematicamente l’esercizio delle funzioni e dei compiti di polizia locale in relazione alle esigenze di sicurezza del territorio, operando in raccordo con l’Osservatorio tecnico-scientifico per la sicurezza di cui all’articolo 8 della legge regionale 5 luglio 2001, n.15;
b) elaborare il programma regionale e le deliberazioni della Giunta regionale di cui agli articoli 9 e 10, verificandone l’attuazione;
c) fornire assistenza e supporto tecnico agli enti locali al fine di suggerire utili valutazioni ed univoche interpretazioni in materia di polizia locale;
d) prestare assistenza tecnico amministrativa alle Conferenze di cui agli articoli 4 e 5 nonché al Comitato tecnico consultivo per la polizia locale di cui all’articolo7.
3.La struttura regionale provvede, altresì, alla realizzazione e gestione:
a) della banca dati regionale di polizia locale, al fine di favorire lo scambio di informazioni operative tra la Regione e gli enti locali e l’integrazione con le altre banche dati che si occupano della sicurezza;
b) della centrale operativa regionale di polizia locale con il compito di interconnettere via etere i comandi dei corpi dei comuni con quelli delle relative province e questi ultimi con la Regione;
c) del numero unico regionale di polizia locale con il compito di dare immediato riscontro alle esigenze dei cittadini.
4. La struttura regionale può avvalersi di personale comandato appartenente alla polizia locale anche in deroga ai limiti previsti dalla normativa regionale vigente in materia di comando.
Art.
7
(Comitato
tecnico-consultivo per la polizia locale)
1. Presso l’Assessorato regionale competente in materia di polizia locale è istituito il Comitato tecnico-consultivo per la polizia locale, di seguito denominato Comitato, composto:
a) dall’Assessore regionale competente in materia di polizia locale, che lo presiede;
b)
dal dirigente della struttura regionale di cui all’articolo 6;
c)
dai comandanti dei corpi di polizia locale dei comuni capoluoghi di
provincia;
d)
dai comandanti dei corpi di polizia locale delle province;
e)
da quattro rappresentanti dei corpi e dei servizi di polizia locale, dei
quali due in rappresentanza dei comuni con popolazione inferiore a cinquemila
abitanti, scelti dal Presidente della Regione su proposta dell’assessore
regionale competente in materia di polizia locale;
f)
da sei rappresentanti delle confederazioni e delle organizzazioni
sindacali firmatarie del CCNL di riferimento;
g)
da tre rappresentanti delle associazioni di categoria maggiormente
rappresentative a livello regionale;
h)
da tre esperti in materia di polizia locale e di sicurezza scelti dal
Presidente della Regione su proposta dell’assessore regionale competente in
materia di polizia locale.
2. Il Comitato è costituito con decreto del Presidente della Giunta regionale, dura in carica fino alla data di insediamento della nuova Giunta regionale ed è rinnovato entro quarantacinque giorni dalla suddetta data ai sensi della legge regionale 3 febbraio 1993, n.12.
3. Il Comitato fornisce supporto alla Regione formulando proposte e prestando consulenza in ordine agli atti relativi allo svolgimento delle funzioni regionali in materia di polizia locale. Il Comitato esprime parere sul programma di cui all’articolo 9, sulla deliberazione di cui all’articolo 13, comma 3, nonché sui programmi relativi all’attività formativa di cui all’articolo 19.
4. Agli esperti di cui al comma 1, lettera h), spettano i compensi determinati ai sensi della normativa regionale vigente in materia di ordinamento delle strutture organizzative e del personale.
CAPO III
INIZIATIVE DELLA REGIONE
Art. 8
(Promozione della collaborazione
istituzionale)
1. La Regione, nel rispetto delle forme di coordinamento previste dalla legge di cui all’articolo 118, terzo comma, della Costituzione, promuove accordi e intese con gli organi dello Stato e con gli enti locali al fine di favorire, forme di collaborazione istituzionale dirette, in particolare:
a) allo scambio informativo e alla realizzazione di sistemi informativi integrati sugli andamenti qualitativi e quantitativi dei fenomeni criminosi e degli illeciti rilevati sul territorio;
b) all’interconnessione, a livello territoriale delle sale operative delle polizie locali con quelle delle forze di polizia nazionali;
c) alla collaborazione tra forze di polizia nazionali e polizia locale ai fini del controllo del territorio, anche mediante l’integrazione degli interventi di emergenza;
d) al coordinamento tra attività di polizia locale e attività di prevenzione della criminalità;
e) alla formazione e all’aggiornamento professionali integrati tra operatori dei servizi di polizia locale, delle forze di polizia nazionali ed altri operatori pubblici che cooperano allo sviluppo delle politiche di sicurezza;
f) alla realizzazione e al coordinamento, a livello regionale, nel rispetto delle rispettive competenze, di specifici piani d’intervento diretti alla soluzione di rilevanti problemi di sicurezza o di disordine urbano diffuso.
2. Nell’ambito degli atti di collaborazione istituzionale di cui al comma 1, la Regione promuove, altresì, mediante la stipula di apposite intese con le province, la collaborazione tra i corpi di polizia locale provinciale e i corpi o i servizi di polizia locale dei comuni, singoli o associati, al fine di realizzare, con le modalità concordate tra le province stesse e i comuni interessati, un esercizio integrato delle funzioni di polizia locale.
Art. 9
(Interventi
finanziati dalla Regione)
1.Al fine di assicurare un adeguato controllo del territorio mediante un più efficiente svolgimento delle funzioni di polizia locale, la Regione:
a) concede agli enti locali un contributo sulla spesa d’acquisto di attrezzature necessarie per il potenziamento dei corpi e dei servizi di polizia locale, secondo modalità e criteri stabiliti con deliberazione della Giunta regionale;
b) promuove interventi diretti, in particolare:
1) alla costituzione e al miglioramento delle sale operative e al collegamento tra le stesse a favore di corpi di polizia locale ovvero di servizi gestiti in forma associata;
2) all’istituzione del vigile di quartiere attraverso la costituzione nei corpi di polizia municipale di appositi nuclei o unità operative di quartiere, con almeno due addetti che privilegino un rapporto di specifica conoscenza della realtà del territorio a livello di quartiere, di rione o di zona, fornendo le relative informazioni alla banca dati di cui all’articolo 6, comma 3, lettera a), allo scopo di meglio qualificare il servizio reso ai cittadini;
3) al potenziamento delle attività di vigilanza nelle aree più soggette a rischio di esposizione ad attività criminose.
2. Per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1, lettera b), la Regione adotta un programma triennale d’interventi, che individua in particolare:
a) la tipologia degli interventi prevedendo, di norma, un cofinanziamento da parte degli enti stessi anche con i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni previste dal codice della strada, nel rispetto dei vincoli di destinazione stabiliti per tali proventi stessi dall’articolo 208 del medesimo codice;
b) gli indirizzi e le direttive per la predisposizione da parte degli enti locali dei progetti d’intervento nonché il termine per la presentazione degli stessi;
c) i criteri e le modalità di concessione ed erogazione dei finanziamenti, della verifica dell’attuazione degli interventi nonché della revoca dei finanziamenti in caso di mancata attuazione degli interventi stessi da parte degli enti locali.
3. Il programma è adottato dalla Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare permanente e previo parere del Comitato di cui all’articolo 7, entro il 31 dicembre antecedente il triennio cui si riferisce ed è aggiornato annualmente dalla stessa Giunta in relazione alle disponibilità di bilancio, sentito il Comitato suddetto.
4. Ai fini dell’attuazione del programma regionale, gli enti locali entro il termine stabilito dal programma, presentano appositi progetti d’intervento alla struttura regionale di cui all’articolo 6 la quale provvede, entro trenta giorni dalla data di ricezione, alla verifica della compatibilità con il programma regionale, formulando eventualmente osservazioni o proposte di modifica.
Art.10
(Promozione della gestione
associata)
1. La Regione promuove la gestione associata dei servizi e dei corpi di polizia locale per garantire uno svolgimento omogeneo e coordinato delle relative funzioni su tutto il territorio regionale. A tal fine, con deliberazione della Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare permanente, sono stabiliti:
a) i criteri per la gestione in forma associata dei corpi e dei servizi di polizia locale tra i comuni di minore dimensione e, di norma, tra quelli con popolazione inferiore a 5000 abitanti;
b) i criteri, le misure e le modalità per la concessione di finanziamenti a favore delle gestioni in forma associata dei corpi e dei servizi di polizia locale, nonché i criteri per la verifica dell’utilizzazione dei finanziamenti per le finalità di cui al presente articolo e per l’eventuale revoca degli stessi.
Art. 11
(Riserva
delle quote di edilizia residenziale – Monitoraggio
delle
malattie professionali)
1. Nell’ambito dei programmi regionali di edilizia residenziale pubblica è riservata una quota di alloggi agli appartenenti ai corpi e ai servizi di polizia locale.
2. La Regione, avvalendosi delle aziende unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere, attiva il monitoraggio e la valutazione, anche ai fini della prevenzione, delle patologie professionali connesse allo svolgimento delle funzioni e dei compiti di polizia locale.
Art. 12
(Giornata regionale della polizia
locale del Lazio
e corsi di educazione alla legalità
)
1. La Regione celebra annualmente in una data stabilita dalla Giunta regionale con propria deliberazione, la “Giornata regionale della polizia locale del Lazio”.
2. Nella giornata di cui al comma 1 sono realizzate iniziative, individuate nella deliberazione di cui allo stesso comma, nel cui ambito rientra, in particolare, il conferimento, da parte del Presidente della Regione, di particolari riconoscimenti agli appartenenti ai corpi e ai servizi di polizia locale che si siano distinti per azioni e condotte meritevoli.
3.
Con la medesima deliberazione di cui al comma 1, sono stabiliti, altresì, i
criteri per lo svolgimento, per il tramite della Scuola di polizia locale di cui
all’articolo 17 e in collegamento con le istituzioni scolastiche, di specifici
corsi, nell’ambito dei programmi di educazione civile e sociale delle scuole
primaria e secondaria di primo e secondo grado, finalizzati
all’approfondimento delle tematiche relative alla sicurezza,
alla conoscenza del codice della strada, all’educazione alla legalità
e al rispetto delle regole di civile convivenza.
CAPO IV
ORDINAMENTO DELLA POLIZIA LOCALE
Art. 13
(Istituzione ed organizzazione dei
corpi e dei servizi di polizia locale)
1. Le funzioni di polizia locale sono esercitate dagli enti locali mediante i corpi ed i servizi di polizia locale istituiti, in forma singola o associata, in maniera tale da garantirne l’ efficienza, l’efficacia e la continuità operativa. Il corpo di polizia locale può essere istituito qualora siano destinati alle relative funzioni almeno sette addetti.
2. L’organizzazione e il funzionamento dei corpi e dei servizi di polizia locale sono disciplinati con regolamenti adottati dagli enti locali nel rispetto dei seguenti criteri tesi ad assicurare i requisiti minimi di uniformità, ai sensi dell’articolo 4, comma 4, della legge 5 giugno 2003, n.131:
a) previsione di almeno due unità operative per ogni ottocento abitanti o frazione superiore a quattrocento abitanti, ovvero di almeno due unità per ogni seicento abitanti per i comuni capoluogo di provincia;
b) determinazione della dotazione organica e dell’organizzazione dei servizi e dei corpi di polizia locale in relazione agli indici di densità della popolazione residente, all’articolazione in circoscrizioni o altre forme di decentramento, all’estensione del territorio, all’intensità dei flussi di circolazione e di viabilità, al patrimonio ambientale, all’affluenza turistica e ad ogni altro parametro socio-economico pertinente;
c) conferimento, anche se temporaneo o ad interim, del comando dei corpi o della responsabilità dei servizi a personale che sia in possesso o che assuma esclusivamente lo status di appartenente ai corpi e ai servizi della polizia locale;
d) svolgimento delle attività, di norma, in uniforme salvo i casi di espressa autorizzazione all’ utilizzo dell’abito civile;
e) limitazione dell’ambito ordinario dell’attività al territorio dell’ente di appartenenza salvo i casi di:
1) missioni esterne autorizzate ai soli fini di collegamento e di rappresentanza e di indagini delegate dall’Autorità giudiziaria o di Polizia giudiziaria;
2) operazioni esterne di polizia in casi di necessità dovuti alla flagranza dell’illecito commesso nel territorio di appartenenza;
3) impiego del personale per rinforzare altri corpi in relazione a particolari occasioni o per la realizzazione d’interventi integrati, previa intesa tra le amministrazioni interessate.
f) idoneo svolgimento delle attività di polizia locale in tutti i giorni dell’anno per ventiquattro ore, in relazione ai corpi di polizia locale delle province e dei comuni capoluogo di provincia e per dodici ore in relazione agli altri corpi o servizi;
g) svolgimento delle attività e dei compiti di istituto in idonee strutture edilizie adeguatamente predisposte in relazione alle esigenze di sicurezza, di tutela della salute, di decoro ambientale e praticità di utilizzazione.
3. Con deliberazione della Giunta regionale, previo parere del Comitato di cui all’articolo 7, possono essere adottati atti d’indirizzo o standard organizzativi diretti alla specificazione dei criteri di cui al comma 2 nonché alla determinazione di ulteriori criteri organizzativi al fine di garantire, ferma restando l’autonomia dei singoli enti, una gestione omogenea e coordinata delle attività di polizia locale.
4. Nel caso di gestione associata dei servizi e dei corpi di polizia locale, gli enti locali adottano un regolamento che ne specifica le modalità di svolgimento nel territorio di competenza con particolare riguardo all’organo istituzionale cui spettano le funzioni di direzione e vigilanza di cui all’articolo 14.
Art.
14
(Direzione
e vigilanza)
1. Nel rispetto del principio di separazione tra funzioni di indirizzo politico –amministrativo e funzioni attinenti alla gestione, al sindaco, al presidente della provincia ovvero all’organo individuato ai sensi dell’articolo 13, comma 4, nel caso di gestione associata del corpo o del servizio di polizia locale, compete il potere di impartire le direttive al comandante del corpo o al responsabile del servizio e la vigilanza sullo svolgimento delle funzioni e dei compiti di polizia locale per l’efficace raggiungimento degli obiettivi assegnati.
2. Il comandante del corpo e il responsabile del servizio, ferma restando la loro autonomia organizzativa ed operativa, sono responsabili esclusivamente verso il presidente della provincia, il sindaco o l’organo individuato ai sensi dell’articolo 13, comma 4, della gestione delle risorse assegnate, dell’impiego tecnico-operativo e della disciplina degli appartenenti al corpo o al sevizio.
Art.
15
(Personale
dei corpi e dei servizi di polizia locale)
1. La classificazione degli addetti ai corpi ed ai servizi di polizia locale e le prestazioni degli stessi con riferimento alle singole figure professionali è disposta dagli enti locali in relazione alla dimensione del servizio ed alle reali esigenze operative degli enti stessi nel rispetto di quanto previsto dal C.C.N.L. e dal comma 2 del presente articolo.
2.
L’ordinamento dei corpi di polizia locale è disciplinato dal regolamento
dell’ente locale, prevedendo, di norma, nell’ambito della qualifica
dirigenziale e delle categorie del personale non dirigente previste dal
C.C.N.L., le seguenti
figure professionali:
a) ufficiali;
b) sottufficiali;
c) agenti.
3. Il comandante del corpo di polizia locale riveste la qualifica apicale
prevista per il personale dell’ente stesso.
4. I concorsi e le selezioni relativi all’accesso alle figure professionali del personale di polizia locale sono disciplinati con regolamento degli enti locali nel rispetto della normativa statale vigente e delle norme contenute nella presente legge. Alle commissioni di concorso partecipa un esperto in materie giuridiche nominato dalla Regione su designazione dall’assessore regionale competente in materia di polizia locale, salva diversa disposizione del regolamento dell’ente locale.
5.
La partecipazione ai concorsi di cui al comma 4 è subordinata al possesso di
requisiti di idoneità psico-fisica, da
accertarsi da parte delle aziende unità sanitarie locali secondo parametri
stabiliti dalla Giunta regionale.
Art.
16
(Mezzi
di servizio, uniformi, strumenti operativi e di autotutela)
1. Al fine di soddisfare esigenze di funzionalità, economicità ed omogeneità sul territorio regionale, con regolamento regionale sono determinati:
a) le caratteristiche dei mezzi e degli strumenti operativi in dotazione ai corpi e ai servizi di polizia locale nonché i colori regionali da utilizzare per il relativi allestimenti;
b) le caratteristiche e i modelli delle divise degli addetti alla polizia locale con i relativi elementi identificativi dell’addetto, dell’ente di appartenenza, nonché con lo stemma della Regione Lazio;
c) i simboli distintivi di grado e le tessere di riconoscimento personale da attribuire a ciascun addetto alla polizia locale in relazione alla figura professionale e alle funzioni conferite;
d) i tipi e le caratteristiche degli strumenti di autotutela e dei relativi accessori nonché i criteri per l’ assegnazione, la custodia ed il trasporto degli strumenti stessi, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa statale vigente in materia;
e) le modalità di organizzazione dei corsi di addestramento con frequenza periodica obbligatoria per il personale di polizia locale dotato di armi da sparo, ovvero dei corsi di tecniche di difesa personale;
f) i criteri per l’adozione di una modulistica uniforme a livello regionale.
2. Il regolamento di cui al comma 1 può stabilire, altresì, che i veicoli adibiti all’espletamento delle funzioni e dei compiti di polizia siano dotati, nel rispetto della normativa statale vigente, di un’apposita targa identificativa.
CAPO V
FORMAZIONE DEL PERSONALE DI POLIZIA LOCALE
Art.
17
(Scuola
Regionale di polizia locale)
1. La Regione assicura la realizzazione di un sistema permanente di formazione per l’accesso ai ruoli di polizia locale, nonché per la qualificazione e l’aggiornamento degli addetti ai corpi e ai servizi di polizia locale.
2. Al fine di cui al comma 1, la Regione promuove la costituzione della “Scuola regionale di polizia locale”, di seguito denominata Scuola, che assume la forma dell’associazione riconosciuta con personalità giuridica di diritto privato.
3. L’atto costitutivo e lo statuto della Scuola prevedono, in conformità a quanto stabilito nella deliberazione di cui al comma 6, tra l’altro:
a) che possano partecipare alla Scuola enti locali;
b) che l’oggetto sociale sia coerente con le finalità di cui al comma 1 e consenta anche, in misura non preponderante, lo svolgimento di attività di formazione e qualificazione, in materia di sicurezza del territorio, a favore di altri enti pubblici e privati che ne facciano richiesta;
c) la composizione ed i compiti degli organi tra i quali il comitato didattico scientifico di cui all’articolo 19;
d) il funzionamento della Scuola, ivi compresa l’istituzione e la gestione dell’albo dei docenti.
4. La Regione è rappresentata nell’assemblea dell’associazione dal Presidente della Giunta regionale o dall’assessore competente in materia di polizia locale, da lui delegato. La Regione si riserva di designare il presidente della Scuola come stabilito dall’atto costitutivo e dallo statuto. Tale designazione è effettuata dal Presidente della Giunta regionale su proposta dell’assessore competente in materia di polizia locale.
5.Il Presidente dalla Giunta regionale, ovvero l’assessore competente in materia di polizia locale da lui delegato, è autorizzato a compiere tutti gli atti esecutivi necessari alla partecipazione della Regione alla Scuola, ivi compresa la sottoscrizione di eventuali accordi tra gli associati relativi all’esercizio dei reciproci diritti e doveri.
6.Con deliberazione della Giunta regionale sono stabiliti, in particolare:
a) i criteri per l’organizzazione e il funzionamento della Scuola nonché per la composizione del Comitato didattico scientifico di cui all’articolo 19;
b) la durata e le caratteristiche dei corsi, con particolare riguardo, a quelli di cui all’articolo 18, comma 1, lettera b), destinati agli addetti ai corpi e ai servizi di polizia locale, nonché le materie oggetto delle prove finali;
c) le modalità e i criteri per la costituzione e la gestione dell’albo dei docenti.
Art.
18
(Corsi
di formazione, di qualificazione ed aggiornamento )
1. Il sistema permanente di formazione di cui all’articolo 17, comma 1, si articola in:
a) corsi di formazione per l’accesso ai ruoli di polizia locale;
b) corsi di qualificazione ed aggiornamento del personale di polizia locale.
2.
I corsi di formazione di cui al comma 1, lettera a), sono rivolti ai soggetti
interessati a partecipare ai concorsi per l’accesso ai ruoli di polizia
locale. Il superamento delle prove finali può costituire titolo valutabile ai
fini della formulazione delle graduatorie finali dei suddetti concorsi.
3. La partecipazione ai corsi di qualificazione e di aggiornamento di cui al comma 1, lettera b), destinati agli addetti ai corpi ed ai servizi di polizia locale, con il superamento delle relative prove finali, costituisce titolo valutabile ai fini della progressione nelle carriere, secondo quanto disposto dai contratti collettivi nazionali e integrativi di lavoro.
4. La struttura regionale di cui all’articolo 6 istituisce un elenco nominativo dei soggetti che abbiano superato le prove finali dei corsi di formazione di cui al comma 1, lettera a). L’iscrizione nell’elenco costituisce requisito per la partecipazione alle procedure di selezione per l’assunzione di personale di polizia locale a tempo determinato.
5. Ai corsi formazione e di aggiornamento di cui al presente articolo partecipano anche i soggetti di cui all’articolo 23, secondo quanto disposto dal comma 3 del medesimo articolo.
Art.
19
(Comitato
didattico scientifico)
1. Presso la scuola è costituito il Comitato didattico scientifico che provvede alla elaborazione dei programmi relativi all’attività formativa e di alta specializzazione sui temi della sicurezza urbana e sui compiti di polizia locale, tenendo conto, anche dei risultati dell’attività dell’Osservatorio tecnico scientifico per la sicurezza di cui all’articolo 8 della l. r. 15/2001.
2. I programmi di cui al comma 1sono approvati dalla Giunta regionale, sentito il Comitato Tecnico tecnico - consultivo per la polizia locale di cui all’articolo 7.
Art.20
(Convenzioni
con altre scuole di polizia locale)
1.La Regione può stipulare con le scuole di formazione e di aggiornamento per gli addetti ai corpi e ai servizi di polizia locale già esistenti sul territorio regionale, apposite convenzioni, secondo criteri e modalità stabilite con deliberazione della Giunta regionale, ai fini del riconoscimento della frequenza ai corsi svolti dalle scuole stesse e del superamento delle relative prove finali per gli effetti previsti dall’articolo 18, commi 2 e 3.
Art.
21
(Patenti
di servizio)
1.La
Regione assicura la realizzazione di appositi corsi per il conseguimento della
patente di servizio, ai sensi dell’articolo 139 del Codice della strada,
attraverso la stipula di convenzioni con strutture pubbliche o private che
garantiscano un adeguato insegnamento sia teorico che pratico in conformità a
quanto previsto dal decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 11
agosto 2004, n.246 (Regolamento recante norme per il rilascio della patente di
servizio per il personale abilitato allo svolgimento di compiti di polizia
stradale).
Art.
22
(Diplomi
universitari)
1. La Regione stipula apposite convenzioni con le Università presenti sul territorio per istituire corsi accademici, biennali o triennali, diretti al conseguimento di diplomi universitari in materie attinenti alla polizia locale, sicurezza del territorio e pianificazione delle risorse, ai sensi della legge 19 novembre 1990, n. 341.
CAPO VI
DISPOSIZIONI FINALI
Art.23
(Personale
ausiliario)
1. Il personale di cui all’articolo 17, commi 132 e 133 della legge 15 maggio 1997, n.127, nonché gli incaricati a svolgere funzioni ausiliarie ai servizi di polizia locale, sono soggetti al coordinamento tecnico-operativo da parte del comandante del corpo o del responsabile del servizio, ovvero dei dirigenti a ciò delegati.
2. L’attività documentale del personale ausiliario deve essere trasmessa ai competenti uffici dei corpi o dei servizi di polizia locale ed inoltrata alla banca dati di cui all’articolo 6, comma 3 lettera a).
3. Il personale di cui al presente articolo frequenta corsi di formazione e di aggiornamento, organizzati dalla Regione ai sensi del capo V, con oneri a carico degli enti, società o associazioni di appartenenza, fatta salva l’attività formativa e di aggiornamento di competenza delle province ai sensi dell’articolo 159 della l.r.14/1999.
Art.24
(Relazione
annuale)
1.Il Presidente della Regione, ovvero, l’assessore regionale competente in materia di polizia locale da lui delegato, relaziona annualmente al Consiglio regionale in ordine agli interventi attuati ai sensi della presente legge e sui relativi effetti.
Art.
26
(Abrogazioni)
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fatto salvo quanto previsto dall’articolo 27, sono abrogati:
a) la legge regionale 24 febbraio 1990, n.20 concernente “ Disciplina delle funzioni di polizia locale”;
b) l’articolo 41 della legge regionale 10 maggio 2001, n.10;
c) l’articolo 10 della legge regionale 11 settembre, 2003, n.29.
Art.
27
(Disposizioni
transitorie)
1. In sede di prima applicazione, la Giunta regionale adotta:
a) le deliberazioni di cui agli articoli 9, comma 1, lettera a), e10, comma 1, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge;
b) il programma di cui all’articolo 9, comma 2, entro sei mesi dalla nomina del Comitato ai sensi del comma 4 del presente articolo.
2. Fino all’adozione degli atti di cui al comma 1, i contributi regionali destinati alla polizia locale sono concessi ai sensi della normativa previgente.
3. La Regione adotta il regolamento di cui all’articolo 16 entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Gli enti locali sono tenuti ad adeguare i regolamenti di polizia locale alle norme contenute nella presente legge e nel suddetto regolamento regionale, entro un anno dalla data di entrata in vigore dello stesso.
4. Il Comitato tecnico-consultivo di cui all’articolo 7 è costituito dal Presidente della Regione entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Testo aggiornato con emendamenti