All’ARAN, in sede di prosecuzione delle trattative, il 2 febbraio 2005 si è tenuta la riunione a cui hanno partecipato le Confederazioni rappresentative per la definizione di un C.C.N.Q. di armonizzazione delle norme attuali sulle forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del personale della pubblica amministrazione.

La seconda riunione di contrattazione in materia di flessibilità a sei mesi di distanza trova presupposto negoziale dall’atto di indirizzo in attuazione del decreto D.lgs 276/03 attuativo della legge Biagi n.30/03. L’atto di indirizzo è volto alla stipula di un contratto collettivo nazionale quadro di armonizzazione, per quanto compatibile, con alcuni istituti previsti dal D.lgs 276/03 e ciò anche avuto riguardo che lo stesso art. 86 comma 8 del suddetto decreto rimanda ad incontri fra il Ministero per la Funzione Pubblica e OO.SS. del Pubblico impiego rappresentative per esaminare i profili di armonizzazione conseguenti alla nuova disciplina emanata ed anche ai fini di proposte legislative in materia. Un atto di indirizzo da considerarsi con un mandato ampio e con un potere esplorativo e negoziale.

Nella pubblica amministrazione le forma contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del personale sono normate dall’art. 36 del D.lsg 30/3/01 n.165 e dall’art. 7 comma 6 del decreto stesso per quanto attiene gli incarichi ad esperti esterni. Le OO.SS. e l’Aran avevano già negoziato accordi quadro in tema di flessibilità con riferimento al lavoro interinale, al partime.

Nei diversi interventi del tavolo negoziale è emerso come la nuova legge sulla flessibilità ha modificato il sistema nel settore privato ed è emersa la necessità di una valutazione delle ricadute sul pubblico in tema di flessibilità. La materia inoltre intreccia l’istituto della contrattazione con quello della normazione giuridica. La trattativa può aiutare a trovare soluzione sia per interventi contrattuali ma anche di proposta legislativa.

L’Aran ha inoltre evidenziato come l’uso distorto nelle pubbliche amministrazioni dell’istituto della flessibilità nasce anche dall’esigenza di bypassare i blocchi di assunzione del personale via via introdotti ciascun anno con legge finanziaria.

Le OO.SS hanno convenuto sull’aspetto positivo della ripresa della contrattazione, sul fatto che la flessibilità non sia una variabile indipendente e che comunque gli istituti della stessa debbano essere ricondotti a un CCNQ come elemento normativo di certezza per i comportamenti delle pubbliche amministrazioni ed idoneo con i CCNL a disciplinare le ipotesi di flessibilità.

    Si è evidenziando come nel comportamento attuale da parte di alcune pubbliche amministrazioni anche con la scusa della nuova normativa di flessibilità del settore privato, si sia ingenerata una situazione inaccettabile con probabile violazione degli stessi art. 7 comma 6 e 36 del D.lgs 165/01, ha sostenuto l’estrema urgenza di realizzare il CCNQ al fine di ricondurre la materia entro limiti compatibili e di effettiva tutela del personale. Il riferimento alla legge Biagi non può essere inteso in termini di automaticità in quanto alcuni pilastri della stessa trovano mancata effettività nella pubblica amministrazione. Per la Biagi assume un ruolo fondamentale il tema della sanzionabilità e quello degli ammortizzatori sociali. Nella pubblica amministrazione si assiste invece ad una insanzionabilità della stessa allorchè si perpetuano situazioni di violazione dell’istituto della flessibilità. Nella pubblica amministrazione il lavoratore non può rivendicare l’automaticità della trasformazione ad incarico a tempo indeterminato della sua posizione di lavoro atipico come elemento di sanzionabilità dell’amministrazione. Gli istituti della Biagi possono e debbono essere presi a riferimento con riguardo anche all’atto di indirizzo che richiama il contratto di somministrazione di lavoro, l’apprendistato o contratto di inserimento, il lavoro a tempo parziale, il lavoro a progetto. Si tratta di definire un CCNQ che attenga a elementi di armonizzazione per quanto possibili in materia di flessibilità. Non si tratta di essere vincolati alla Biagi ma la stessa è uno strumento di riferimento per la contrattazione in atto nell’ambito della definizione del contratto collettivo nazionale quadro in materia di flessibilità.

Sul metodo si è sostenuto l’esigenza di una precisa calendarizzazione dei lavori chiedendo inoltre che l’Aran attraverso il mandato esplorativo possa evidenziare la reale situazione oggi esistente nelle pubbliche amministrazioni sull’utilizzo degli istituti di flessibilità.

Le parti hanno convenuto di riprendere il negoziato in termini fattivi partendo dagli accordi già esistenti rimodulando e riformulando gli stessi in un testo che tenga conto dei processi innovativi in atto e che comunque faccia attenzione al problema del personale in rapporto al taglio e al blocco di assunzioni previsti per il pubblico impiego dalle finanziarie.