
Prot.
N.346/N/04
Al Sottosegretario Ministero Interno
Senatore Antonio D’Alì
Ministero Interno
R O M A
Oggetto: Chiarimenti D.M. 24 marzo 1994, n. 371 – pubblicato dalla G.U. 14 giugno 1994, n.137.
E’ stato più volte segnalato a questa organizzazione sindacale, da parte di moltissimi operatori di polizia locale, che il decreto ministeriale all’oggetto indicato non viene spesso applicato dagli Uffici Territoriali del Governo ai richiedenti in possesso del requisito previsto.
Qualora invece il rilascio del porto d’armi avviene, non si applica l’esenzione della tassa di concessione governativa , tanto è avvenuto in data 23 agosto 2004 al prot. 2520/pol.Amm.va/area1^ Ufficio Territoriale del Governo di Foggia.
Il D.M. 24 marzo 1994, n. 371 è il regolamento di attuazione dell’art. 7 commi 2 e 3 della Legge 21 febbraio 1990, n.36, concernente la individuazione delle categorie di persone che, a causa delle esposizioni a rischio dipendente dall’attività svolta nell’ambito delle Amministrazioni della giustizia o della difesa, o nell’esercizio di compiti di pubblica sicurezza, sono esonerate dall’obbligo del pagamento della tassa di concessione governativa prevista per il rilascio della licenza di porto d’arma.
Al punto m) del D.M. n.371 si evince che sono esclusi dal pagamento della tassa di concessione governativa gli appartenenti ai corpi o servizi di polizia municipale ai quali è assegnata l’arma in via continuativa a norma dell’art.6 comma 1 lettera a) del decreto del Ministero dell’interno 4 marzo 1987, n. 145.
Certo di un cortese riscontro porgo distinti saluti.
Taranto, 22 novembre 2004-
Il segretario gen. Agg.
Michele Lupo