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MINISTERO
DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI TERRESTRI E PER I
SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI
DECRETO DIRIGENZIALE
NORMATIVA
TECNICA ED AMMINISTRATIVA RELATIVA AGLI AUTOVEICOLI PER USO SPECIALE
DESTINATI AD USO ESCLUSIVO DEI CORPI O SERVIZI DI POLIZIA LOCALE.
IL CAPO DEL DIPARTIMENTO PER I
TRASPORTI TERRESTRI E PER I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI
Visto il Nuovo codice della strada approvato con decreto legislativo 30
aprile 1992,n. 285, e successive modifiche;
Visto il Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo codice della
strada, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre
1992 e successive modifiche;
Visto l’articolo 54, comma 1, lettera g) del Nuovo codice della strada
che definisce la categoria degli autoveicoli ad uso speciale;
Visto l’articolo 203, comma 2, lettera ii) del Regolamento di esecuzione
e di
attuazione del Nuovo codice della strada che attribuisce al Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti la facoltà di riconoscere nuove
tipologie di autoveicoli dotati di attrezzature idonee per l’uso
speciale.
Considerata l’esigenza di disciplinare l’ammissione alla circolazione
degli
autoveicoli per uso speciale, destinati ad uso esclusivo dei corpi o
servizi di polizia locale:
DECRETA
Art. 1
Classificazione degli autoveicoli per uso speciale, destinati ad uso
esclusivo dei corpi o servizi di polizia locale
Gli autoveicoli per uso speciale, destinati ad uso esclusivo dei corpi o
servizi di polizia locale, rientrano nella categoria degli autoveicoli
definita all’articolo 54, comma 1,lettera g) del Nuovo codice della
strada, quali “autoveicoli per uso speciale della polizia locale” e
sono caratterizzati dalla presenza di attrezzature e apparecchiature
permanentemente installate all’interno del veicolo e finalizzate allo
svolgimento dei compiti d’istituto dei corpi o servizi di polizia
locale.
Art. 2
Rispondenza a norme generali
Gli autoveicoli per uso speciale della polizia locale, in relazione
alla loro morfologia e massa, debbono risultare conformi alle norme
applicabili, alla data di presentazione delle richieste di omologazione
del tipo o di accertamento dei requisiti di idoneità alla circolazione,
ai veicoli delle categorie internazionali M od N, di cui all’articolo 47
del Nuovo codice della strada.
Art. 3
Caratteristiche costruttive o di allestimento specifiche
Gli autoveicoli ad uso speciale della
polizia locale, all’atto della richiesta di omologazione del tipo o
dell’accertamento dei requisiti di idoneità alla circolazione,debbono
essere dotati di:
- attrezzature e/o apparecchiature e/o allestimenti di vario genere,
permanentemente installati all’interno del veicolo e finalizzati allo
svolgimento dei compiti di istituto dei corpi o servizi di polizia locale;
- impianto elettrico, asservito alle apparecchiature, realizzato con
adeguate protezioni, certificato dall’allestitore ai sensi del decreto
legislativo 626/94;
- materiali di rivestimento ignifughi o autoestinguenti, certificati da
apposita
dichiarazione rilasciata dall’allestitore;
- idoneo estintore.
Gli stessi autoveicoli, a richiesta del corpi o servizio di polizia
locale, possono essere equipaggiati con:
- dispositivo acustico supplementare di allarme e dispositivo
supplementare di
segnalazione a luce lampeggiante blu, previsti dall’articolo 177 del
Nuovo codice della strada;
- scritte, simboli, indicazioni o segni distintivi sulla carrozzeria per
l’individuazione del corpo o servizio di polizia locale, in conformità
a quanto previsto da specifiche regolamentazioni regionali;
- grigliature amovibili esterne di protezione dei finestrini laterali e
posteriore, che garantiscano, comunque, il rispetto del campo di visibilità
posteriore del conducente.
Art. 4
Destinazione degli autoveicoli
per uso speciale della polizia locale.
(cosi
come mod.to dal DECRETO 11 aprile 2003 del MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI- Gazzetta Ufficiale N. 97 del 28/4/03)
Gli
autoveicoli per uso speciale della polizia locale sono utilizzati
esclusivamente dal corpo o servizio di polizia locale al quale sono in
dotazione.
Gli stessi autoveicoli, qualora dismessi dal servizio, possono essere
reimmatricolati subordinatamente:
al ripristino della loro conformita' al tipo di veicolo dal quale
derivano, se sono stati realizzati per allestimento di veicoli omologati,
ovvero:
alla rispondenza alle pertinenti norme di omologazione applicabili ai
veicoli delle categorie M od N, in vigore alla data di prima
immatricolazione degli stessi veicoli.
Roma, 20 FEBBRAIO 2003
IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
(dr.ing. Amedeo FUMERO)
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