Prot.54/2004 Roma, 7/11/2004
Al Sig. Garante
per la protezione dei dati personali
Prof. Stefano Rodotà
Piazza di Monte Citorio n. 121
00186 ROMA
Fax: (+39) 06.69677.785
Oggetto: Esposto sull’uso di tecniche della biometria (impronte digitali) per la sorveglianza dei luoghi di lavoro presso l’Amministrazione Provincia di Latina e presso il Comune di Sperlonga.
La Scrivente O.S. si pregia rivolgersi alla Illma Sv per portarLe a conoscenza quanto segue.
Taluni Enti Locali (Comune di Sperlonga, Ente Provincia di Latina), hanno apposto, o stanno apponendo, apparecchiature di rilevazione delle presenze biometriche. Si tratta di una apparecchiatura che riconosce attraverso l’impronta digitale la presenza in servizio in entrata e uscita del lavoratore, ma che comporta per il lavoratore l’obbligo di lasciare la propria impronta digitale in un archivio gestito forse dall’Ente medesimo che, il lettore ottico di detta apparecchiatura, dovrà consultare per il relativo riconoscimento giornaliero.
Detto apparecchio sostituisce di fatto il rilevamento e la sorveglianza delle presenze adoperato attraverso il tesserino magnetico e non ha alcuno scopo di garantire la sicurezza dell’edificio e delle persone che vi lavorano.
Vieppiù che il controllo dei dipendenti deve avvenire nelle forme indicate dal contratto nazionale ad opera dei Dirigenti a ciò preposti, i quali possono e devono verificare le presenze e la permanenza in servizio, infatti seppure fosse adottato tale sistema biometrico, una volta effettuata la verifica dell’impronta nulla osta che senza controlli il dipendente potrebbe comunque assentarsi dal lavoro. Si ricorda infine, se necessario, che il mancato rispetto dei doveri del dipendente, lamentati ma non provati dal Presidente della Provincia, sono già oggetto nel CCNL di istituti disciplinari ben configurati, al cui ricorso può far uso il datore di lavoro del Comparto Regioni-Autonomie Locali.
Si fa inoltre riferimento, per denunciare l’incompatibilità di tale apparecchiatura biometrica con l’uso di sorveglianza sul luogo di lavoro, alla dir.europea 95/46/ce e più in particolare al documento di lavoro approvato nel 2003 dal Gruppo che riunisce i Garanti europei nel quale viene evidenziato quanto segue:
- “La Direttiva 95/46/CE vieta l’ulteriore trattamento dei dati qualora questo sia incompatibile con la finalità per la quale i dati erano stati raccolti. Quando ad esempio i dati biometrici vengono sottoposti a trattamento a fini di controllo dell’accesso l’uso di tali dati per valutare lo stato emotivo della persona interessata o a fini di sorveglianza sul luogo di lavoro non sarebbe compatibile con la finalità originaria della rilevazione. Occorre prendere tutti i provvedimenti necessari per evitare questo tipo di riutilizzo incompatibile.”
- “In linea generale si riconosce che il rischio che dati biometrici ottenuti da tracce fisiche lasciate da un individuo a sua insaputa (impronte digitali) siano riutilizzati per finalità incompatibili è relativamente inferiore se i dati, invece di essere memorizzati in basi di dati centralizzate, restano con la persona stessa senza essere accessibili a terzi.”
- Altri Stati Europei, quali Francia, Germania e il Portogallo hanno vietato l’uso delle impronte digitali per controllare “l’assiduità” del personale o la frequenza.
Tutto ciò premesso e considerato, questa O.S. chiede un urgentissimo intervento della Illma Sv al fine di impedire l’utilizzo dei sistemi biometrici a fini di sorveglianza sul luogo di lavoro e per quant’altro da Ella ritenuto necessario.
Si allega rassegna stampa nella quale il Presidente della Provincia di Latina nonché Sindaco di Sperlonga (LT) annuncia l’acquisto degli apparecchi biometrici per la rilevazione delle presenze dei dipendenti.
In attesa di cortese riscontro, si porgono distinti saluti,
