CASSAZIONE:
E' REATO NON SPOSTARE MACCHINA IN DOPPIA FILA
 
 
 
(AGI) - Roma, 4 Luglio - Contro le "cattive maniere" di chi, per necessità o per disattenzione, pratica, nelle nostre trafficatissime, città la "sosta selvaggia" arriva, anche se indirettamente, una pronuncia della Suprema Corte di Cassazione.
 
   Dicono gli alti giudici: commette il reato di violenza privata l'automobilista che dopo aver parcheggiato la propria autovettura in modo da bloccare quella di un altro, si rifiuta, a richiesta, di spostarla. E questo perché costringe la 'vittima' a restare ferma contro la propria volontà.
I giudici del "Palazzaccio" hanno così respinto il ricorso di un imputato condannato a 15 giorni di reclusione dalla Corte di appello di Roma. I giudici della capitale avevano stabilito che si commette il reato di cui parla il codice penale, all'articolo 610, tutte le volte che "la condotta dell'agente sia idonea a produrre una coazione personale del soggetto passivo, privandolo della libertà di determinarsi e di agire in piena autonomia".
Nel caso in esame, l'imputato aveva parcheggiato la propria macchina dietro quella di un altro automobilista che lo aveva invano invitato a spostarsi per poter così ripartire. La Cassazione dichiarando inammissibile il ricorso ha reso definitiva la sentenza di condanna.