DIPARTIMENTO COMUNICAZIONI INFORMATICHE

 

COS'E' IL SUPERBONUS?

1. Chi può esercitare l’opzione?

I lavoratori dipendenti che hanno già maturato o che matureranno i requisiti per la pensione di anzianità entro il 2007.

2. Sono interessati tutti i lavoratori dipendenti?

No, solo quelli del settore privato. Non rientrano tra i beneficiari del bonus gli statali, i dipendenti degli enti locali, delle ASL e degli enti pubblici non economici (Inps, Inail, Inpdap, ecc.).

3. A quanto ammonta l’incentivo?

Per la generalità dei lavoratori è pari al 32,70 % della retribuzione lorda, 33,70% per la fascia di retribuzione annua eccedente 37.883,00 Euro.

4. Sulla quota di incentivo si pagano le tasse?

No, l’incentivo è esentasse.

5. Da quando decorre l’incentivo?

Dalla prima scadenza utile per il pensionamento prevista dall’attuale normativa (finestre di uscita), successiva alla richiesta. Chi è già in possesso dei requisiti (compresa l’apertura della finestra) può esercitare l’opzione da subito.

6. Quanto dura l’incentivo?

Il beneficio decade il 31 dicembre 2007, oppure dal mese successivo a quello di compimento dell’età utile per la pensione di vecchiaia (60 anni per le donne e 65 per gli uomini) se avviene prima della suddetta data, o in qualunque momento si decida di smettere di lavorare.

7. E' previsto un periodo minimo di attività per chi sceglie il bonus (come i 2 anni stabiliti per l'attuale incentivo)?

No. Il nuovo bonus non è soggetto ad alcuna condizione, salvo il raggiungimento dei requisiti utili alla pensione di anzianità, compresa l'apertura della cosiddetta finestra.

8. Cosa bisogna fare per ottenere il bonus?

La scelta del bonus va comunicata all’Inps e al datore di lavoro.

9. Cosa succede alla pensione?

La rinuncia al versamento della contribuzione comporta il mancato accredito dei contributi utili alla pensione. Pertanto, l’importo del trattamento che spetterà a coloro che hanno optato per il bonus sarà pari a quello calcolato al momento della richiesta dell’incentivo (sulla base cioè dei contributi versati fino a quella data), maggiorato degli aumenti del costo della vita che sono intervenuti nel frattempo.

10. Cosa accade dal 1° gennaio 2008 se si continua a lavorare?

Il datore di lavoro riprenderà a versare i contributi con le consuete modalità. Questi contributi potranno essere utilizzati per la liquidazione di un supplemento della pensione di anzianità.

 

Articolo 1, comma 12, legge 23 agosto 2004 n. 243 - Campo di

applicazione dell’ incentivo al posticipo del pensionamento (c.d.

"

bonus").

La legge n. 243 del 2004 stabilisce che l’incentivo al posticipo del

pensionamento spetta ai lavoratori che soddisfino tutti i requisiti che seguono:

1. essere lavoratori dipendenti del settore privato;

2. essere iscritti all’assicurazione generale obbligatoria (AGO) e ai fondi

sostitutivi della medesima;

3. aver maturato i requisiti minimi di età anagrafica e di anzianità

contributiva (o di maggiore anzianità contributiva indipendentemente dall’età anagrafica), previsti (v. Allegato 1) dalla tabella C allegata alla

legge 27 dicembre 1997, n. 449 (articolo 59, comma 6), ovvero, per le

particolari categorie di lavoratori dipendenti indicate all’articolo 59, comma 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dalla tabella B allegata

alla legge 8 agosto 1995, n. 335 (articolo 1, comma 26).

In base al punto 1, sono

esclusi dal "bonus" i lavoratori dipendenti delle
amministrazioni pubbliche indicate all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni, vale a dire le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli Istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità Montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli IACP, le Camere di Commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del servizio sanitario nazionale, l’ARAN e le Agenzie fiscali.

In base all’articolo 3 del predetto decreto, concernente il personale in regime di diritto pubblico, anche la Banca d’Italia e l’Ufficio italiano cambi sono da considerare amministrazioni pubbliche e pertanto i loro dipendenti non possono optare per il "bonus".

Le cosiddette Autorità indipendenti (es. CONSOB, ISVAP, Autorità del garante della concorrenza e del mercato, etc.) vanno ricomprese tra le amministrazioni delloStato ad ordinamento autonomo sopra citate in conformità al parere n. 260 del 1999 del Consiglio di Stato.

Precisato quanto sopra e fatto salvo il possesso dei requisiti di cui ai punti 2 e 3, in tutte le altre situazioni di lavoro dipendente (es. Ferrovie S.p.A., RAI) i lavoratori possono far valere il diritto al "bonus".

In base al punto 2, il "bonus" non spetta ai lavoratori iscritti all’INPDAP e all’IPOST, in quanto tali enti gestiscono forme esclusive dell’AGO. Possono invece accedere al "bonus" i lavoratori iscritti all’ENPALS, in quanto tale ente gestisce una forma sostitutiva dell’AGO. Con riferimento al punto 3, resta inteso che il lavoratore deve maturare i requisiti di età e di anzianità contributiva previsti per il conseguimento della pensione di anzianità secondo le tabelle di cui all’Allegato 1 anche nel caso in cui il regime di appartenenza richieda requisiti più favorevoli (fondo volo,minatori, marittimi). Per i lavoratori dipendenti con cumulo di contribuzionerelativa a lavoro autonomo, i requisiti sono quelli esposti nell’ultima tabella. Le maggiorazioni contributive previste per particolari categorie di lavoratori (es. sordomuti, esposti all’amianto, etc.) e delle quali è fornito, a titolo esemplificativo, un elenco nell’Allegato 2, sono utili ai fini del raggiungimento dei requisiti minimi di contribuzione richiesti per l’esercizio dell’opzione "bonus".

Casi particolari

In talune realtà produttive appartenenti al settore privato (es. aziende

municipalizzate, università private) coesistono per i lavoratori da esse dipendenti iscrizioni a forme assicurative diverse. In tali casi, in considerazione della tassatività della norma di legge, l’accesso al bonus è consentito solo ai lavoratori iscritti all’AGO o alle forme di essa sostitutive.

Per quanto riguarda l’INPGI, che gestisce una forma assicurativa

sostitutiva dell’AGO, l’accesso al "bonus" da parte degli iscritti è subordinato all’adozione di apposita deliberazione da parte dell’ente, nel rispetto dei principi di autonomia affermati dal decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e dall’articolo 3, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

Ulteriori chiarimenti

L’ammontare del bonus è pari ai

contributi effettivamente versati
(quota a carico del datore di lavoro e quota a carico del lavoratore), al netto quindi degli eventuali sgravi di cui beneficia l’azienda. Parimenti, mancando un effettivo versamento, le contribuzioni figurative (es. cassa integrazione guadagni) non rilevano ai fini del "bonus".

Chi opta per il "bonus" può interrompere il rapporto di lavoro e chiedere la

pensione di anzianità in qualsiasi momento.

A gennaio del 2008, il lavoratore che ha usufruito del "bonus" può

continuare a lavorare senza andare in pensione. La contribuzione versata o accreditata successivamente al periodo di "bonus" dà luogo alla liquidazione di un supplemento di pensione.

Per il raggiungimento del requisito contributivo necessario ad usufruire del

"bonus", è possibile chiedere la totalizzazione dei contributi italiani con quelli maturati all'estero in Paesi convenzionati con l'Italia.

 

ALLEGATO 1

TABELLA C ALLEGATA ALLA LEGGE 27 DICEMBRE 1997, N. 449

(articolo 59, comma 6)

Requisiti per la pensione di anzianità richiesti per la generalità dei lavoratori dipendenti

Anno

Età e anzianità Anzianità

2004 57 e 35 38

2005 57 e 35 38

2006 57 e 35 39

2007 57 e 35 39

TABELLA B ALLEGATA ALLA LEGGE 8 AGOSTO 1995, N. 335

(articolo 1, comma 26)

Requisiti per la pensione di anzianità per le particolari categorie di lavoratori dipendenti indicate

all’articolo 59, comma 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449

Anno

Età e anzianità Anzianità

2004 56 e 35 38

2005 56 e 35 38

2006 57 e 35 39

2007 57 e 35 39

REQUISITI PER LA PENSIONE DI ANZIANITA’ DEI LAVORATORI DIPENDENTI CON

CUMULO DI CONTRIBUZIONE RELATIVA A LAVORO AUTONOMO

Anno

Età e anzianità Anzianità

2004 58 e 35 40

2005 58 e 35 40

2006 58 e 35 40

2007 58 e 35 40

ALLEGATO 2

M

AGGIORAZIONI CONTRIBUTIVE

soggetti che hanno svolto attività lavorativa con esposizione all’amianto, ai sensi dell’articolo

13, comma 7 e 8, della legge n. 257 del 1992;

lavoro svolto da persone non vedenti ai sensi dell’articolo 2 della legge n. 120 del 1991, che

estende, agli stessi, i benefici di cui all’articolo 9, comma 2, della legge n. 113 del 1985;

lavoratori sordomuti di cui all’articolo 1 della legge 26 maggio 1970, n. 381, nonché invalidi

per qualsiasi causa, ai quali è stata riconosciuta un’invalidità superiore al 74 per cento o

ascritta alle prima quattro categorie della tabella A del D.P.R. 915 del 1978, come modificata

dal D.P.R. n. 834 del 1981, ai sensi dell’articolo 80, comma 3, della legge n. 388 del 2000;

prolungamento dei periodi lavorativi per i lavoratori marittimi già iscritti alle gestioni della

soppressa Cassa, ai sensi dell’art. 24, 25 e 26 della legge n. 413 del 1984;

lavoratori che hanno svolto lavoro di sottosuolo in miniere, cave e torbiere che hanno cessato

l’attività ai sensi dell’articolo 78, comma 23, della legge n. 388 del 2000.