CASSAZIONE:
E' REATO NON SPOSTARE MACCHINA IN DOPPIA FILA
(AGI) - Roma, 4 Luglio - Contro le "cattive
maniere" di chi, per necessità o per disattenzione, pratica, nelle
nostre trafficatissime, città la "sosta selvaggia" arriva, anche se
indirettamente, una pronuncia della Suprema Corte di Cassazione.
Dicono gli alti giudici: commette
il reato di violenza privata l'automobilista che dopo aver parcheggiato la
propria autovettura in modo da bloccare quella di un altro, si rifiuta, a
richiesta, di spostarla. E questo perché costringe la 'vittima' a restare
ferma contro la propria volontà.
I giudici del "Palazzaccio" hanno così respinto il ricorso di un
imputato condannato a 15 giorni di reclusione dalla Corte di appello di Roma.
I giudici della capitale avevano stabilito che si commette il reato di cui
parla il codice penale, all'articolo 610, tutte le volte che "la condotta
dell'agente sia idonea a produrre una coazione personale del soggetto passivo,
privandolo della libertà di determinarsi e di agire in piena autonomia".
Nel caso in esame, l'imputato aveva parcheggiato la propria macchina dietro
quella di un altro automobilista che lo aveva invano invitato a spostarsi per
poter così ripartire. La Cassazione dichiarando inammissibile il ricorso ha
reso definitiva la sentenza di condanna.