Direzione
Centrale
CREDITO e
benefici SOCIALI
AI
DIRIGENTI
GENERALI
CENTRALI
E COMPARTIMENTALI
CENTRALI E PERIFERICI
DIRIGENTI
DEGLI
UFFICI AUTONOMI
COORDINATORI DELLE CONSULENZE PROFESSIONALI
Oggetto : Mutui ipotecari
edilizi . Regolamento.
Con provvedimento 8/4PP/30190 del 31/1/05 il Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali ha approvato tra l’altro la
delibera del Commissario Straordinario n°242 del 27 aprile 2004 - relativa al
nuovo Regolamento di concessione dei
mutui ipotecari edilizi agli iscritti alla Gestione
Unitaria del Credito – e la delibera del C.d.A. n°37 del 14/10/04
concernente l’estensione, a
tutti i mutui gia’ in essere, dei nuovi tassi ( 3,20% fisso – 2,90%
variabile) a far data dalla rata i
in scadenza al 30 giugno
2005.
Si trasmette in allegato il testo del nuovo Regolamento in vigore
dall’1/1/2005
IL DIRIGENTE GENERALE
( Dr. Gianfranco
Manco )
F.to Manco
REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI
MUTUI IPOTECARI AGLI ISCRITTI ALLA
GESTIONE UNITARIA DEL CREDITO E DELLE ATTIVITA' SOCIALI
DELL'INPDAP
(articolo
1, comma 245, della legge n. 662/96; d.m. 27/07/1998, n. 463).
CONDIZIONI
E LIMITI PER LA CONCESSIONE DEL MUTUO
5.
I mutui possono
essere concessi anche per l’acquisto di un fabbricato rurale da destinare a
civile abitazione a condizione che sia stata fatta domanda ai sensi di legge di
variazione dal catasto terreni al catasto urbano con attribuzione della rendita
catastale.
ARTICOLO
2
1.
In
deroga a quanto previsto dall’articolo
1 , il mutuo può essere concesso anche:
a)
all’iscritto
che, pur convivendo con i genitori proprietari dell’immobile in cui
risiede, intenda acquistare una unità abitativa per il proprio nucleo
familiare.
b)
al richiedente o ad uno dei componenti il
nucleo familiare se proprietario
di altra unità abitativa, in misura percentuale inferiore o pari
al 50%, e la stessa non sia disponibile perche’ gravata da diritti
reali, quali usufrutto, uso e diritto di abitazione, a
favore di terzi estranei al
nucleo familiare;
c)
all’iscritto la cui abitazione sia stata assegnata
al coniuge in base a sentenza definitiva di separazione ovvero
scioglimento, annullamento o cessazione degli effetti civili del matrimonio.
d)
all’iscritto, comproprietario di un appartamento, per l’acquisto
delle residue quote di proprietà di soggetti estranei al nucleo familiare;
e)
all’iscritto,
che abbia già contratto un mutuo
per acquisto prima casa con un Istituto di credito, qualora sopravvenga, per
l’iscritto stesso od il coniuge, una condizione di invalidità non inferiore
al 70% o decesso che ne abbiano
ridotto la capacità economica.
2.
Le circostanze di cui al
comma precedente devono essere documentate
con copia conforme degli atti comprovanti
la situazione dedotta, ad eccezione della circostanza di cui alla lettera a) che
può essere autodichiarata
ARTICOLO 3
1.
E’
altresì consentita l’erogazione del mutuo anche per l’acquisto
di un’ autorimessa o posto auto non pertinenziale purchè sito a non
oltre 500 metri dall’unità immobiliare di proprietà o da acquistare
presso la quale il richiedente fissi la residenza.
ARTICOLO 4
1
Il
mutuatario o i mutuatari nell’ipotesi di cointestazione del contratto di mutuo
devono, entro 18 mesi dalla data di stipula del contratto, acquisire la
residenza presso l’unità abitativa oggetto del finanziamento, dandone prova
alla sede territorialmente competente mediante produzione del relativo
certificato pena la risoluzione del contratto medesimo.
1.
Ai soli fini della determinazione del reddito del nucleo
familiare, si considerano come componenti dello stesso i coniugi non separati
legalmente, i figli legittimi, legittimati, adottivi naturali ed avuti in
affidamento, nonché gli ascendenti, di entrambi i coniugi.
2.
Lo stato di convivenza e la
relativa residenza devono sussistere da
almeno un anno e possono essere autocertificati dal richiedente ai sensi della
vigente normativa.
ARTICOLO 6
1.
Il mutuo ipotecario erogabile non può superare l’80% del valore
dell'immobile.
2.
Il valore dichiarato nell’atto di compravendita non può essere
inferiore all’importo del mutuo concesso, al
netto delle eventuali spese finanziate ai sensi del comma 3 del successivo
articolo 17.
3.
Per i mutui ipotecari d’importo pari o superiore ad Euro 51.650,00,
è necessaria la perizia tecnico-estimativa. Mentre per quelli inferiori
a Euro 51.650,00 è necessaria la perizia tecnica corredata da documentazione
catastale.
4.
Le perizie, su incarico del
dirigente della sede territorialmente competente, sono
effettuate da tecnici scelti tra quelli in servizio presso la sede stessa
od, in subordine, con perizie giurate, da tecnici esterni regolarmente iscritti
all'albo professionale.
5.
E’ consentita la produzione della perizia tecnica o
tecnico-estimativa effettuata dall’Agenzia del territorio sull’unita’
abitativa, qualora contenga i dati richiesti dal presente regolamento.
6.
Qualora il valore risultante dalla rendita catastale non
consenta l'erogazione della somma richiesta, l'iscritto può chiedere che venga
effettuata anche la perizia estimativa dell’immobile, con
accollo dei conseguenti oneri.
ARTICOLO 7
1.
Il mutuo è erogabile nell’importo massimo di Euro 206.580,00.
2.
L’importo complessivo delle rate da pagare annualmente non può
comunque superare un terzo del reddito lordo
annuo del nucleo familiare, dichiarato ai fini dell'IRPEF.
DOMANDA
DI MUTUO
ARTICOLO
8
1.
La domanda di mutuo, redatto su apposito modulo e compilata in ogni sua
parte, deve essere presentata alla sede provinciale dell’Istituto, nel cui
ambito territoriale si trova l’immobile, corredata dai seguenti documenti:
a)
CUD, 730, UNICO , attestanti il reddito lordo annuo del nucleo familiare dichiarato ai
fini dell’IRPEF ovvero dichiarazione sostitutiva attestante, per ognuno dei
componenti del nucleo familiare, tale reddito;
b)
dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi delle vigenti
disposizioni, a firma dell'interessato e dalla quale risulti la data di nascita,
la residenza, lo stato civile, lo stato di famiglia, con l'indicazione dei
conviventi da almeno un anno;
c)
autocertificazione, attestante che né il richiedente né i
componenti il nucleo familiare sono
proprietari di altra abitazione entro il
raggio di 50 Km. dal Comune ove è ubicato l’immobile oggetto della richiesta;
d)
Certificato di attualità catastale e planimetrie dell'unità
abitativa e dell’eventuale autorimessa
o posto auto da acquistare;
e)
copia autentica del titolo di proprietà del venditore da cui viene
acquistata l'unità abitativa, unitamente a dichiarazione dello stesso, sempre che ciò non sia rilevabile dalla promessa di vendita, che l’unita’ abitativa e’ libera e,
quindi, immediatamente disponibile;
f)
relazione preliminare del notaio, relativa alla proprietà del bene
ed all'assenza di iscrizioni e/o trascrizioni pregiudizievoli sia sul
fabbricato che sul terreno sul quale il medesimo insiste. Nel caso in cui
l’unità abitativa sia venduta da soggetto che esercita un’attività
economica per la quale può incorrere in una procedura concorsuale, il notaio è
tenuto ad effettuare i relativi accertamenti.
g)
la documentazione, in copia conforme,
indispensabile per attestare la regolarità dell'unità immobiliare,
quali il progetto approvato, la concessione edilizia, il certificato di
abitabilità o dichiarazione
equipollente rilasciata
dal tecnico incaricato, nella propria relazione,
a seguito del silenzio assenso previsto dall’articolo
4, comma 3, del decreto del
Presidente della Repubblica 22 aprile 1994, n. 425;
h)
dichiarazione di impegno del richiedente a liquidare l'onorario al perito
all'atto della consegna della perizia tecnica o tecnica estimativa.
2.
La documentazione richiesta sia nel presente articolo, che nel
successivo, può essere prodotta in
carta semplice, ove il bollo non sia previsto per legge.
ARTICOLO
9
1.
La domanda di mutuo deve essere corredata, oltre che della documentazione
prevista nell’articolo precedente, anche di quella indicata nei commi
successivi del presente articolo a seconda della categoria di riferimento.
2.
Per l’ipotesi di unita
abitativa di vecchia costruzione:
a)
copia autenticata della promessa di vendita, dalla
quale risulti versato un acconto pari ad
almeno il 5% del prezzo pattuito;
b)
eventuale copia conforme della concessione in sanatoria, ovvero della
domanda con gli attestati dei versamenti dell'oblazione e degli oneri
concessori, nonché di eventuale altra documentazione ritenuta necessaria dal
perito. Per gli immobili costruiti prima
del 1° settembre 1967, è sufficiente
una dichiarazione resa dal proprietario
al notaio al momento della stipula dell’atto attestante che il fabbricato di
cui fa parte la porzione immobiliare oggetto dell’atto di compravendita è
stata costruita in data anteriore al 1 settembre 1967.
3
Per
l’ipotesi di unità abitativa di nuova costruzione acquistata da impresa:
a)
la domanda di mutuo deve essere presentata quando l’immobile sia stato
ultimato.
b)
copia autenticata della promessa di
vendita, dalla quale risulti un
acconto pari ad almeno il 5% del prezzo pattuito.
c)
dichiarazione del direttore dei lavori/ perito che
certifichi la categoria catastale
attribuita/bile all’immobile;
d)
dichiarazione rilasciata dal legale rappresentante
dell’impresa venditrice che
certifichi l’impegno al rispetto di quanto richiesto dall’articolo 8, comma
1, lettera f), relativo alla
preventiva cancellazione di eventuali iscrizioni e/o trascrizioni
pregiudizievoli, gravanti sull’unità oggetto della concessione di mutuo
ipotecario.
4
Per
l’ipotesi di unità abitativa di nuova costruzione acquistata da società
cooperativa:
a)
copia conforme dell’atto costitutivo e dello statuto della cooperativa;
b)
copia conforme autenticata della concessione edilizia in termini di
validita’ intestata alla cooperativa, in luogo di quella
richiesta all’articolo 8, comma 1, lettera g);
c)
dichiarazione del presidente della cooperativa attestante la qualita’
di socio assegnatario;
d)
dichiarazione del Presidente
della cooperativa, contenente il costo totale della costruzione ed il
riparto della spesa tra i soci e copia autenticata delle ricevute dei pagamenti
effettuati dall’iscritto.
e)
dichiarazione rilasciata dal legale rappresentante della società
venditrice che certifichi
l’impegno al rispetto di quanto richiesto dall’articolo 8, comma 1, lettera
f), relativo alla preventiva
cancellazione di eventuali iscrizioni e/o trascrizioni pregiudizievoli, gravanti
sull’unità oggetto della concessione di mutuo ipotecario.
5
Per
l’ipotesi di unita’ abitativa proveniente dal patrimonio immobiliare di
Enti:
a)
proposta
di vendita dell’Ente e ove prevista dal regolamento dell’ente venditore, la
richiesta di anticipo con ricevuta del pagamento.
b)
in
alternativa alla documentazione prevista nell’articolo 8, comma 1, lettere e)
e g), e certificato di attualità catastale può essere prodotta la prevista
dichiarazione dell’Ente venditore.Tale dichiarazione deve, altresi’,
contenere in dettaglio l’importo del valore
stimato dell’unita’ abitativa e delle eventuali pertinenze .
Qualora i dati relativi al valore non siano chiaramente rilevabili è
necessaria una perizia tecnico estimativa .
6
Per
l’ipotesi di unita’ abitativa proveniente dal patrimonio immobiliare di enti
tramite asta pubblica:
a)
domanda
di mutuo accettata con riserva dalla competente direzione provinciale, in attesa
dell’aggiudicazione definitiva della gara d’asta.
b)
relazione
notarile preliminare nella quale il notaio dichiari anche che l’unita’
abitativa e’ libera
e immediatamente disponibile;
c)
in
alternativa alla documentazione prevista nell’articolo 8, comma 1, lettere e)
e g), e certificato di attualità catastale può essere prodotta la prevista
dichiarazione dell’ente venditore. Tale dichiarazione deve, altresi’,
contenere in dettaglio l’importo del valore
stimato dell’unita’ abitativa e delle eventuali pertinenze . Qualora i dati relativi al valore non siano chiaramente
rilevabili è necessaria una perizia tecnico estimativa .
7
Per
l’ipotesi di unita’ abitativa acquistata tramite asta giudiziaria:
a)
Domanda
di mutuo accettata con riserva dalla competente Direzione Provinciale, in attesa
dell’aggiudicazione definitiva della gara d’asta. Copia autenticata della
procura speciale rilasciata
dall’iscritto al notaio formalmente designato alla riscossione ed al
successivo versamento al tribunale della somma finanziata, sino alla completa
definizione delle incombenze relative all’iscrizione dell’ipoteca di primo
grado a favore dell’Istituto;
b)
relazione
preliminare del notaio, relativa all’unita’
abitativa e all’eventuale autorimessa
o posto auto, con conseguente attestazione che sugli stessi e sul terreno su cui
insistono non gravino altre
iscrizioni e/o trascrizioni, oltre quelle che hanno portato alla vendita
all’asta, e contenente, altresì, la dichiarazione che l’unita’ abitativa
e’ libera e, quindi, immediatamente disponibile. In tale relazione il notaio
deve, altresì, indicare il valore da attribuire all’unita’ abitativa, che
è quello della perizia depositata
presso la cancelleria del tribunale. Qualora la perizia depositata non contenga
in dettaglio il valore stimato dell’unita’ abitativa e delle eventuali
pertinenze, è necessaria una perizia tecnico-estimativa.
ARTICOLO 10
1.
Entro 15 giorni lavorativi dalla data di presentazione, da parte
dell’iscritto, della domanda e di tutta la documentazione di cui agli articoli
precedenti, deve essere eseguita, previo
sopralluogo, sull’unita’ abitativa , ai sensi dell’articolo 6, la perizia
tecnica o la perizia tecnico-estimativa, per la
verifica del possesso dei requisiti di cui all’articolo 1, comma 3, e
al comma 4 , nonché la rispondenza della regolarita’ dell'unità abitativa
alla normativa edilizia ed urbanistica.
2.
Per
l’immobile per il quale è stato richiesto il condono, e non ancora rilasciata
la concessione in sanatoria,
il perito deve accertare che l’abuso rientri nelle tipologie
condonabili ed è tenuto ad evidenziare nella relazione
l’assenza o la presenza di motivi ostativi al rilascio della stessa.
TITOLO III
EROGAZIONE . CONTRATTO
DI MUTUO E SUCCESSIONE NELLA TITOLARITA' DEL
CONTRATTO
ARTICOLO 11
1.
La concessione dei mutui ipotecari è disposta con provvedimento del
dirigente della sede provinciale o
territoriale di competenza, nei limiti delle disponibilita’ finanziarie
attribuite alla sede stessa.
1.
L'erogazione della somma mutuata avviene con le modalità
previste nel contratto di mutuo stipulato, a cura del notaio, sulla base delle
bozze predisposte dall’Istituto.
2.
La stipula degli atti deve avvenire entro e non oltre 60
giorni dalla presentazione della prescritta documentazione. Tale termine e’ di
120 giorni per le case di nuova costruzione.
3.
La stipula degli atti, sia del contratto di mutuo che di
compravendita, deve avvenire contestualmente
alla presenza del direttore della
sede territorialmente competente o suo delegato, che verifica anche la
corretta intestazione dell’atto di compravendita, ai sensi dell’articolo 1
del presente regolamento, e che sul medesimo venga dichiarato un importo non
inferiore a quello indicato nel contratto di mutuo. E’ consentita
un’eccedenza pari alla somma mutuabile eventualmente richiesta dall’iscritto
ai sensi del successivo articolo 17, comma 3.
ARTICOLO 13
1.
Nel contratto di mutuo deve, tra l'altro, essere previsto:
a)
il
divieto di cedere in locazione o in comodato, per un periodo di 5 anni dalla
data di acquisizione, l’unità abitativa, pena la risoluzione del contratto di
mutuo;
b)
la
facoltà di estinzione parziale o totale del residuo debito del mutuo.
2.
La vendita è subordinata all’estinzione totale del mutuo, fatta
esclusione per gli immobili acquistati in base alla dismissione del patrimonio
immobiliare degli enti previdenziali, per i quali vigono altri, particolari
vincoli di legge.
TITOLO IV
DURATA . SPESE
DI AMMINISTRAZIONE . TASSI .
AMMORTAMENTO E
GARANZIE
ARTICOLO 14
1.
Nel caso di decesso del richiedente è consentita l'erogazione del mutuo
al coniuge superstite.
2.
Nel caso di decesso del mutuatario,
durante il periodo di ammortamento del mutuo, è consentita la successione nella
titolarità al coniuge superstite.
3.
In mancanza del
coniuge, è consentita la successione ai figli, se componenti il nucleo
familiare.
4.
In caso di minori, gli stessi potranno ottenere il subentro
nell’erogazione o nella successione della titolarità del mutuo, sotto la
tutela della persona designata dal giudice tutelare.
5.
In mancanza degli eredi di cui ai commi precedenti, il mutuo non può
essere erogato. Nel caso in cui sia in corso l’ammortamento del mutuo,
l’estinzione totale del mutuo stesso deve avvenire a cura degli altri eredi.
6.
Nel caso di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili
del matrimonio, è consentita la
successione, nella titolarità del mutuo ipotecario, all'ex coniuge al quale sia
stata assegnata la disponibilità dell'unità abitativa.
7.
Qualora
l’importo complessivo delle rate del mutuo da pagare annualmente sia superiore
ad un terzo del reddito annuo lordo dei subentranti l’Istituto richiede idonee
garanzie.
ARTICOLO
15
1.
I piani di ammortamento dei mutui erogati sono previsti per periodi da 10
a 15, 20 e 25 anni, in rate semestrali costanti posticipate, in funzione del
tasso di interesse deliberato. Nel caso di
mutuo a tasso variabile, l'importo dell'undicesima rata e successive sarà
determinato sulla base del tasso "Euribor a sei mesi (tasso 360) più 120
punti base", rilevato il 30
giugno od il 31 dicembre del semestre precedente ed applicato sul debito e
durata residui a tali date.
2.
Il piano di ammortamento iniziale, nonché le successive variazioni,
debbono essere certificate dalla consulenza professionale attuariale
dell’Istituto.
ARTICOLO
16
a)
grave
malattia del mutuatario o del coniuge, se titolare di reddito, che ne abbiano
ridotto la capacità economica a seguito di aspettativa senza assegni o
riduzione della retribuzione;
b)
decesso
del mutuatario.
3.
La sospensione deve essere autorizzata dalla competente direzione
compartimentale, previo parere favorevole della direzione provinciale.
4.
La durata massima della sospensione è pari a
2 rate del piano d’ammortamento.
5.
Tale periodo può essere cumulato con quello previsto dall’articolo 20,
comma 2.
6.
E’ consentita, altresì, ricorrendo le condizioni di cui al comma 2,
lettere a) o b), del presente articolo, la
rinegoziazione del mutuo relativamente al capitale residuo, entro i limiti
previsti dall’articolo 14. Gli oneri di tale operazione, oltre alle spese di
amministrazione ridotte allo 0,25% del capitale residuo, sono a totale carico
dei richiedenti.
7.
Nell’ipotesi prevista al comma precedente non sono richieste perizie .
ARTICOLO
17
1.
Sull'importo del mutuo erogato vanno
trattenute anticipatamente le spese di amministrazione, che sono fissate
con delibera del Consiglio di amministrazione e che, alla data di adozione del
presente regolamento, sono determinate nella misura dello 0,50%.
2.
Sono, altresì, a carico del mutuatario le spese per le perizie tecniche,
per l'iscrizione dell'ipoteca, per l'assicurazione di cui al successivo articolo
18 e le spese notarili, ivi comprese quelle di registrazione e copia
degli atti.
3.
Qualora, da parte del mutuatario, venga avanzata specifica richiesta, può
essere concessa, in aggiunta all'importo del mutuo erogabile ed allo stesso
tasso di interesse, una somma mutuabile pari alla spesa che deve essere
sostenuta per le perizie tecniche, per la polizza assicurativa, per le tasse
inerenti l’iscrizione ipotecaria e la registrazione del contratto di mutuo.
4.
L’importo delle rate da pagare annualmente per l’ammortamento non può
essere, comunque, superiore al limite di un terzo del reddito lordo annuo del
nucleo familiare fissato dall’articolo 6.
5.
La somma dell’importo del mutuo concesso, maggiorata degli oneri
accessori eventualmente finanziati, non può superare il limite massimo di cui
all’articolo 7, comma 1.
ARTICOLO 18
1.
I tassi sono stabiliti con delibera del Consiglio di amministrazione
dell’Istituto. Essi risultano fissati, alla data di adozione del presente
regolamento, con riferimento alla durata dei mutui, nelle seguenti misure:
a)
mutui di durata da 10 a 15
anni: tasso di interesse al 3,20% per
l'intera durata del mutuo, ovvero, a richiesta, al 2,90%
per i primi cinque anni e, con decorrenza dall’undicesima rata, pari
all' “Euribor” a 6 mesi (tasso
360) più 120 punti base", rilevato il 30 giugno o il 31 dicembre del
semestre precedente;
b)
mutui di durata pari a 20 o 25 anni: tasso del 2,90%
per i primi 5 anni e, con decorrenza dall'undicesima rata, tasso variabile pari
all' “Euribor” a 6 mesi (tasso 360) più 120 punti base", rilevato il
30 giugno o il 31 dicembre del semestre precedente.
2.
Il
mutuatario ha facoltà di chiedere, con cadenza quinquennale, il cambiamento del
tasso da fisso a variabile, e viceversa, per il residuo periodo di ammortamento,
nei limiti previsti dal presente articolo. Gli oneri e le spese sono quelle
previste per la rinegoziazione di cui all’articolo 16, comma 6.
ARTICOLO 19
1.
A garanzia dell’estinzione del mutuo sono accese, a carico del
mutuatario:
a)
ipoteca di primo grado sull'unità abitativa oggetto dell'acquisto, per un
valore pari a 1,5 volte
l'importo del mutuo concesso;
b)
polizza assicurativa, a copertura della responsabilità civile nei confronti dei
terzi, per un importo minimo
assicurato di euro 500.000,00,
nonché dei rischi di incendio, fulmine e scoppi in genere, con la previsione di
liquidazione del danno a favore dell'Istituto limitatamente al residuo debito.
2.
La polizza assicurativa deve essere stipulata con pagamento anticipato,
per un periodo pari alla durata del mutuo, o pagamento almeno decennale, con
obbligo di rinnovo per la durata dell’ammortamento del mutuo concesso.
3.
La polizza deve essere accesa
dall’iscritto e prodotta al momento della stipula del contratto di mutuo e di
rinnovo.
TITOLO V
INTERESSI DI MORA . SANZIONI . RICORSI.
ARTICOLO
20
1.
Il mancato pagamento di una o più rate di ammortamento comporta
l'applicazione, con decorrenza dal primo giorno successivo
alla scadenza di ciascuna rata, degli interessi semplici di mora nella
misura del tasso di interesse applicato al contratto di mutuo, maggiorato di due
punti.
2.
Il mancato pagamento di due rate successive di ammortamento, e degli
interessi di mora maturati, entro il termine perentorio di 90 giorni
dalla scadenza dell'ultima rata non versata, comporta la risoluzione del
contratto di mutuo.
3.
In caso di estinzione anticipata, parziale o totale, del residuo debito,
vengono addebitate le seguenti somme aggiuntive:
a)
estinzione parziale : 1% sulla somma
rimborsata;
b)
estinzione totale: 1% sulla somma
estinta;
c)
estinzione totale, ai sensi
dell’articolo 14, comma 5: somma
aggiuntiva dell’1% sull’importo da estinguere alla data del decesso dell’iscritto.
4.
In caso di concessione della sospensione del pagamento di cui
all’articolo 16, comma 2, vengono applicati,
dalla decorrenza della concessione, interessi semplici
nella misura del tasso d’interesse applicato al contratto di mutuo
maggiorato di 1 punto.
5.
Il pagamento delle rate di
ammortamento avviene tramite bollettini di conto corrente postale precompilati,
trasmessi al mutuatario a cura dell’INPDAP, ovvero
secondo le altre modalità stabilite dall’Istituto.
6.
Per la sola ipotesi che il modulo
predisposto, a causa di disguidi, non pervenga in tempo utile, e’
consentito al mutuatario di provvedere al versamento di quanto dovuto
avvalendosi di un bollettino di conto corrente postale,
sul quale dovranno essere specificati la causale e gli importi relativi
al versamento, ovvero attraverso altre
modalità stabilite dall’Istituto.
7.
Gli interessi di mora eventualmente maturati sono segnalati
dall’Istituto sul modulo relativo ad una delle rate successive. Non è ammessa altra
forma di pagamento degli interessi di mora.
8.
Il mancato pagamento degli interessi di mora e di eventuali spese
richieste dall’Istituto comporta, in caso di
inadempienza protratta per il periodo di cui al comma 2, la risoluzione
del contratto di mutuo.
ARTICOLO
21
1.
Il contratto di mutuo viene risolto, in qualunque momento,
qualora sia stato stipulato sulla base di dichiarazioni non veritiere ed in caso
di violazione agli obblighi assunti nella
domanda di concessione e relativo
contratto. In tal caso si applica anche una penale pari al 3% della somma
concessa in mutuo.
2.
Le
direzioni provinciali e territoriali procedono, ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, al controllo delle
dichiarazioni, delle autocertificazioni e dichiarazioni sostitutive rese dagli
iscritti in sede di domanda di concessione del mutuo.
3.
Il mutuatario, dalla data di ricezione della formale comunicazione della
risoluzione del contratto di mutuo e sino a quella del versamento della
somma richiesta, e’ tenuto a corrispondere,
sull’importo del residuo debito del mutuo concesso,
una somma aggiuntiva pari a
quanto previsto dal comma 1
dell’articolo 20.
4.
Oltre a quanto previsto al comma precedente, sono, altresi’, a carico
del mutuatario le spese sostenute
dall’Istituto per la risoluzione del contratto ed il recupero delle somme
dovute.
ARTICOLO
22
1.
E’
fatto obbligo al mutuatario di
comunicare, formalmente e nel termine di giorni
30, alla direzione
provinciale dell’Istituto o Sede territoriale competente,
ogni variazione di residenza o domicilio eletto. Nel caso di
trasferimento all’estero dovrà comunque essere eletto domicilio nel
territorio dello Stato. In difetto, si
intende eletto domicilio presso la segreteria
comunale del luogo ove insiste l’immobile oggetto del finanziamento.
a) alla
direzione provinciale o Sede territoriale competente, entro e non oltre 30 giorni dalla
data di ricezione della formale, motivata comunicazione, da parte della stessa,
del provvedimento adottato;
b) alla direzione
compartimentale, entro e non oltre 30 giorni
dalla data di ricezione della formale comunicazione del motivato rigetto
del ricorso da parte della direzione provinciale o Sede territoriale.