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Notizie regionali

 

APPROVATA LA LEGGE REGIONALE
SULLA POLIZIA LOCALE DEL LAZIO
VINCONO
           
LE DONNE E GLI UOMINI
IN DIVISA

...

             

 

Ecco quelli che sono gli aspetti preminenti della nuova legge (Clicca per vedere la legge reg.le sulla P.L. del Lazio):

-         La formazione, attraverso l’istituzione della Scuola Regionale di polizia locale sono previsti  corsi di formazione per l’accesso ai ruoli di polizia locale (per avere da subito operatori preparati) e  corsi di qualificazione ed aggiornamento del personale di polizia locale;

-         patenti di servizio, La Regione assicura la realizzazione di appositi corsi per il conseguimento della patente di servizio;

-         gli strumenti di autotutela, vengono definiti e regolamentati gli strumenti di autotutela (p.es.: spray urticante, baton,…) e l’armamento;

-         la conferenza regionale per la polizia locale, che si occuperà di politiche integrate per la sicurezza;

-         l’osservatorio sulle malattie professionali;

-         i finanziamenti ai comuni;

-         il numero unico su scala regionale,

-         la banca dati regionale di polizia locale,

-         riserva delle quote di edilizia residenziale per i poliziotti locali,

-         giornata regionale della polizia locale del Lazio,

-         uniformità in mezzi, divise, strumenti di autotutela,

-         la trasformazione da corpi o servizi di polizia municipale o provinciale in Corpi o servizi di Polizia      Locale (del Comune di…, della Provincia di….);

-         L’autonomia organizzativa ed operativa per i comandanti del corpo e i responsabili del servizio e il   rapporto di responsabilità esclusivamente verso il presidente della provincia o il sindaco, della gestione delle risorse assegnate, dell’impiego tecnico-operativo e della disciplina degli appartenenti al corpo o al sevizio.

-         L’ordinamento dei corpi di polizia locale nelle articolazioni degli ufficiali, sottufficiali ed agenti.

-         L’apicalità per il Comandante del corpo di polizia locale;

-         L’assoggettamento degli ausiliari del traffico al coordinamento tecnico-operativo da parte del comandante del corpo o del responsabile del servizio.

 -    La specificità degli addetti ai servizi e ai corpi di polizia locale che non possono essere destinati  a svolgere funzioni e compiti diversi da quelli previsti dalla legge regionale.