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S.U.L.P.M. |
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PROGETTO DI RIFORMA DELLA POLIZIA LOCALE
PROPOSTA DI LEGGE RIASSETTO DELLE POLIZIE LOCALI
PREMESSA
Il S.U.L.P.M., in conformità a quanto decretato dalle Direttive Europee in materia di assetto dei Comparti Sicurezza ( considerato il trattato di Mastricht – il quale prevede una polizia locale ed una nazionale e non c’è possibilità di avere i militari nelle polizie civili di polizia ) e del processo italiano di riforma federalista, ovvero devolution avvenuto attraverso la modifica del Titolo V della Costituzione, dopo il referendum confermativo del mese u.s., con la proposta del presente progetto, intende portare un contributo tecnico professionale, non disgiunto dalla domanda di sicurezza delle Comunità Locali, affinché sì dia finalmente inizio alla riorganizzazione della Polizia Locale nel più ampio quadro del riassetto delle Polizie italiane.
Il presente progetto punta a corrispondere, anche attraverso il recupero di risorse umane ed economiche, una concreta risposta alla dilagante illegalità, previo la formazione di due concreti livelli di polizia. Uno organizzato sul piano nazionale e l’altro sul piano locale. In tale ottica, il S.U.L.P.M., chiede il confronto con le forze di Governo sia nazionale che regionali e con tutte le parti sociali le quali, intendessero migliorare i livelli di vivibilità delle nostre Comunità sofferenti, nel rispetto dei lavoratori della sicurezza.
Micillo Antonio e Michele Lupo
Segretari nazionali del Sulpm
Art.
1
(Quadro
competenze e attività).
1. La funzione di polizia è esercitata anche dalle regioni a statuto ordinario e speciale, nel rispetto delle competenze istituzionali attribuite allo Stato e agli altri enti pubblici dalle leggi e dai regolamenti.
2. Le Regioni, a cui la presente legge riconosce la facoltà, svolgono1 nel loro rispettivo ambito territoriale e mediante i loro organismi, uffici e servizi, attività di polizia locale sia in forma esclusiva che concorrente con i fini perseguiti dallo Stato per mezzo delle polizie nazionali.
3. In conformità a quanto sancito dalla presente legge, le Regioni, altresì, organizzano e coordinano le attività ed i compiti di polizia espletati dalle Province e dai Comuni, nel rispetto dell’autonomia gestionale ed operativa dei relativi servizi di cui essi sono titolari.
Art.
2
(Attività esclusive della P.L.)
1. Debbono intendersi di competenza esclusiva delle Regioni, nell'esercizio delle attività dl polizia, le materie già indicate nel modificato articolo 117 della Costituzione e quelle individuate dalla presente legge, ossia:
a) polizia urbana e rurale;
b) polizia della viabilità con particolare riferimento ai centri abitati
nonché a tutte le
strade, tangenziali e autostrade che
ricadono nei territori provinciali
e comunali;
c) polizia del commercio e dell’annona;
d) polizia dell’edilizia;
d) polizia sanitaria ed ecologica;
e) polizia idraulica, lacuale e fluviale, nonché delle coste e degli arenili;
f) polizia fitopatologica;
g) polizia agraria, campestre e forestale inerente beni appartenenti al
patrimonio
regionale;
h) polizia ittico, venatoria, zoofila e veterinaria;
i) polizia tributaria prioritariamente indirizzata al controllo di tributi degli enti.
2. Sono, altresì, di competenza della polizia locale anche in collaborazione con le altre forze di polizia dello Stato, nell'esercizio dell’attività d’Istituto:
a) le attività di prevenzione e repressione delle situazioni e dei
comportamenti che
possono pregiudicare l’ordine e la sicurezza pubblica, ovvero la civile
convivenza, il
decoro e l’integrità dell’ambiente, la qualità della vita locale, sempre
che le stesse
non comportino operatività di carattere investigative e repressive nazionali
assegnate in via esclusiva alle forze di polizia dello Stato. Nell’ambito
d’interventi
eseguiti in flagranza di reato, per delitti che all’atto o conseguentemente
risultino
commessi da presunti, ovvero affiliati ad organizzazione interagenti per la
commissione di crimini associativi, la polizia locale, cioè i suoi operatori,
si limitano a
raccogliere le fonti di prova assicurandole alla competente polizia statale,
ovvero
all’Autorità Giudiziaria cui, comunque, riferiscono immediatamente.
b) il controllo degli stranieri;
c) il rilascio e la revoca dei passaporti;
d) il rilascio e la revoca della licenza di porto d’armi.
Art.
3
(Attività
concorrenti)
1. La polizia locale, ossia le Regioni, nei rispettivi ambiti di competenza territoriale, esercitano, per i fini connessi alla migliore qualità di vita nei centri urbani e con quelli più generali fissati dallo Stato, attività di polizia generale, consistente:
a) Polizia giudiziaria, in base ai disposti degli artt. 55 e 57 del Codice dì Procedura Penale, cosi come integrati dalla presente legge, istituendo, inoltre, presso le Procure le Sezioni di P.G.;
b) Polizia di prevenzione, sicurezza pubblica e ordine pubblico, in occasione di manifestazioni e di tutte le situazioni richiedenti l’attività di pubblica sicurezza;
c) Polizia tributaria, in ordine alle competenze degli Enti Locali in materia di tributi.
Art.4
(Istituzione
e attività dell’ Istituto Nazionale
Superiore della Polizia Locale)
1. E’ istituito, con la concorrenza economica dello Stato, il Centro Nazionale studi, documentazioni e programmazione (I.N. S.P.L.).
2. A detto organismo, in linea con quanto stabilito in via generale nella Conferenza Stato - Regioni, è demandato il coordinamento nazionale delle funzioni di indirizzo e degli aspetti normativi delle polizie locali, con riguardo a:
a) omogeneità negli Ordinamenti regionali e riorganizzazione della polizia
locale
secondo criteri che concretizzino l’unificazione dei Corpi e Servizi .
b) coordinamento delle attività con la Polizia dì Stato in relazione ai
compiti d’Istituto e
agli obiettivi individuati, nella
predetta Sede, per il miglioramento dei livelli di
vivibilità nei centri urbani;
c) istituzione di una banca dati informatica nazionale delle polizie regionali;
d) istituzione di un numero telefonico unico su tutto il territorio nazionale;
e) monitoraggio dei fenomeni
derivanti dalla microdelinquenza, tossicodipendenza,
sfruttamento del lavoro minorile e
della prostituzione anche e soprattutto minorile,
pedofilia;
f) emanazione di un Regolamento d’indirizzo per l’organizzazione dei Corpi di polizia locale;
g) studio ed emanazione di una proposta tecnica tendente al riequilibrio delle
piante
organiche, ossia di un’appropriata perequazione degli addetti che tenga conto
delle
ulteriori incombenze della polizia locale e quindi, predisponga anche una
mobilità
degli Operatori, dalle polizie statali a quelle locali.
Art.
5
(Corpi
di polizia locale)
1. Le Regioni, a statuto ordinario e speciale, istituiscono, previo assorbimento dei Corpi di polizia municipale e di tutti i servizi di polizia già assegnati alle province e ai comuni, appositi Corpi dì polizia locale. Ad Essi è demandato l’espletamento delle attività e dei compiti previsti dagli articoli 2, 3 e 4 della presente legge.
2.
Ai Corpi di
polizia locale, secondo il Regolamento adottato (sulla scorta di quanto indicato
dal
I.N.S.P.L.) nella Conferenza
regionale delle Associazioni dei comuni, province e comunità
montane, sono assegnate le
competenze organizzative, operative e funzionali in materia dì
polizia locale.
3.
Agli
appartenenti ai Corpi di polizia municipale, provinciale e gli addetti ai
Servizi di polizia
sanitaria (già regolati dalla legge
7 marzo 1986, n. 65 e riorganizzati secondo i postulati della
presente legge), sono attribuite
tutte le qualifiche occorrenti all’attuazione dei fini predisposti
nella presente legge, nonché le
altre attribuzioni, la cui operatività non risulti in contrasto,
ovvero incompatibile con i criteri
di altri Ordinamenti.
Art. 6
(Limiti
territoriali)
1. Fermo restante i limiti già previsti nell’art. 3 della presente legge, i Corpi di polizia locale svolgono la propria attività all’interno del territorio della regione d’appartenenza, senza alcun ulteriore limitazione spaziale o temporale nell’espletamento dei relativi compiti istituzionali
2. Sono, inoltre, ammesse operazioni all’esterno dell’ambito territoriale della regione dì appartenenza nel caso: d’inseguimento d’autori di reato colti in flagranza; di proseguimento d’indagini su illeciti consumati nell’ambito del territorio della regione stessa, in ogni caso autorizzate dall’A.G.; di soccorso per pubbliche calamità - di collegamento fra Enti o organismi interregionali; di rappresentanza e di missione;
3. La mobilità degli addetti ai Corpi di polizia locale all’interno del territorio regionale è organizzata secondi i criteri stabiliti da Regolamento di cui al comma 2° dell’art. 6 della presente legge.
Art.
7
(Comandi
di polizia locale)
1. Secondo i criteri stabiliti dal Regolamento di cui al comma 2 dell’art..5., (che peraltro prevedrà i titoli occorrenti per la nomina a Comandante), presso ogni capoluogo di Regione è Istituito il Comando dei Corpi di polizia locale regionale. Esso è retto dal Comandante del Capoluogo, coadiuvato dai Comandanti provinciali, nonché da un organismo eletto dal Consiglio regionale che si comporrà d’esperti per ogni ramo d’attività ricadente tra quelli assegnati alla polizia locale regionale. I compiti d’assistenza e operativi derivanti dal Comando regionale sono svolti dagli appartenenti alla polizia del Capoluogo, il cui Organico sarà rivisto anche per tali funzioni.
2. Presso ogni capoluogo di provincia è istituito il Comando di polizia locale provinciale che si comporrà in analogia al Comando regionale.
3. Il responsabile del Comando di polizia locale regionale è nominato dal Consiglio regionale per proposta della Giunta esecutiva, ossia per proposta dell'Assessore regionale agli enti locali; il relativo incarico ha la durata della legislatura regionale. Egli può essere riconfermato, non oltre la successiva legislatura, fermo restante la possibilità di mantenersi nei ruoli della polizia locale con altri incarichi.
4. I Comandanti dei Corpi provinciali e comunali sono nominati secondo i criteri (per quelli già in servizio vincitori di concorso ad esaurimento) e gli Organi previsti per la nomina del Comandante regionale, i Dirigenti superiori e i funzionari, cosi come tutti gli addetti alla polizia locale sono assunti per pubblico concorso.
5. I Comandi decentrati, considerate le condizioni socio economiche e tutti i parametri operanti per l’individuazione degli organici della polizia locale (da sancirsi nel Regolamento di cui al comma 2° dell’art.5), sono retti da Ufficiali del ruolo dei Dirigenti e dei funzionari direttivi.
Art.
8
(Organizzazione
del Corpo)
1. Le Regioni, secondo i principi sanciti dal presente dettato, provvedono con apposita legge a:
a) organizzare il Comando del Corpo di polizia locale regionale;
b) organizzare i Comandi, provinciali, comunali e comprensoriali;
c) stabilire norme per la riorganizzazione e l’istituzione e dei
vari Comandi,
tenendo
conto delle esigenze territoriali
dei singoli Comuni per la distribuzione del personale
e delle Strutture;
d)
determinare
l’entità, la qualità e l’efficienza del materiale in dotazione, prescrivendo
anche le caratteristiche dell’armamento di cui all’art.15 della
presente legge;
e) attuare servizi dì formazione, aggiornamento e specializzazione
periodico del
personale, usufruendo delle proprie
strutture didattiche e promovendo iniziative di
collaborazione tecnico-scientifica
con Istituti Universitari e d’insegnamento
professionale, con particolare
attenzione ai compiti previsti dal comma 1° art. 8 della
presente legge;
f)
promuovere modalità di
cooperazione con gli altri enti pubblici e con i servizi
operanti sul territorio nel settore
dell’assistenza sociale, della prevenzione, della
devianza minorile e del recupero
degli emarginati;
g) istituire poligoni di tiro a livello provinciale, per il migliore addestramento all’uso delle armi e alla legittimità dello stesso.
Art.
9
(Compiti
degli Organi regionali)
L’assessore regionale competente in materia d’Enti Locali, su delega del Presidente (Governatore) della Giunta regionale, impartisce le direttive, vigila sull'esatta osservanza delle direttive emanate dalla Regione e ne riferisci al Consiglio. Per mezzo del Comandante della polizia locale regionale assume, altresì, notizie sull’espletamento dei servizi di polizia locale e adotta i relativi provvedimenti previsti dalle leggi e dai regolamenti. Esercita, nell’ambito d’apposita Commissione, composta di rappresentanti dei Comuni capoluoghi di Provincia, poteri di coordinamento e di vigilanza nei confronti dell’operato dei servizi nei Comuni e nelle Province. Annualmente convoca la Conferenza dei servizi di polizia locale, ove interverranno Sindaci e Presidenti dei Consigli provinciali a cui è data facoltà di discutere e rivedere i piani programmatici degli obiettivi della presente legge.
Art.
10
(Poteri
dei Sindaci)
1. I Sindaci dei Comuni, anche consorziati, ricompresi nell’ambito delle singole Regioni dispongono del Corpo di polizia locale per i fini Istituzionali connessi ai compiti di polizia giudiziaria, amministrativa, di pubblica sicurezza e di tutte le altre branche ricadenti nella potestà dell’Ente Comune.
2. Sulla base di mansionari formulati con Legge regionale, ossia del Regolamento di cui all’art.5 comma 2° e con regolamento comunale sono definiti compiutamente i termini e i limiti delle materie, d’interesse strettamente locale, per le quali i Sindaci si avvalgono dell’opera e delle strutture della polizia regionale.
3. E’ escluso ogni potere direttivo, gerarchico od amministrativo dei Sindaci sui Comandi comunali e dei Presidenti delle Province sui comandi provinciali, poiché i Corpi di polizia locale dipendono unicamente dal Comando regionale. Nella sua qualità dì ufficiale di polizia giudiziaria (laddove non fosse istituito il consorzio e comunque nelle more dell’istituzione dello stesso), ai sensi dell’articolo 57, comma 1, lettera c, del codice di procedura penale), il sindaco, per mezzo del Comando provinciale, può richiedere, evidenziandone le necessità, al Comando regionale la disponibilità di operatori di polizia locale limitatamente alle esigenze ed alle attività stabilite dall’articolo 55 del codice di procedura penale nonché a quelle strettamente connesse alla sicurezza della Comunità amministrata.
4. I sindaci, ai sensi del D.L. n°285/92 e successive modificazioni, possono Istituire servizi d’ausiliari del traffico, gestiti direttamente dal Comune.
Art.
11
(Ruoli del Personale
dei Corpi di P.L. e qualifiche)
I ruoli gerarchici della polizia locale si compongo:
1. Responsabile del Corpo Regionale e Provinciale (Comandante);
2. Vice Responsabile del Corpo (Dirigente superiore);
3. Responsabili dei Comandi comunali ( Dirigenti e Funzionari);
4. Responsabili dei Comandi consortili ( Dirigenti e Funzionari);
5. Addetti al Coordinamento (Ispettori Direttivi);
6. Addetti al Controllo (Ispettori);
7. Operatori di polizia locale.
Le qualifiche e le attribuzioni
I responsabili dei Corpi, oltre alla qualità di Ufficiali di polizia giudiziaria, cosi come rivisitata dalla presente legge, e le altre occorrenti al legittimo svolgimento dei compiti, rivestono, altresì, nei limiti delle competenze destinate alle Regioni e agli Enti Locali, la qualità di Ufficiale di pubblica sicurezza.
I Dirigenti, Funzionari e Addetti al coordinamento e controllo, in analogia a quanto disposto per i responsabili dei Corpi, rivestono la qualità di Ufficiali di polizia giudiziaria nonché la qualità di ausiliari Ufficiali di pubblica sicurezza.
Gli Operatori di polizia locale rivestono nei limiti del territorio regionale e tranne i casi espressamente previsti dalla presente legge, qualifiche di:
· Polizia amministrativa, di prevenzione, di prossimità e repressione degli illeciti, nelle materie indicate dall’articolo 3 della presente legge;
· Agente di polizia giudiziaria a norma del comma dell’art. 57 C.P.P., senza limiti temporali e di competenza se non quelli sanciti dal medesimo articolo;
· Agente di pubblica sicurezza;
· Agente di polizia stradale;
· Agente di polizia tributaria, limitante alle competenze degli EE.LL.;
· Agente di polizia sanitaria ed ecologica.
La qualifica di Ufficiale ausiliario di pubblica sicurezza, è conferita dal Presidente della Regione, previo il superamento di un corso di qualificazione;
La qualifica di agente di pubblica sicurezza e tutte le altre occorrenti all’adempimento del dovere, sono conferite all’atto dell’assunzione in servizio.
Fermo restante i titoli e i requisiti richiesti, per lo svolgimento dei compiti di P.G e P.S. le qualifiche attribuite decadono solo al pensionamento o alla perdita dei requisiti morali richiesti per l’accesso.
Al personale che, per ragioni connesse all’adempimento del servizio, non fosse più idoneo per le caratteristiche fisiche è riservato il ruolo in servizi interni o meno gravosi.
Allo scopo di adempiere nei modo migliore ai compiti previsti dalla lettera f) del comma 1° dell’articolo 8 della presente legge, i Corpi di polizia locale Istituiscono speciali gruppi operativi per l’assistenza a soggetti emarginati e per la prevenzione del disadattamento sociale, ambientale e della devianza, segnatamente minorile.
Art.
12
(Stato
giuridico)
1. Lo stato giuridico del personale dei Corpi di polizia locale e i relativi requisiti per l’accesso sono disciplinati dai regolamenti regionali, che saranno adottati in conformità ai principi contenuti nella legge 121/81. Pertanto, detto personale è equiparato, a tutti gli effetti, ivi compreso quelli previdenziali ed assistenziali, agli addetti alle forze di polizia statale ad ordinamento civile.
2. Gli appartenenti ai Corpi di polizia locale sono, pertanto, inquadrati nel Contratto della Polizia di Stato, ovvero in autonomo Contratto nell’area degli EE.LL., che andrà in vigore con il rinnovo successivo all’entrata in vigore della presente legge. La copertura dei costi del Contratto Collettivo Nazionale e dell’istituenda pensionabile indennità di polizia locale, ovvero di pubblica sicurezza, degli addetti alla polizia locale è da enuclearsi nell’indirizzo della compartecipazione delle Istituzioni (Stato - Enti Locali) da cui dipendono gli Operatori destinatari della presente legge.
3. In linea a quanto sancito al comma 2° del presente articolo, la concorrenzialità nella spesa, ovvero dei costi relativi al raggiungimento degli obiettivi di sicurezza e legalità, è egualmente ripartita (in ordine alla percentuale stabilita nella Conferenza Stato - Regioni) per quanto concerne le dotazioni di casermaggio, di armamento e di tutte le strutture e infrastrutture occorrenti al migliore e più efficace espletamento del servizio d’istituto.
4. Agli obblighi del servizio di leva si può adempiere anche mediante inquadramento nei ruoli della polizia locale.
5. Il personale dei Corpi di polizia locale, già in servizio alla data d’emanazione della presente legge, è assegnato stabilmente presso i rispettivi Comandi comunali o provinciali.
6. Non sono ammessi distacchi da un Comando comunale o provinciale ad un altro se non rigorosamente temporanei e per provate esigenze di servizio e solo qualora i compiti assegnati ineriscano rigorosamente alle funzioni d’istituto.
7. 1 trasferimenti intercomunali sono regolati dal Regolamento di cui al comma 2° dell’art.5, e, comunque, ammessi solo con il consenso degli interessati, vale a dire che non sono ammessi trasferimenti per motivi di carattere disciplinare.
Art.
13
(Formazione
ed Aggiornamento)
1. Per sopperire alle esigenze di formazione ed aggiornamento professionale degli appartenenti ai Corpi di polizia locale è istituita presso capoluoghi di regione, le “Accademie di polizia locale”. Esse, nei limiti stabiliti dal Regolamento regionale, supporteranno tutta la fase di formazione, aggiornamento e qualificazione di ogni ordine e grado.
2. Le Accademie di cui ai comma 1 provvedono alla programmazione e realizzazione dei corsi Istituzionali di preparazione tecnico-scientifica sia per i dirigenti sia per gli operatori. Tali corsi possono essere indetti anche in via autonoma, ossia per l’autonoma preparazione d’Operatori e Funzionari che, nell’ambito d’eventuali concorsi interni, potranno far valere i titoli acquisiti in detta Sede.
3. Le Accademie sono equiparate ad analoghi istituti delle polizie statali e alla scuola superiore della pubblica amministrazione.
4. All’inizio di ogni anno accademico le Regioni, con apposita programmazione e sulla scorta delle esigenze delle Province e dei Comuni, organizzano i corsi relativi alle materie di più specifico interesse per la formazione, l’aggiornamento e la qualificazione nonché specializzazione del personale del Corpi di polizia locale, avvalendosi dell’opera dei docenti interni ai Corpi stessi e di docenti esterni, scelti fra il personale didattico delle locali Università.
5. L’erogazione dei fondi per i compensi ai docenti. Per l’acquisizione di strutture e materiale didattico, nonché per Ia pubblicazione di lavori scientifici originali è regolata da apposita legge regionale.
6. Alla conclusione dei rispettivi corsi e previo esame dì profitto, le Accademie di polizia locale rilasciano un diploma di merito che costituisce titolo nella valutazione dei titoli per la progressione in carriera.
7. Gli esami sostenuti durante i corsi possono essere riconosciuti dalle facoltà e dai dipartimenti Universitari statali per il conseguimento dei relativi titoli di laurea.
8. Le modalità di frequenza e la durata dei corsi d’ogni ordine e grado, sono stabilite dal regolamento regionale relativamente alle esigenze degli Enti e dell’organizzazione dei servizi; la frequenza è ritenuta, comunque, obbligatoria.
Art. 14
(Stato
giuridico di transizione)
Il personale di ogni ordine e grado addetto alle funzioni di polizia locale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge si intende abilitato allo svolgimento delle integrate funzioni di polizia giudiziaria, pubblica sicurezza e polizia tributaria, laddove l’attribuzione di dette qualifiche è automatica. In linea, ed al fine di pervenire all’occorrente livello di professionalità, le Regioni, in ordine a quanto sancito dalla presente legge, per gli addetti già in servizio istituiscono appositi corsi, diversificati per funzioni e responsabilità, di preparazione, aggiornamento e specializzazione professionale.
Art.15
(Armamento e conduzione di mezzi)
Sentita la Conferenza unificata di cui al capo III del D.lgs. n°281/98, e fermo restante l’obbligo del porto delle armi per gli addetti alla polizia locale; la disciplina dell’armamento è sancita a livello nazionale con regolamento adottato dal Ministero degli Interni ai sensi dell’art.17 comma 3° della legge 23/8/1998 n°400. In linea, i regolamenti regionali, contempleranno le disposizioni di massima nonché tutte le condizioni atte a consentire l’efficace ed efficiente detenzione delle armi in dotazione ai Corpi di polizia locale. Gli addetti alla polizia locale, portano, su tutto il territorio nazionale e senza alcuna licenza, l’arma di cui debbono essere dotati.
La conduzione dei veicoli di servizio in dotazione ai Corpi di polizia locale è riservata al personale che sarà munito d’apposita patente di guida rilasciata dalla Motorizzazione Civile della Provincia di dipendenza. La stessa sarà conseguita, cosi come tutti gli altri brevetti, atti alla conduzione di mezzi anfibi ed aerei, previo apposito corso di addestramento alla guida sicura e veloce. Per quanto attiene attività già svolte dal personale in servizio da almeno tre anni, la patente e gli altri titoli si ritengono automaticamente conferita, ovvero riconosciuti.
Art.
16
(Norme
transitorie e decreti attuativi)
1. La legge 7 marzo 1986, n. 65, e il D.M. n°145/87 sono abrogati.
2. Al comma 1 dell’articolo 3 del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo le parole “forze di polizia di Stato” sono aggiunte le seguenti “e della polizia locale”.
3. L’art. 16 della legge 121/81 è integrato con la lettera C) che recita:” I Corpi di polizia locale nell’ambito del proprio territorio”.
4. L’art. 43 della legge 121/81 comma 16° è cosi integrato:” il trattamento economico, assistenziale e previdenziale già riconosciuto agli appartenenti alle forze di polizia ad ordinamento civile in forza del D.lgs n°165/97, è esteso agli addetti alla polizia locale, con le modalità di cui ai commi 2° e 3° dell’art.12 della presente legge.
5. Le lettere A e B) del comma 1° dell’articolo 57 del codice di procedura penale sono cosi integrate:
“A) gli Ufficiali Superiori e Inferiori e i Sottufficiali del Carabinieri, della Guardia di Finanza, degli agenti di Custodia e del Corpo Forestale dello Stato, i Responsabili dei Corpi e gli Addetti al coordinamento e al controllo della polizia locale nel territorio di appartenenza”. Al capo III dell’art.5 comma 1 del D.Lgs 28.7.89 n°271 contenente norme d’attuazione di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale – è aggiunta la seguente frase:” e gli ufficiali e gli agenti di P.G. della polizia locale “- “B) gli agenti della polizia di Stato, dei Carabinieri, della Guardia di Finanza, della polizia Forestale, della polizia Penitenziaria e della polizia Locale secondo le competenze e i limiti stabiliti dalla presente legge”.
6. All’art.1 comma 2° del Decreto legislativo 19.9.94 n°626 e successive modificazioni, dopo le parole <<dei servizi di protezione civile>>, sono inserite le seguenti: “dei Corpi di polizia locale”.
7. Il primo comma dell’art 16/quarter del D.L. 18/01/93 n° 8 – convertito dalla legge 19/3/93 n°68, è sostituito dal seguente:” gli operatori di polizia locale possono accedere ai sistemi informativi del Pubblico registro automobilistico, del Dipartimento dei Trasporti terrestri e marini, delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nonché agli schedari del centro elaborazione dati del Ministero dell’Interno di cui all’art. 8 della legge 121/81, nei limiti e modalità stabilite con Decreto del Ministro dell’Interno e del Ministro di Grazia e Giustizia che sarà emanato entro sei mesi dal varo della presente legge.
8. Il predetto Decreto regolerà, altresì, l’istituzione di banche dati e archivi di segnalazione in seno ai Corpi di polizia locale che, in ogni caso, trasferiranno, giornalmente, tutti i dati acquisiti alla banca dati del Ministero dell’Interno. I Corpi di polizia locale si dotano di proprie attrezzature per l’identificazione e la fotosegnalazione di cittadini extracomunitari non in possesso di permessi di soggiorno o comunque sprovvisti di documenti atti all’identificazione o resisi responsabili di reati per cui è previsto il fermo, l’arresto o altra misura di restrizione e, comunque, per reati che non ineriscano i crimini associativi. Tale operatività è svolta anche a carico di cittadini italiani che siano venuti a trovarsi nelle medesime condizioni. Per quanto concerne soggetti che abbiano commesso delitti per i quali è prevista la pena della reclusione che superi i dieci anni, gli addetti alla polizia locale informeranno il competente Magistrato, il quale disporrà, in ordine, alla prosecuzione degli accertamenti e delle indagini.
9. Ai sensi dell’art. 40 del T.U. sull’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e sulle malattie professionali, di cui al d.P.R. n°1124/65, entro mesi tre dall’entrata in vigore della presente legge, il Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale è tenuto ad emanare un proprio Decreto recante le conseguenti modifiche al D.M. 18.06.98 relativamente alle nuove tariffe dei premi assicurativi in questione. Detto Decreto, istituirà un’apposita classe di rischio per il personale della polizia locale, comunque, equiparata a quella adottata per gli appartenenti alle polizie dello Stato.
10. E’ abrogato il comma 134 dell’art. 17 della legge 15/5/97 n°127.
11. All’art 1 comma 57 della legge 23.12.96 n°662, dopo le parole <<del Corpo nazionale dei VV.FF>> sono inserite le seguenti:” nonché del personale dei Corpi di polizia locale”.
12. E’ ribadita l’inclusione nell’art. 208 C.d.S. comma 2° lettera a) del D.lg. 30.4.92 n° 285 e successive modificazioni, del personale addetto ai Corpi di polizia locale.
13. Secondo gli indirizzi di cui all’art. 12 comma 2°, all’onere finanziario derivante dall’attuazione della presente legge, valutato in Euro --- pari a lire--------miliardi annui a decorrere dall’anno 2001, si provvede mediante integrazione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio 2000 – 2002, all’unità revisionale di base di parte corrente del “Fondo Speciale” (in via transitoria) dello stato di previsione del Ministero del Tesoro, dell’Interno e della Difesa (relativamente allo sgravio sugli obblighi di leva), nonché della percentuale aliquota da detrarsi alle Regioni, Province e Comuni per i fini della presente legge.
14. Il Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica è autorizzato , con propri Decreti, ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.