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IL
TRATTAMENTO ECONOMICO DI MATERNITA’ DEVE ESSERE CORRISPOSTO ALLA
LAVORATRICE ANCHE SE, NEL PERIODO DI ASTENSIONE OBBLIGATORIA DAL LAVORO,
ELLA SIA STATA LICENZIATA PER GIUSTA CAUSA –
In applicazione degli articoli 3, 31 e 37 della Costituzione (Corte
Costituzionale sentenza n. 405 del 14 dicembre 2001, Pres. Ruperto, Red.
Contri).
In
base alla legge 30 dicembre 1971 n. 1204 le lavoratrici madri non
possono essere licenziate nel periodo che va dall’inizio della
gestazione fino al compimento di un anno di età del bambino; il divieto
di licenziamento non si applica in tre casi (art. 2 della legge): a)
colpa grave della lavoratrice costituente giusta causa di licenziamento;
b) cessazione dell’attività dell’azienda cui essa è addetta; c)
risoluzione del rapporto di lavoro per scadenza del termine. L’art. 15
della stessa legge stabilisce che le lavoratrici madri, nel periodo di
astensione obbligatoria dal lavoro (due mesi prima e tre mesi dopo il
parto) hanno diritto a un’indennità giornaliera pari all’80% della
retribuzione. L’art. 17 prevede che l’indennità sia corrisposta
anche nei casi di risoluzione del rapporto previsti dall’art. 2 lett.
b) e c) che si verifichino durante i periodi di interdizione dal lavoro;
l’indennità invece non è dovuta in caso di licenziamento per giusta
causa.
Antonella
M. dipendente della S.p.A. Poste Italiane, licenziata per giusta causa
nel periodo di astensione obbligatoria dal lavoro per maternità, ha
chiesto la corresponsione dell’indennità di maternità, che le è
stata negata. Ne è seguita una causa davanti al Tribunale di Prato, che
ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dell’art. 17
L. n. 1204 del 1971, nella parte in cui esclude la corresponsione
dell’indennità giornaliera alla lavoratrice madre licenziata per
giusta causa; il Tribunale ha ritenuto che questa norma si ponga in
contrasto con gli artt. 31 (protezione della maternità), 37 (tutela
della madre lavoratrice) e 3 (principio di eguaglianza) della
Costituzione.
La
Corte Costituzionale con sentenza n. 405 del 14 dicembre 2001 (Pres.
Ruperto, Red. Contri) ha ritenuto fondata la questione ed ha dichiarato
l’illegittimità costituzionale dell’art. 17, 1° comma, della legge
30 dicembre 1971 n. 1204 (tutela delle lavoratrici madri) nella parte in
cui esclude la corresponsione dell’indennità di maternità
nell’ipotesi prevista dall’art. 2, lett. a). Conseguentemente la
Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale anche dell’art.
24 comma primo del decreto legislativo 26 marzo 2001 n. 151 (Testo Unico
sulla tutela della maternità) nel quale è stata trasfusa la normativa
della legge n. 1204/71. Nella motivazione della sua decisione la Corte
ha affermato che la tutela della maternità non può venir meno in
relazione alle cause di risoluzione del rapporto di lavoro.
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