All’ARAN,
in sede di prosecuzione delle trattative, il 2 febbraio 2005 si è tenuta la
riunione a cui hanno partecipato le Confederazioni rappresentative per la
definizione di un C.C.N.Q. di armonizzazione delle norme attuali sulle forme
contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del personale della pubblica
amministrazione.
La
seconda riunione di contrattazione in materia di flessibilità a sei mesi di
distanza trova presupposto negoziale dall’atto di indirizzo in attuazione del
decreto D.lgs 276/03 attuativo della legge Biagi n.30/03. L’atto di indirizzo
è volto alla stipula di un contratto collettivo nazionale quadro di
armonizzazione, per quanto compatibile, con alcuni istituti previsti dal D.lgs
276/03 e ciò anche avuto riguardo che lo stesso art. 86 comma 8 del suddetto
decreto rimanda ad incontri fra il Ministero per la Funzione Pubblica e OO.SS.
del Pubblico impiego rappresentative per esaminare i profili di armonizzazione
conseguenti alla nuova disciplina emanata ed anche ai fini di proposte
legislative in materia. Un atto di indirizzo da considerarsi con un mandato
ampio e con un potere esplorativo e negoziale.
Nella
pubblica amministrazione le forma contrattuali flessibili di assunzione e di
impiego del personale sono normate dall’art. 36 del D.lsg 30/3/01 n.165 e
dall’art. 7 comma 6 del decreto stesso per quanto attiene gli incarichi ad
esperti esterni. Le OO.SS. e l’Aran avevano già negoziato accordi quadro in
tema di flessibilità con riferimento al lavoro interinale, al partime.
Nei
diversi interventi del tavolo negoziale è emerso come la nuova legge sulla
flessibilità ha modificato il sistema nel settore privato ed è emersa la
necessità di una valutazione delle ricadute sul pubblico in tema di flessibilità.
La materia inoltre intreccia l’istituto della contrattazione con quello della
normazione giuridica. La trattativa può aiutare a trovare soluzione sia per
interventi contrattuali ma anche di proposta legislativa.
L’Aran
ha inoltre evidenziato come l’uso distorto nelle pubbliche amministrazioni
dell’istituto della flessibilità nasce anche dall’esigenza di bypassare i
blocchi di assunzione del personale via via introdotti ciascun anno con legge
finanziaria.
Le
OO.SS hanno convenuto sull’aspetto positivo della ripresa della
contrattazione, sul fatto che la flessibilità non sia una variabile
indipendente e che comunque gli istituti della stessa debbano essere ricondotti
a un CCNQ come elemento normativo di certezza per i comportamenti delle
pubbliche amministrazioni ed idoneo con i CCNL a disciplinare le ipotesi di
flessibilità.
Sul
metodo si è sostenuto l’esigenza di una precisa calendarizzazione dei lavori
chiedendo inoltre che l’Aran attraverso il mandato esplorativo possa
evidenziare la reale situazione oggi esistente nelle pubbliche amministrazioni
sull’utilizzo degli istituti di flessibilità.
Le
parti hanno convenuto di riprendere il negoziato in termini fattivi partendo
dagli accordi già esistenti rimodulando e riformulando gli stessi in un testo
che tenga conto dei processi innovativi in atto e che comunque faccia attenzione
al problema del personale in rapporto al taglio e al blocco di assunzioni
previsti per il pubblico impiego dalle finanziarie.