SEGRETERIA REGIONALE CALABRIA
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AL MINISTERO DELL’INTERNO
Roma

 A   S.E. IL PREFETTO
Reggio Calabria

Al  PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Catanzaro

Al SIG. SINDACO
Reggio Calabria

ALLA GIUNTA MUNICIPALE
Reggio Calabria

AL COMANDANTE LA POLIZIA MUNICIPALE
Reggio Calabria

AGLI OPERATORI DI POLIZIA MUNICIPALE
CORPO DI P.M.

Reggio Calabria

AGL ORGANI DI STAMPA

 

Oggetto: Delibera di Giunta Municipale n°459 del 19 ottobre 2004.

         Questa Organizzazione Sindacale è venuta a conoscenza dell’adozione, da Parte della Giunta Municipale di Reggio Calabria, della Delibera  n° 459 del 19 ottobre 2004 avente per oggetto “Modifiche al regolamento del Corpo di Polizia Municipale“.
         Per noi Diccap-Sulpm, unico sindacato di Categoria firmatario del CCNL, i principi sanciti nelle Leggi Speciali dello Stato, nelle Leggi Regionali che riguardano la Polizia Municipale sono importantissimi e rappresentano conquiste per l’intera Categoria e di conseguenza è un nostro preciso dovere difenderle da ogni tentativo di modifica che non sia perfettamente allineato a quanto nelle Leggi  stesse indicato.

·        La LEGGE 7 MARZO 1986, N 65, LEGGE QUADRO SULL'ORDINAMENTO DELLA POLIZIA MUNICIPALE, all’art.6 recita testualmente: ”

Articolo 6 Legislazione regionale in materia di polizia municipale

La potestà delle regioni in materia di polizia municipale, salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano, è svolta nel rispetto delle norme e dei principi stabiliti dalla presente legge.
Le regioni provvedono con legge regionale a:
1) stabilire le norme generali per la istituzione del servizio tenendo conto della classe alla quale  sono assegnati i comuni;
2) promuovere servizi ed iniziative per la formazione e l'aggiornamento del personale addetto al servizio di polizia municipale;
3) promuovere tra i comuni le opportune forme associative con idonee iniziative di incentivazione;
4) determinare le caratteristiche delle uniformi e dei relativi distintivi di grado per gli addetti al servizio di polizia municipale dei comuni della regione stessa e stabilire i criteri generali
   concernenti l'obbligo e le modalità d'uso. Le uniformi devono essere tali da escludere la stretta ……omissis.

·        Il CCNL 31.3.1999

nell’allegato “A” all’ordinamento professionale indica che l’attività di coordinamento deve essere svolta dagli appartenenti alla Categoria D, quindi non ne riconosce le prerogative all’Agente di P.M. inquadrato in fascia “C” ricordiamo che per la Legge 65/86, precitata, ai sensi del Codice di Procedura Penale, gli addetti al coordinamento e controllo rivestono la qualifica di Ufficiali di Polizia Giudiziaria.

·        Il D.M. 145/87

riconosce al Consiglio Comunale il compito di emanare il regolamento Comunale sull’uso delle armi, come del resto è il Consiglio Comunale che decide se la Polizia Municipale del proprio comune deve essere armata salvo alcuni casi in cui può essere il Prefetto.

·        La Legge LEGGE REGIONALE 17 aprile 1990, n. 24
Norme sull'ordinamento della Polizia Municipale.

All’art.6 recita testualmente :

1 I Comuni singoli o associati, che a norma dell'art. 1 della presente legge, istituiscono il Servizio o il Corpo di Polizia Municipale in conformità agli artt. 4 e 7 della legge 7 marzo 1986, n. 65, previa contrattazione con le Organizzazioni Sindacali, predispongono i relativi regolamenti entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

2 I regolamenti muniti dell'approvazione del CO.RE.CO., dovranno essere inviati all'Assessorato regionale agli Enti locali che provvederà alla relativa pubblicazione, mediante apposito decreto del Presidente della Giunta regionale sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria e comunicati al Commissario di Governo.

Si comprende benissimo che i Coreco non esistono più e che non debba essere comunicato al Commissario di Governo ma se la regione ha potestà assoluta per Legge il regolamento e le sue modifiche a nostro parere devono seguire lo stesso iter quello cioè indicato nella legge  65/86 e nella Legge regionale stessa e non quindi con l’immediata esecutività indicata dalla Giunta Municipale nella stessa Deliberazione.

         Per quanto sopra indicato si chiede alla G.M. di voler annullare la Delibera n° 459 del 19 ottobre 2004, a nostro parere illegittima, poiché l’organismo politico non ha la potestà per determinare  le caratteristiche delle uniformi e dei relativi distintivi di grado per gli addetti al servizio di polizia municipale dei comuni della regione stessa e stabilire i criteri generali
   concernenti l'obbligo e le modalità d'uso
 che spetta unicamente alla Regione Calabria che ha già  dei progetti Legge sulla Polizia Locale in corso di approvazione in cui sono anche indicati i gradi distintivi da usare non solo per il Corpo di Polizia Municipale di Reggio Calabria ma in tutta la Regione Calabria di cui senz’ombra di dubbio Reggio fa parte.

         Ad ogni buon fine resta inteso che qualora codesta Amministrazione non voglia rivedere la propria posizione ed annullare la delibera indicata in oggetto, la tutela dei diritti degli appartenenti alla Corpo di P.M. di Reggio Calabria sarà assicurata da questa O.S. nelle sedi opportune

Cosenza 15 novembre 2004.

Il Segretario Regionale
Giuseppe BONFILIO