CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DEL LAVORO
INTEGRATIVO
DEL CCNL DEL PERSONALE DIPENDENTE DALLE
AMMINISTRAZIONI
DEL COMPARTO REGIONI - AUTONOMIE LOCALI
STIPULATO IL 6 LUGLIO 1995
A seguito della registrazione, da parte della
Corte dei conti, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7
marzo 1996 con il quale l'A.RA.N. è stata autorizzata a sottoscrivere il testo
concordato del CCNL integrativo del CCNL del personale dipendente dalle
amministrazioni del comparto Regioni - Autonomie locali stipulato il 6 luglio
1995,
il giorno 13
maggio 1996, alle ore 12, presso la
sede dell'A.RA.N., ha avuto luogo l'incontro tra l'Agenzia per la rappresentanza
negoziale delle pubbliche amministrazioni, rappresentata dai componenti del
comitato direttivo come di seguito indicati:
Prof. Carlo Dell'Aringa Presidente (firma)
Prof. Gian Candido De Martin Componente (firma)
Avv. Guido Fantoni Componente (firma)
Prof. Gianfranco Rebora Componente (firma)
Avv. Arturo Parisi Componente (firma)
e
a) le seguenti confederazioni ed organizzazioni
sindacali di categoria:
CGIL (firma)
CISL (firma)
UIL (firma)
CIDA (firma)
CONFEDIR (firma)
CGIL-FP (firma)
CISL-FILSEL (firma)
UIL-EE.LL. (firma)
b) le seguenti confederazioni ed organizzazioni
sindacali di categoria:
CONFSAL (firma)
CISAL (firma)
CISNAL (firma)
USPPI (firma)
UNIONQUADRI (firma)
SNALCC (firma)
Federazione nazionale autonoma CISAL/CONFSAL
(firma)
Federazione autonoma enti locali (Cisnal-EE.LL.,
Cisas-Fisael, Cusal, "Confill, Casil, Confisal", Fildi-Cildi,
Usppi-Cuspel-Fasil-Fadel, Consal-Fednadel, Quadril, Confail-Unsiau, Confedersal)
(firma)
Al termine della riunione le parti hanno
sottoscritto l'allegato CCNL integrativo del contratto collettivo nazionale di
lavoro per i dipendenti del comparto Regioni-Autonomie locali stipulato il 6
luglio 1995.
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DEL LAVORO
INTEGRATIVO
DEL CCNL DEL PERSONALE DIPENDENTE DALLE
AMMINISTRAZIONI
DEL COMPARTO REGIONI - AUTONOMIE LOCALI
STIPULATO IL 6 LUGLIO 1995
Art. 1
1. L' art. 12 del CCNL stipulato il 6 luglio 1995
è sostituito dal seguente:
"Art.
12 Rappresentanze sindacali nei luoghi di lavoro
1. Le rappresentanze sindacali nei luoghi di
lavoro sono:
a) le rappresentanze sindacali unitarie (RSU)
costituite ai sensi dei protocolli di intesa A.RA.N. - Confederazioni
sindacali del 20 aprile, 14 e 16giugno e 22 settembre 1994, e dell' accordo
A.RA.N. - Organizzazioni sindacali del comparto del 26 maggio 1994 e, in
attesa delle elezioni delle RSU, le rappresentanze sindacali individuate ai
sensi dell' art. 19 della legge n. 300 del 1970. Per le organizzazioni
sindacali firmatarie del presente contratto resta ferma l'applicabilità dell'
art. 19 della legge n. 300 del 1970, anche dopo le elezioni delle RSU,
limitatamente all'esercizio dei diritti e delle prerogative a queste non
trasferiti ai sensi dei relativi protocolli d'intesa e dell' accordo di
comparto del 26 maggio 1994;
b) le rappresentanze sindacali individuate ai
sensi dell' art. 19 della legge n. 300 del 1970, in caso di non sottoscrizione
o mancata adesione ai protocolli di cui alla lettera a).
2. Il dipendente eletto o designato quale
componente nelle rappresentanze di cui al comma 1 non fa parte della delegazione
trattante di parte pubblica."
Art. 2
1. Nel CCNL stipulato il 6 luglio 1995, dopo l'
art. 12, è aggiunto il seguente art. 12 bis:
Art. 12 bis Contributi sindacali
1. I dipendenti hanno facoltà di rilasciare
delega, a favore dell'organizzazione sindacale da loro prescelta, per la
riscossione di una quota mensile dello stipendio per il pagamento dei contributi
sindacali nella misura stabilita dai competenti organi statutari. La delega è
rilasciata per iscritto ed è trasmessa all'amministrazione a cura del
dipendente o dell'organizzazione sindacale interessata.
2. La delega ha effetto dal primo giorno del mese
successivo a quello del rilascio.
3. Il dipendente può revocare in qualsiasi
momento la delega rilasciata ai sensi del comma 1 inoltrando la relativa
comunicazione all'amministrazione di appartenenza e all'organizzazione sindacale
interessata. L'effetto della revoca decorre dal primo giorno del mese successivo
a quello di presentazione della stessa.
4. Le trattenute devono essere operate dalle
singole amministrazioni sulle retribuzioni dei dipendenti in base alle deleghe
ricevute e sono versate mensilmente alle organizzazioni sindacali interessate
secondo modalità concordate con l'amministrazione.
5. Le amministrazioni sono tenute, nei confronti
dei terzi, alla segretezza sui nominativi del personale delegante e sui
versamenti effettuati alle organizzazioni sindacali."
Art. 3
1. Nel CCNL stipulato il 6 luglio 1995, dopo l'
art. 14, è aggiunto il seguente art. 14 bis:
Art. 14 bis Periodo di prova
1. Il dipendente assunto in servizio a tempo
indeterminato è soggetto ad un periodo di prova la cui durata è stabilita come
segue:
-due mesi per le qualifiche fino alla quarta;
-sei mesi per le restanti qualifiche.
Possono essere esonerati dal periodo di prova i
dipendenti che lo abbiano già superato nella medesima qualifica e profilo
professionale presso altra amministrazione pubblica.
2. Ai fini del compimento del suddetto periodo di
prova si tiene conto del solo servizio effettivamente prestato.
3. Il periodo di prova è sospeso in caso di
assenza per malattia e negli altri casi espressamente previsti dalla legge o dai
regolamenti vigenti ai sensi dell' art. 72 del decreto legislativo n. 29 del
1993. In caso di malattia il dipendente ha diritto alla conservazione del posto
per un periodo massimo di sei mesi, decorso il quale il rapporto può essere
risolto. In caso di infortunio sul lavoro o malattia derivante da causa di
servizio si applica l' art. 22 del CCNL sottoscritto il 6 luglio 1995.
4. Le assenze riconosciute come causa di
sospensione ai sensi del comma 3, sono soggette allo stesso trattamento
economico previsto per i dipendenti non in prova.
5. Decorsa la metà del periodo di prova ciascuna
delle parti può recedere dal rapporto in qualsiasi momento senza obbligo di
preavviso nè di indennità sostitutiva del preavviso, fatti salvi i casi di
sospensione previsti dal comma 3. Il recesso opera dal momento della
comunicazione alla controparte. Il recesso dell'amministrazione deve essere
motivato.
6. Decorso il periodo di prova senza che il
rapporto di lavoro sia stato risolto, il dipendente si intende confermato in
servizio con il riconoscimento dell'anzianità dal giorno dell'assunzione a
tutti gli effetti.
7. In caso di recesso, la retribuzione viene
corrisposta fino all'ultimo giorno di effettivo servizio compresi i ratei della
tredicesima mensilità ove maturati; spetta altresì al dipendente la
retribuzione corrispondente alle giornate di ferie maturate e non godute.
8. Il periodo di prova non può essere rinnovato o
prorogato alla scadenza.
9. Il dipendente proveniente dalla stessa o da
altra amministrazione del comparto, durante il periodo di prova, ha diritto alla
conservazione del posto senza retribuzione, e in caso di mancato superamento
dello stesso rientra, a domanda, nella qualifica e profilo di provenienza."
Art. 4
1. L' art. 16 del CCNL stipulato in data 6 luglio
1995 per il personale del comparto Regioni-Autonomie locali è così modificato:
- la lettera a) del comma 1 è sostituita dalla
seguente: "a) in sostituzione di personale assente, quando l'assenza
superi i quarantacinque giorni consecutivi, per tutta la durata del restante
periodo di conservazione del posto, compresi i casi di distacco sindacale. Si
prescinde dal limite dei quarantacinque giorni per la sostituzione del
personale dei centri di formazione professionale delle regioni, delle scuole
degli enti locali e del personale degli asili nido, secondo le vigenti
disposizioni, anche regolamentari, nonchè in tutti gli altri casi in cui
sussistano particolari motivi di urgenza."
- la lettera c) del comma 1 è così sostituita:
"c) per assunzioni stagionali, nell'ambito delle vigenti disposizioni;
per particolari punte di attività; per esigenze straordinarie nel limite
massimo di sei mesi; per attività connesse allo svolgimento dei progetti
finalizzati, secondo la disciplina di cui alla legge n. 554/1988, al decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 127/1989, e all' art. 3, comma 4,
del decreto del Presidente della Repubblica n. 268/1987, quando alle stesse
non sia possibile far fronte con il personale in servizio."
- al comma 6 è aggiunto il seguente alinea:
"- in tutti i casi di assunzioni a tempo determinato per esigenze
straordinarie e, in generale, quando per la brevità del rapporto a termine
non sia possibile applicare il disposto dell' art. 14, comma 5, del CCNL
stipulato in data 6 luglio 1995, il contratto è stipulato con riserva di
acquisizione dei documenti prescritti dalla normativa vigente. Nel caso che il
dipendente non li presenti nel termine prescritto o che non risulti in
possesso dei requisiti previsti per l'assunzione il rapporto è risolto con
effetto immediato, salva l'applicazione dell'art. 2126 del codice
civile."
- il comma 8 è così sostituito: "8. Il
termine del contratto a tempo determinato può essere eccezionalmente
prorogato, con il consenso del dipendente, non più di una volta e per un
tempo non superiore alla durata del contratto iniziale, quando la proroga sia
richiesta da esigenze contingibili ed imprevedibili e si riferisca alla stessa
attività lavorativa per la quale il contratto è stato stipulato a tempo
determinato. Il dipendente può essere riassunto a termine dopo un periodo
superiore a quindici ovvero a trenta giorni dalla data di scadenza di un
contratto di durata rispettivamente inferiore o superiore a sei mesi. Al di
fuori di tali ipotesi, e quando si tratti di assunzioni successive a termine
intese ad eludere disposizioni di legge o del presente contratto, la proroga o
il rinnovo del contratto a termine sono nulli."
2. Nel testo dell' art. 47, comma 1, lettera n),
del CCNL stipulato in data 6 luglio 1995, sono soppresse le parole "...,
art. 7, comma 6, legge n. 554 del 1988, ...".
Art. 5
1. Nel titolo III del CCNL stipulato il 6 luglio
1995, dopo il Capo V, è aggiunto il capo VI - Mobilità, con il seguente art.
27 bis:
"Art. 27 bis Accordi di mobilità
1. In applicazione dell' art. 35, comma 8, del
decreto legislativo n. 29/1993, tra le amministrazioni del comparto e le
organizzazioni sindacali, possono essere stipulati accordi per disciplinare la
mobilità dei dipendenti tra le stesse amministrazioni.
2. Gli accordi di mobilità di cui al comma 1,
possono essere stipulati:
-per prevenire la dichiarazione di eccedenza,
favorendo la mobilità volontaria;
-dopo la dichiarazione di eccedenza, per evitare
i trasferimenti di ufficio o la dichiarazione di messa in disponibilità.
3. A decorrere dalla data della richiesta scritta
di una delle parti di cui al comma 1, intesa ad avviare la stipulazione degli
accordi citati, i procedimenti di mobilità di ufficio o di messa in
disponibilità sono sospesi per sessanta giorni. La mobilità a seguito degli
accordi stipulati resta comunque possibile anche dopo tale termine, sino
all'adozione definitiva dei provvedimenti di mobilità di ufficio o di messa in
disponibilità da parte dell'amministrazione, ai sensi delle vigenti
disposizioni.
4. Per la stipulazione degli accordi di mobilità
di cui al comma 1, la delegazione di parte pubblica è composta dai titolari del
potere di rappresentanza di ciascuna delle amministrazioni che vi aderiscono, o
loro delegati, nonchè da rappresentanti dei titolari dei rispettivi uffici
interessati. La delegazione di parte sindacale di ciascuna amministrazione è
composta dalle organizzazioni sindacali individuate dall' art. 6, comma 3, del
CCNL stipulato in data 6 luglio 1995, anche se gli accordi di mobilità sono
stipulati tra regioni o tra enti di regioni diverse.
5. Gli accordi di mobilità stipulati ai sensi dei
commi precedenti, devono contenere le seguenti indicazioni minime:
a) le amministrazioni riceventi ed i posti messi
a disposizione dalle medesime;
b) le amministrazioni cedenti e le posizioni e
profili professionali di personale eventualmente interessato alla mobilità in
previsione della dichiarazione di eccedenza o già dichiarato in esubero;
c) i requisiti culturali e professionali nonchè
le abilitazioni necessarie per legge e le eventuali discipline di
appartenenza, richiesti al personale per l'assegnazione dei posti nelle
amministrazioni riceventi;
d) il termine di scadenza del bando di mobilità;
e) le eventuali attività di riqualificazione ed
addestramento professionale occorrenti;
f) le forme di pubblicità da dare all'accordo
medesimo.
In ogni caso copia dell'accordo di mobilità deve
essere affissa in luogo accessibile a tutti.
6. Gli accordi di mobilità sono sottoscritti dai
titolari del potere di rappresentanza di ciascuna amministrazione interessata, o
loro delegati, e dalle organizzazioni sindacali di cui al comma 4 e sono
sottoposti al controllo preventivo dei competenti organi, ai sensi dell' art.
51, comma 3, del decreto legislativo n. 29 del 1993.
7. La mobilità è disposta nei confronti dei
dipendenti a seguito di adesione scritta degli stessi, da inviare entro quindici
giorni dalla data di pubblicazione del bando di mobilità all'amministrazione di
appartenenza ed a quella di destinazione, unitamente al proprio curriculum.
8. Il dipendente è trasferito entro il
quindicesimo giorno successivo, purchè in possesso dei requisiti richiesti. In
caso di più domande, per i dipendenti inquadrati nelle posizioni funzionali dal
I al VI livello, la scelta avviene mediante compilazione di graduatorie sulla
base dell'anzianità di servizio complessiva nella posizione di appartenenza
nonchè della situazione personale e familiare e della residenza anagrafica. Per
i dipendenti di VII e VIII livello, l'amministrazione di destinazione opera le
proprie scelte motivate sulla base di una valutazione comparata del curriculum
professionale e di anzianità di servizio presentato da ciascun candidato in
relazione al posto da ricoprire.
9. Il rapporto di lavoro continua, senza
interruzioni, con l'amministrazione di destinazione e al dipendente sono
garantite la continuità della posizione pensionistica e previdenziale nonchè
la posizione retributiva maturata in base alle vigenti disposizioni.
10. Ove si tratti di profili dichiarati in esubero
ai sensi delle vigenti disposizioni, la mobilità del dipendente può riguardare
anche posti di profilo professionale diverso da quello di appartenenza - ma
dello stesso livello retributivo - di cui il dipendente possieda i requisiti
previsti per l'accesso mediante concorso ovvero posti di posizione funzionale
inferiore. Dal momento del nuovo inquadramento il dipendente segue la dinamica
retributiva della nuova posizione con riassorbimento del trattamento economico
in godimento, ove superiore, a seguito dei futuri miglioramenti.
11. Le amministrazioni che intendono stipulare
accordi di mobilità possono avvalersi dell'attività di rappresentanza ed
assistenza dell'A.RA.N., ai sensi dell' art. 50, comma 7, del decreto
legislativo n. 29/1993.
12. Le amministrazioni trasmettono gli accordi di
mobilità stipulati ai sensi del presente articolo all'osservatorio di cui all'
art. 11, comma 4, del CCNL stipulato in data 6 luglio 1995."
Art. 6
1. Nel titolo III del CCNL stipulato il 6 luglio
1995, dopo il capo VI, è aggiunto il capo VII - Estinzione del rapporto di
lavoro, con i seguenti articoli 27 ter e 27 quater:
"Art. 27 ter Cause di cessazione del
rapporto di lavoro
1. La cessazione del rapporto di lavoro a tempo
indeterminato, oltre che nei casi di risoluzione già disciplinati negli
articoli 21 , 22 e 25 del CCNL stipulato in data 6 luglio 1995, ha luogo:
a) al compimento del limite massimo di età o al
raggiungimento dell'anzianità massima di servizio previsti dalle norme di
legge o di regolamento applicabili nell'amministrazione;
b) per dimissioni del dipendente;
c) per decesso del dipendente.
Art. 27 quater Obblighi delle parti
1. Nel primo caso di cui alla lettera a) dell'art.
27 ter, la risoluzione del rapporto di lavoro avviene automaticamente al
verificarsi della condizione prevista ed opera dal primo giorno del mese
successivo a quello di compimento dell'età prevista. L'amministrazione comunica
comunque per iscritto l'intervenuta risoluzione del rapporto. Nel secondo caso
di cui alla lettera a) dell'art. 27 ter, l'amministrazione può risolvere il
rapporto senza preavviso, salvo domanda dell'interessato per la permanenza in
servizio oltre l'anzianità massima, da presentarsi almeno un mese prima del
verificarsi della condizione prevista.
2. Nel caso di dimissioni del dipendente, questi
deve darne comunicazione scritta all'amministrazione rispettando i termini di
preavviso."
Art. 7
1. L' art.
39 del CCNL stipulato in data 6 luglio
1995 è sostituito dal seguente:
"1. In tutti i casi in cui il presente
contratto prevede la risoluzione del rapporto con preavviso o con corresponsione
dell'indennità sostitutiva dello stesso, i relativi termini sono fissati come
segue:
- due mesi per dipendenti con anzianità di
servizio fino a cinque anni;
- tre mesi per dipendenti con anzianità di
servizio fino a dieci anni;
- quattro mesi per dipendenti con anzianità di
servizio oltre dieci anni.
2. In caso di dimissioni del dipendente i termini
di cui al comma 1 sono ridotti alla metà.
3. I termini di preavviso decorrono dal primo o
dal sedicesimo giorno di ciascun mese.
4. La parte che risolve il rapporto di lavoro
senza l'osservanza dei termini di cui ai commi 1 e 2 è tenuta a corrispondere
all'altra parte un'indennità pari all'importo della retribuzione spettante per
il periodo di mancato preavviso. L'amministrazione ha diritto di trattenere su
quanto eventualmente dovuto al dipendente, un importo corrispondente alla
retribuzione per il periodo di preavviso da questi non dato, senza pregiudizio
per l'esercizio di altre azioni dirette al recupero del credito.
5. E' in facoltà della parte che riceve la
comunicazione di risoluzione del rapporto di lavoro di risolvere il rapporto
stesso, sia all'inizio, sia durante il periodo di preavviso, con il consenso
dell'altra parte. In tal caso non si applica il comma 4.
6. L'assegnazione delle ferie non può avvenire
durante il periodo di preavviso. Pertanto, in caso di preavviso lavorato si dà
luogo al pagamento sostitutivo delle stesse.
7. Il periodo di preavviso è computato
nell'anzianità a tutti gli effetti.
8. In caso di decesso del dipendente,
l'amministrazione corrisponde agli aventi diritto l'indennità sostitutiva del
preavviso secondo quanto stabilito dall'art. 2122 del Codice civile nonchè una
somma corrispondente ai giorni di ferie maturati e non goduti.
9. L'indennità sostitutiva del preavviso deve
calcolarsi computando la retribuzione fissa e le stesse voci di trattamento
accessorio riconosciute in caso di malattia superiore a quindici giorni secondo
la tabella n. 1 allegata al presente contratto."
Art. 8
1. Nel testo dell' art. 22,
comma 3, del CCNL stipulato in data 6
luglio 1995, sono soppresse le parole " ... e per la risoluzione del
rapporto di lavoro in caso di inabilità permanente.".
2. Nel testo dell' art.
31 del CCNL stipulato in data 6 luglio
1995, sono aggiunti i seguenti commi 6 e 7:
"6. Nel caso in cui il fondo per il
finanziamento del trattamento accessorio calcolato ai sensi del comma 1,
risulti inferiore al fondo per il miglioramento dell'efficienza dei servizi
dell' art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 333 del 1990
previsto per l'anno 1995, esso viene rideterminato sommando al fondo per il
miglioramento dell'efficienza dei servizi del citato art. 5 , previsto per
l'anno 1995, al netto delle economie di gestione, un importo corrispondente al
6% del fondo calcolato in base al comma 1, nonchè le economie di gestione
eventualmente conseguite nell'anno 1995 ai sensi dell' art. 5, comma 3, del
decreto del Presidente della Repubblica n. 333 del 1990.
7. Le amministrazioni del comparto di nuova
istituzione possono determinare le risorse del fondo di cui al comma 1 con i
criteri dell' art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 333 del
1990."
3. L' art. 32,
comma 2, del CCNL stipulato in data 6
luglio 1995 è così sostituito:
"Possono avvalersi della facoltà di cui al
comma 1, gli enti non dissestati e non strutturalmente deficitari secondo le
vigenti disposizioni, e che abbiano realizzato le seguenti innovazioni:
a) attuazione dei princìpi di razionalizzazione
di cui al titolo I del decreto legislativo n. 29 del 1993;
b) ridefinizione delle strutture organizzative e
delle funzioni dirigenziali;
c) rilevazione dei carichi di lavoro, se ad essa
tenute, e rideterminazione delle piante organiche;
d) istituzione e attivazione dei servizi di
controllo interno o dei nuclei di valutazione.".
4. All' art. 36,
comma 6, del CCNL stipulato il 6 luglio
1995è aggiunto il seguente periodo:
"Per il personale delle Camere di commercio,
l'attribuzione dell'indennità avviene alle stesse condizioni di cui al comma 2
ultimo capoverso."
5. All' art.
37 del CCNL stipulato il 6 luglio 1995
è aggiunto il seguente comma 7:
"7. Ai dipendenti che usufruiscono dei
distacchi di cui all' art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 27 ottobre 1994, n. 770, competono la retribuzione tabellare nonchè
tutte le indennità legate alla qualifica spettanti prima del distacco. Agli
stessi dipendenti non sono corrisposti i compensi legati alla produttività o
comunque collegati all'effettivo esercizio delle prestazioni."
6. Al testo del presente CCNL è allegata la
seguente tabella "A" , riguardante l'applicazione della disciplina in
materia di assenze per malattia.
Art. 9
1. Nel CCNL stipulato il 6 luglio 1995, dopo l'
art. 44, è aggiunto il seguente art. 44 bis:
"Art. 44 bis Disposizioni particolari
1. Al personale che già nella vigenza dei
precedenti contratti ne era destinatario, continuano ad applicarsi agli articoli
50 e 55 del decreto del Presidente della Repubblica n. 268 del 1987, nonchè gli
articoli 41 e 42 del decreto del Presidente della Repubblica n. 333 del 1990,
fatto salvo quanto di seguito disposto:
- l' art. 41, comma 3, del decreto del
Presidente della Repubblica n. 333 del 1990 è così sostituito: "il
calendario, sulla base della normativa ministeriale, prevede l'interruzione
per Natale e per Pasqua; in tali periodi e negli altri di chiusura delle
scuole il personale è a disposizione per attività di formazione e
aggiornamento programmate dall'ente o per attività lavorative connesse alla
qualifica funzionale di inquadramento nell'area di appartenenza.";
- l' art. 41, comma 4, e l' art. 42, comma 5,
del decreto del Presidente della Repubblica n. 333 del 1990 sono così
sostituiti: "Del restante monte ore, almeno centoventi ore annue sono da
destinare all'organizzazione del lavoro, alla programmazione didattica, alla
gestione sociale, all'aggiornamento professionale.";
- l' art. 42, comma 4, del decreto del
Presidente della Repubblica n. 333 del 1990 è così sostituito: "Il
calendario prevede l'interruzione per Natale e per Pasqua; in tali periodi e
negli altri di chiusura delle scuole il personale è a disposizione per
attività di formazione e aggiornamento programmate dall'ente o per attività
lavorative connesse alla qualifica funzionale di inquadramento nell'area di
appartenenza.";
Le parti si danno atto che la disciplina del
personale addetto alle istituzioni educative e scolastiche, nonchè del
personale addetto alla formazione professionale, presenta aspetti particolari la
cui definizione avverrà con apposito accordo entro il 31 maggio 1996, in
previsione dell'anno scolastico 1996-1997, tenendo conto di alcune materie
previste dal contratto della scuola che possano essere rilevanti per il
personale interessato.
2. Le province che in applicazione dell' art. 49,
comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 333 del 1990 abbiano
previsto, in relazione al proprio ordinamento, l'istituzione di unità operative
complesse e non abbiano ancora dato integrale attuazione al disposto dello
stesso articolo, possono tuttora darvi applicazione anche ai fini
dell'inquadramento del relativo personale.
3. Fino alla revisione dell'ordinamento prevista
dall' art. 42, il livello economico differenziato di cui agli articoli 35 e 36
del decreto del Presidente della Repubblica n. 333 del 1990, può essere
attribuito anche al personale individuato dall' art. 34, comma 1, dello stesso
decreto del Presidente della Repubblica. Tale personale concorre a determinare
la percentuale di cui all' art. 35, comma 4, del decreto del Presidente della
Repubblica n. 333/1990. In conformità a quanto previsto dall' art. 37, comma 5,
gli importi dei livelli economici differenziati, anche di nuova attribuzione,
restano confermati nei valori previsti dalla previgente disciplina, senza tener
conto degli incrementi stipendiali derivanti dall'applicazione dell' art. 29.
4. Ai sensi dell' art. 5 del decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri n. 593 del 1993, il CCNL del personale del
comparto Regioni-Autonomie locali si applica anche alle Istituzioni pubbliche di
assistenza e beneficenza (I.P.A.B.) che non siano state individuate dalle
regioni come svolgenti prevalente attività sanitaria. La commissione di cui
all' art. 42 verificherà la situazione dei profili sanitari operanti presso le
IPAB e presso le altre eventuali strutture degli Enti locali in rapporto ai
corrispondenti profili del Servizio sanitario nazionale.
5. Si conferma la piena vigenza, nel comparto,
dell' art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 347 del 1983 e
dell' art. 68 del decreto del Presidente della Repubblica n. 268 del 1987."
Art. 10
1. Le disposizioni contenute nell'art. 4, comma 1,
secondo e quarto alinea, e comma 2 , nell'art. 8, commi 2, 3 e 4, nell' art. 9,
comma 1 (nella parte in cui non modifica precedenti disposizioni), commi 2 , 3,
4 e 5 , hanno effetto dalla mezzanotte del 6 luglio 1995. Tutte le altre
disposizioni del presente contratto hanno effetto dalla data della sua
sottoscrizione.
2. In relazione alle materie disciplinate nei
precedenti articoli, ad integrazione di quanto previsto nell' art. 47 del CCNL
del 6 luglio 1995, sono inapplicabili, le seguenti disposizioni:
- art. 18 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 333 del 1990 (contributi sindacali);
- art. 25 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 347 del 1983 (periodo di prova);
- art. 124 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 3 del 1957 (dimissioni).
TABELLA "A"
ASSENZE PER MALATTIA - ESEMPI PRATICI
1. Applicazione dell' art. 21, comma 1 .
1.1. Si supponga che un dipendente, dopo il 6
luglio 1995, si assenti per malattia secondo il seguente schema:
- dal 10 settembre 1995 al 10 novembre 1995 (due
mesi);
- dal 15 gennaio 1996 al 15 novembre 1996 (dieci
mesi);
- dal 20 luglio 1998 al 20 febbraio 1999 (sette
mesi - ultimo episodio morboso).
Per stabilire se e quando sarà superato il
cosiddetto "periodo di comporto" è necessario:
-sommare le assenze intervenute nei tre anni
precedenti la nuova malattia;
-sommare a tali assenze quelle dell'ultimo
episodio morboso.
Applicando tali regole si ha:
- totale assenze effettuate dal 19 luglio 1995
al 19 luglio 1998: dodici mesi
- ultimo episodio morboso: sette mesi
- totale: diciannoove mesi
Al 20 gennaio 1999 il dipendente avrà totalizzato
18 mesi di assenza. Dal 21 gennaio 1999 egli avrà quindi superato il periodo
massimo consentito di assenza retribuita (salva la possibilità di fruire di un
ulteriore periodo di assenza non retribuita di diciotto mesi).
1.2. Si supponga ora che il Dirigente si assenti
secondo il seguente schema:
- dal 10 settembre 1995 al 10 novembre 1995 (due
mesi);
- dal 15 gennaio 1996 al 15 novembre 1996 (dieci
mesi);
- dal 20 dicembre 1997 al 20 giugno 1998 (sei
mesi);
- dal 20 dicembre 1999 al 20 gennaio 2000 (un
mese - ultimo episodio morboso).
Applicando le regole illustrate nel punto 1.1. si
può verificare che il dipendente ha ancora diritto alla conservazione del posto
con retribuzione per un periodo di undici mesi (salva la possibilità di fruire
di un ulteriore periodo di assenza non retribuita di diciotto mesi).
Infatti:
- totale assenze effettuate dal 19 dicembre 1996
al 19 dicembre 1999: sei mesi
- ultimo episodio morboso: un mese
- totale: sette mesi
Al 20 giugno 1998 il dipendente completa, ma non
supera, il periodo consentito; successivamente egli non effettua assenze fino al
20 dicembre 1999, con la conseguenza che al fine del computo dei tre anni si
dovrà andare a ritroso fino al 19 dicembre 1996, senza tener conto delle
assenze precedenti tale ultima data. Al 20 gennaio 1999 egli avrà totalizzato
solo sette mesi di assenza.
2. Applicazione dell' art. 21, comma 7 -
Trattamento economico.
2.1. Per stabilire il tipo di trattamento
economico da applicare al caso concreto è innanzitutto necessario stabilire,
secondo le regole illustrate nel punto 1, quante assenze sono state effettuate
negli ultimi tre anni e sommare a queste ultime quelle del nuovo episodio
morboso. Fatto questo si tratta di applicare meccanicamente quanto stabilito nel
comma 7, dell'art. 21 e, fino alla scadenza del contratto, nel comma 15 dello
stesso articolo. Per stare agli esempi fatti nel punto 1, il dipendente avrà
diritto al seguente trattamento economico:
Caso illustrato nel punto 1.1.:
- dal 10 settembre 1995 al 10 novembre 1995 (due
mesi) - Intera retribuzione;
- dal 15 gennaio 1996 al 15 novembre 1996 (dieci
mesi) - Intera retribuzione fino al 15 agosto 1996; 90% della retribuzione
fino al 15 novembre 1996;
- dal 20 luglio 1998 al 20 febbraio 1999 (sette
mesi) - 50% della retribuzione fino al 20 gennaio 1999.
Dal 21 gennaio 1999 l'assenza non è retribuita
(questo a prescindere dall'eventuale richiesta fatta ai sensi del comma 2,
dell'art. 21).
Caso illustrato nel punto 1.2.:
- dal 10 settembre 1995 al 10 novembre 1995 (due
mesi) - Intera retribuzione;
- dal 15 gennaio 1996 al 15 novembre 1996 (dieci
mesi) - Intera retribuzione fino al 15 agosto 1996; 90% della retribuzione
fino al 15 novembre 1996;
- dal 20 dicembre 1997 al 20 giugno 1998 (sei
mesi) - 50% della retribuzione;
- dal 20 dicembre 1999 al 20 gennaio 2000 (un
mese) - 100% della retribuzione.
N.B. Trattandosi di assenze di lunga durata, in
entrambi i casi esemplificati, durante i periodi di retribuzione intera deve
essere corrisposto anche il trattamento economico accessorio come determinato
nella tabella n. 1 allegata al CCNL stipulato in data 6 luglio 1995. A
prescindere dalla durata della malattia, viene sempre corrisposto l'assegno per
il nucleo familiare. Inoltre, come già precisato, fino alla scadenza del
contratto trova applicazione l' art. 21, comma 15, ultimo capoverso.
3. Applicazione dell' art. 21, ultimo comma -
Fase transitoria.
Il nuovo regime si applica solo alle assenze
iniziate dopo la data di stipulazione del contratto (6 luglio 1995) o a quelle
che, pur iniziate in precedenza, proseguano dopo tale data. In tale ultima
ipotesi, il nuovo regime si applicherà solo alla parte di assenza che prosegue
dopo la data di stipulazione del contratto. Le assenze effettuate in precedenza
sono quindi azzerate; delle stesse non si dovrà mai tener conto, nè ai fini
della determinazione del periodo di conservazione del posto, nè ai fini della
determinazione del trattamento economico. é quindi di tutta evidenza che il
nuovo sistema potrà funzionare a pieno solo dopo tre anni dalla data di
stipulazione del contratto (6 luglio 1995).
4. Assenze per malattia nel rapporto a tempo
determinato
4.1. Periodo di conservazione del posto.
Coincide con la durata del contratto, ma non può
in nessun caso essere superiore a quello stabilito per il personale a tempo
indeterminato dall'art. 21, commi 1 e 2. Il rapporto di lavoro, inoltre, cessa
comunque allo scadere del termine fissato nel contratto.
Un dipendente assunto a tempo determinato per sei
mesi, ad esempio, avrà diritto, al massimo, alla conservazione del posto per
sei mesi. Se però egli si ammala, dopo quattro mesi dall'inizio del rapporto
avrà diritto alla conservazione del posto solo per i restanti due mesi.
4.2. Trattamento economico delle assenze.
4.2.1. Determinazione del periodo massimo
retribuibile e relativo trattamento - Regola generale.
Si deve verificare, in base alla previsione dell'
art. 5 della legge n. 638/1983, richiamato nel testo dell' art. 16 del CCNL,
qual'è il periodo lavorato nei dodici mesi precedenti l'insorgenza della
malattia. Tale periodo è quello massimo retribuibile.
Se il dipendente si ammala il 15 dicembre 1996, ad
esempio, bisogna verificare per quanti giorni ha lavorato dal 15 dicembre 1995
fino al 14 dicembre 1996. Vanno dunque computati anche i periodi di lavoro
relativi al rapporto in corso. Tale operazione va ripetuta in occasione di ogni
nuovo evento morboso. Il periodo massimo retribuibile varia quindi nel corso del
rapporto.
Ai fini della quantificazione del trattamento
economico da corrispondere nell'ambito del periodo massimo retribuibile bisogna
rispettare la proporzione valida per il personale con rapporto a tempo
indeterminato in virtù della quale: nove mesi su diciotto (e cioè la metà del
periodo massimo retribuibile) sono retribuiti per intero, tre mesi su diciotto
(e cioè un sesto) sono retribuiti al 90% e sei mesi su diciotto (e cioè due
sesti) al 50% (o ai due terzi per chi applicava il decreto del Presidente della
Repubblica n. 347/83).
Si consideri il seguente esempio: dipendente che
nei dodici mesi precedenti la nuova malattia ha lavorato per sei mesi e si
assenti per centoventi giorni;
- il periodo massimo retribuibile sarà di sei
mesi; di questi sei mesi (centottanta giorni), novanta giorni (la metà)
potranno essere retribuiti al 100%; trenta giorni (un sesto) al 90%; sessanta
giorni (due sesti) al 50% (o ai due terzi per chi applicava il decreto del
Presidente della Repubblica n. 347/83).
L'assenza di centoventi giorni del dipendente sarà
dunque retribuita al 100% per i primi novanta giorni, mentre i restanti trenta
giorni saranno retribuiti al 90%.
Se l'assenza fosse stata di centonovanta giorni
(dieci giorni in più del massimo retribuibile) sarebbe stata retribuita nel
modo seguente:
- novanta giorni al 100%;
- trenta giorni al 90%;
- sessanta giorni al 50% (o ai due terzi per chi
applicava il decreto del Presidente della Repubblica n. 347/83);
- dieci giorni senza retribuzione. Quando
l'assenza supera il periodo massimo retribuibile essa non può, infatti,
essere retribuita.
Si ricordi inoltre che nessun trattamento
economico di malattia può essere corrisposto dopo la scadenza del contratto a
termine.
N.B. - Negli esempi fatti si è ipotizzato, per
comodità espositiva, che il dipendente effettui un'unica assenza di lunga
durata, ma naturalmente, per stabilire quale sia, nell'ambito del periodo
massimo retribuibile, il trattamento economico spettante per l'ultimo episodio
morboso, si dovranno sommare all'ultima assenza anche tutte quelle
precedentemente intervenute (in costanza di rapporto).
4.2.2. Periodo massimo retribuibile inferiore a
quattro mesi ma superiore a un mese.
Nel caso che il dipendente abbia lavorato, nei
dodici mesi precedenti l'ultimo episodio morboso, per un periodo inferiore a
quattro mesi ma superiore a un mese (v. punto successivo), la proporzione sopra
illustrata deve essere corretta, perchè il CCNL prevede che, nell'ambito del
periodo massimo retribuibile, due mesi sono retribuiti al 100% (si noti che la
metà di quattro mesi è esattamente sessanta giorni).
Chi ha lavorato solo tre mesi, ad esempio, avrà
diritto ad un periodo massimo retribuibile di novanta giorni di cui sessanta
giorni da retribuire al 100%, dieci giorni da retribuire al 90% e venti giorni
da retribuire al 50%.
In quest'ultimo caso, infatti, se si applicasse la
proporzione illustrata nel punto 4.2.1. avremmo:
- quarantacinque giorni (la metà del massimo)
da retribuire al 100%;
- quindici giorni (un sesto) da retribuire al
90%;
- trenta giorni (due sesti) da retribuire al 50%
(o ai 2/3 per chi applicava il decreto del Presidente della Repubblica n. 347
del 1983).
Invece, poiché è stato incrementato di 1/3 il
periodo retribuibile al 100% per passare dai "normali" quarantacinque
giorni, risultanti dall'applicazione della solita proporzione, ai sessanta
previsti dalla norma, occorre ridurre proporzionalmente di un terzo i periodi
retribuibili al 90 e al 50%.
Quindi:
- sessanta giorni (quarantacinque giorni + 1/3)
al 100%;
- dieci giorni (quindici giorni - 1/3) al 90%;
- venti giorni (trenta giorni - 1/3) al 50%.
In un caso del genere, se il lavoratore si assenta
per venti giorni sarà retribuito al 100% per tutta la durata dell'assenza; se
si assenta per settanta giorni sarà retribuito al 100% per i primi sessanta
giorni e al 90% per i successivi dieci giorni; se si assenta per centoventi
giorni sarà retribuito al 100% per i primi sessanta giorni, al 90% per i
successivi dieci e al 50% per ulteriori venti giorni, mentre per gli altri
trenta giorni non sarà retribuito.
4.2.3. Periodo massimo retribuibile garantito.
Nel caso che il dipendente, nei dodici mesi
precedenti la malattia, abbia lavorato per un periodo inferiore al mese, ha
diritto comunque ad un periodo massimo retribuibile di almeno trenta giorni,
perchè così prevede espressamente l' art. 5 della legge n. 638 del 1983.
Nell'ambito di tale periodo le assenze sono sempre retribuite per intero.
In un caso del genere, se il dipendente si ammala
per quaranta giorni, poichè ha diritto alla retribuzione solo per trenta
giorni, i primi trenta giorni di assenza sono pagati al 100%, gli ulteriori
dieci giorni sono senza retribuzione.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA
ARAN e CGIL - CISL - UIL dellle Autonomie locali
ribadiscono la volontà di perseguire gli obiettovo contenuti nell' art. 42 del
CCNL relativi ai percorsi professionali e di carriera nell'ambito del nuovo
ordinamento.
Il confronto, da ripetere il 21.2.1996, dovrà
dedicare attenzione prioritaria alla verifica della possibità di pervenire ad
intese relative a percorsi di carriera dei dipendenti che, nell'ambito della
vigente disciplina contrattuale - sulla base anche degli elementi forniti dalla
sperimentazione in atto - realizzino il riconoscimento e la valorizzazione della
crescita professionale derivata dalla formazione e dall'esperienza acquisita
all'interno delle amministrazioni favorendo i progetti di ridefinizione delle
piante organiche in vista di una ottimizzazione della gestione delle risorse
umane.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA
Le parti negoziali conocordano che in riferimento
al contenuto dell' art. 9, comma 1, primo, secondo e terzo alinea, del presente
contratto è fatta salva la disciplina degli accordi già sottoscritti.
DICHIARAZIONE A VERBALE
CGIL/FP, CISL/FILSEL, UIL Enti Locali confermano
che il contenuto del comma 2 dell'art. 9 del presente contratto corrisponde a
quanto espresso dalle oo.ss. e dagli Enti e i particolare che:
- le province possono, in modo autonomo,
determinare quante unità operative complesse istituire tuttora con la
conseguente preposizione, ad ognuna di esse, del Segretario Economo che vi
presta servizio.
Roma, 15.2.1996
Firme: CGIL/FP, CISL/FILSEL, UIL Enti Locali
DICHIARAZIONE A VERBALE
Nell'ambito dell'accordo sulla nuova disciplina
del personale addetto alle istituzioni educative e scolastiche ed alla
formazione professionale, da definire entro il 31/05/1996 e sulla base della
consultazione delle lavoratrici e dei lavoratori interessate/i, sarà oggetto di
riesame e sistemazione organica l'insieme delle norme e discipline contenute nei
precedenti DD.PP.RR. contrattuali nonché quanto previsto dall' art. 9 del
presente accordo.
Roma, 15.2.1996
CGIL/FP, CISL/FILSEL, UIL Enti Locali
Firme: CGIL/FP, CISL/FILSEL, UIL Enti Locali