
IPOTESI DI ACCORDO
SULL’INTERPRETAZIONE AUTENTICA
DELL’ARTICOLO 12, COMMA 3, DEL CCNL DEL 31/3/1999
COMPARTO REGIONI E
AUTONOMIE LOCALI
Il giorno 9 febbraio
2005, ha avuto luogo l’incontro tra l’Agenzia per la Rappresentanza
Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni e le Confederazioni ed Organizzazioni
sindacali nelle persone:
ARAN:
nella persona del Presidente
Avv. Guido Fantoni FIRMATO
ORGANIZZAZIONI
SINDACALI
CONFEDERAZIONI SINDACALI
CGIL-fp/Enti Locali
FIRMATO
CGIL
FIRMATO
CISL/FPS
FIRMATO
CISL
FIRMATO
UIL/FPL
FIRMATO
UIL
FIRMATO
Coordinamento
Sindacale
Autonomo
(Fiadel/Cisal,
Fialp/Cisal, Cisas/Fisael, Confail-Unsiau,
Confill Enti
Locali-Cusal, Usppi-Cuspel-Fasil-Fadel)
CISAL
FIRMATO
FIRMATO
DICCAP -DIPARTIMENTO
ENTI LOCALI
CAMERE DI COMMERCIO-POLIZIA MUNICIPALE
(Fenal, Snalcc, Sulpm)
FIRMATO
UGL
FIRMATO
CONFSAL FIRMATO
Al termine della riunione le parti sottoscrivono l’allegata ipotesi di accordo
IPOTESI
DI
CCNL
DI INTERPRETAZIONE AUTENTICA
DELL’ARTICOLO
12, COMMA 3, DEL CCNL DEL 31.3.1999.
Premesso
che il Tribunale Ordinario di Palermo - Sez. Lavoro - in relazione alla
controversia di lavoro iscritta al numero 1817/2001 R.G. promossa da Mirici
Cappa Giuseppa contro la Provincia Regionale di Palermo, con ordinanza del
16.9.2004, ha ritenuto che, per poter definire la controversia di cui al
giudizio, è necessario risolvere in via pregiudiziale la questione concernente
l'interpretazione in forma autentica dell’art.12,
comma 3, del CCNL del 31.3.1999, relativo al personale del comparto
Regioni-Autonomie Locali, per verificare se tale clausola contrattuale, nello
stabilire che “fino al 31.12.2001, la progressione economica di cui
all’art.5 del personale dei profili con trattamento tabellare iniziale
corrispondente alle posizioni economiche B1 e D1 delle relative categorie può
svilupparsi sino all’acquisizione degli incrementi retributivi corrispondenti,
rispettivamente, ai valori B4 e D3”, abbia inteso:
a)
riferirsi a tutto il personale comunque inquadrato in profili con
trattamento tabellare iniziale in B1 o D1, anche se effettivamente collocato, in
sede di applicazione del nuovo sistema di classificazione, nelle posizioni
economiche B2 e D2, in quanto titolare di LED nel precedente ordinamento;
b)
oppure escludere dalla sua portata quei dipendenti che, proprio perché
nel precedente ordinamento erano titolari di LED, nel momento del passaggio al
nuovo sistema di classificazione, sono stati inquadrati rispettivamente in B2 e
D2;
Rilevato, in proposito, che, in base alle indicazioni contenute
nell’art.3, comma 7, del CCNL del 31.3.1999 e nell’allegato A al medesimo
CCNL, all’interno delle categoria B e D, sono previste due diverse tipologie
di profili professionali, contraddistinte dall’attribuzione di diversi
trattamenti tabellari iniziali corrispondenti rispettivamente alle posizioni
economiche, rispettivamente di B1 e B3 nonché di D1 e D3;
Che,
tale distinzione di tipologie di profili corrisponde alla comune valutazione
delle parti negoziali di salvaguardare, comunque, pure all’interno del nuovo
sistema di classificazione e fermo restando la unicità delle categorie B e D,
la posizione professionale dei dipendenti che nel precedente ordinamento
professionale erano inquadrati nelle ex V e VIII q.f.;
Che, sulla
base delle prescrizioni dell’art.5 del CCNL del 31.3.1999, all’interno di
ciascuna categoria di inquadramento, dopo il trattamento iniziale (A1, B1, B3,
C1, D1, D3), sono previstI ulteriori incrementi retributivi aventi il valore di
mere posizioni di sviluppo economico;
Che,
conseguentemente, le suddette posizioni previste dall’art.5 del CCNL del
31.3.1999 non possono essere considerate una autonoma posizione professionale
dotate di un autonomo trattamento tabellare iniziale;
Che
tale considerazione vale anche per le posizioni economiche B2 e D2;
Evidenziato
che, nella trasposizione dal precedente al nuovo sistema di classificazione,
sulla base dell’art.7 del CCNL del 31.3.1999 e nella tabella C allegata al
medesimo CCNL, tutti i profili precedentemente inseriti nella ex IV e nella ex
VII qualifica funzionale sono stati tutti collocati tra quelli con trattamento
tabellare iniziale, rispettivamente, in B1 e D1;
Che, sempre
sulla base
della medesima normativa dell’art.7 del CCNL del 31.3.1999 e della tabella C
ad esso allegata, al personale precedentemente inquadrato in profili delle ex IV
e VII q.f. ed in godimento del cosiddetto LiveIIo Economico Differenziato è
stata garantita la conservazione di tale beneficio economico, con
l’attribuzione della posizione meramente economica di B2 e D2;
Che
tale garanzia meramente economica non incide in alcun modo sulla circostanza che
i profili del personale indicato al precedente punto continuano a
caratterizzarsi sempre come profili con trattamento tabellare iniziale in B1 e
D1, dato che le posizioni di B2 e D2, nel nuovo sistema, hanno esclusivamente
una valenza di incremento meramente
economico;
Rilevato
che, sulla
base di una precisa volontà delle
parti negoziali, l’art.12, comma 3, del CCNL del 31.3.1999 aveva come precisa
finalità quella di porre un limite, nella fase di prima applicazione del nuovo
sistema di progressione orizzontale, di cui all’art.5 del medesimo CCNL, alle
possibilità di sviluppo economico del personale collocato nei profili per i
quali il trattamento economico tabellare iniziale corrisponde alle posizioni
economiche B1 e D1.
Che,
in tal modo, si voleva evitare che, nella fase di prima applicazione, il
suddetto personale, corrispondente alle ex IV e VII q.f., scavalcasse, sia pure
solo economicamente, l’altro personale delle
categorie B e D, che, in virtù del nuovo sistema di classificazione, era stato
inquadrato nelle posizioni con trattamento tabellare iniziale rispettivamente in
B3 e D3, in quanto nel precedente ordinamento collocati nelle ex V e VIII q.f.
Che,
a conferma del carattere transitorio di tale limitazione dell’art.12, comma 3,
del CCNL del 31.3.1999, la suddetta clausola contrattuale espressamente
stabiliva che essa trovasse applicazione fino alla data del 31.12.2001;
Che
la limitazione stessa è venuta meno a tale data, come evidenziato nella
dichiarazione congiunta.11 allegata al CCNL del 5.10.2001;
Evidenziato che, ai
fini della definizione della sua portata applicativa, l’art.12,
comma 3, non fa riferimento alle posizioni economiche individuali di
inquadramento, conseguenti all’applicazione dell’art.7 e della Tabella C del
CCNL del 31.3.1999, ma “…..ai profili con trattamento tabellare iniziale
corrispondente alle posizioni economiche B1 e D1”;
Che
il personale collocato in sede di prima applicazione nelle posizioni economiche
B2 e D2, in quanto titolare personale delle ex IV e VII q.f. e di Livello
Economico Differenziato nel precedente ordinamento professionale, è sempre
inserito in profili professionali con trattamento tabellare iniziale in B1 e D1,
data la valenza meramente economica delle posizioni B2 e D2;
tutto quanto sopra valutato, le parti concordano l'interpretazione autentica dell'art.12, comma 3, del CCNL del personale del Comparto delle Regioni e delle Autonomie Locali del 31.3.1999, nel testo che segue:
Il riferimento ai “….. profili con trattamento
tabellare iniziale corrispondente alle posizioni economiche B1 e D1”,
contenuto nell’art.12, comma 3, del CCNL del 31.3.1999 del personale del
Comparto delle Regioni e delle Autonomie Locali deve essere interpretato nel
senso che la disciplina prevista in tale articolo trova applicazione nei
confronti di tutto il personale inquadrato, in sede di prima applicazione del
nuovo sistema di classificazione, in profili con trattamento tabellare iniziale
corrispondente alle posizioni economiche B1 e D1 ed anche nei confronti di
quello che, pur appartenendo ai suddetti profili, in quanto titolare di LED nel
precedente ordinamento professionale, sempre in sede di prima applicazione del
nuovo sistema di classificazione è stato inserito nelle categorie B e D, ma
nelle posizioni economiche B2 e D2.