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IPOTESI
DI ACCORDO |
Il giorno 7.12.2004, alle ore
12,00 ha avuto luogo l'incontro tra l'Agenzia per la Rappresentanza Negoziale
delle Pubbliche Amministrazioni e le Confederazioni ed Organizzazioni sindacali
rappresentative nelle persone:
ARAN:
nella persona del Presidente
Avv. Guido Fantoni firmato
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Organizzazioni Sindacali |
Confederazioni Sindacali |
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CGIL FP |
firmato |
CGIL |
firmato |
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CISL FPS |
firmato |
CISL |
firmato |
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UIL/FPL |
firmato |
UIL |
firmato |
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Coordinamento
Sindacale |
firmato |
CISAL |
firmato |
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DICCAP
- DIPARTIMENTO ENTI LOCALI CAMERE DI COMMERCIO - POLIZIA MUNICIPALE ("Snalcc-Fenal-Sulpm") |
firmato |
USAE |
firmato |
Al termine della riunione,
le parti stipulano l'allegata ipotesi di accordo concernente l'istituzione del
Fondo Nazionale di Pensione Complementare per i lavoratori dei comparti delle
Regioni, delle Autonomie Locali e del Servizio Sanitario Nazionale
ACCORDO
PER L'ISTITUZIONE DEL
FONDO NAZIONALE PENSIONE
COMPLEMENTARE PER I LAVORATORI DEI
COMPARTI DELLE REGIONI E
DELLE AUTONOMIE LOCALI E DEL
SERVIZIO SANITARIO
NAZIONALE
PREMESSA
comparto del personale delle Regioni ed Autonomie Locali
le parti concordano
di istituire una forma
pensionistica complementare, a contribuzione definita ed a capitalizzazione
individuale, da attuare mediante costituzione del Fondo Nazionale Pensione
Complementare per i lavoratori di cui ai CCNL citati, di seguito denominato
Fondo per brevità di dizione. Il fondo è alimentato dai contributi stabiliti
dal presente accordo e da quelli eventualmente fissati da successivi contratti
collettivi nazionali di lavoro.
I contenuti del presente
accordo istitutivo devono essere recepiti nello statuto dell'istituendo Fondo
unitamente ad ogni altro aspetto disciplinato dalla normativa vigente o da
delibere della Commissione di vigilanza sui fondi pensione in materia
statutaria.
Art. 1
Costituzione
1. Il Fondo è costituito ai
sensi dell'articolo 12 e seguenti del codice civile e del decreto
legislativo 21 aprile 1993, n. 124 e successive modificazioni ed integrazioni,
di seguito indicato per brevità Decreto.
2. Il Fondo è disciplinato
dallo statuto e dal regolamento elettorale.
Art. 2
Destinatari
1. Sono destinatari delle
prestazioni del Fondo i lavoratori dipendenti ai quali si applicano i CCNL
sottoscritti dalle Organizzazioni Sindacali e dall'ARAN per il Comparto delle
Regioni e delle Autonomie Locali e della relativa area dirigenziale, con
esclusione dei segretari comunali e provinciali, e per il comparto
del Servizio Sanitario Nazionale, assunti con una delle seguenti
tipologie di contratto:
2. I lavoratori, come
identificati al comma 1, a seguito dell'adesione volontaria, al fondo acquistano
il titolo di "Associato".
3. Possono, altresì,
essere destinatari delle prestazioni del Fondo:
a. i
lavoratori, così come identificati al precedente comma 1, appartenenti ai
seguenti settori affini: personale dipendente dalle case di cura private e
personale dipendente delle strutture ospedaliere gestite da Enti religiosi,
personale dei servizi esternalizzati secondo l'ordinamento vigente, a condizione
che vengano stipulati dalle competenti organizzazioni sindacali appositi accordi
nei rispettivi ambiti contrattuali per disciplinare l'adesione da parte dei
lavoratori interessati. L'adesione deve essere deliberata per conformità dal
Consiglio di Amministrazione del Fondo;
b. i lavoratori, così come
identificati al precedente comma 1, dipendenti delle Organizzazioni
sindacali firmatarie del presente accordo ovvero dei contratti collettivi
nazionali di lavoro di cui al comma 1, compresi i dipendenti in aspettativa
sindacale ai sensi dell'articolo 31 della legge 20 maggio 1970, n. 300, operanti
presso le predette Organizzazioni firmatarie, alle quali competeranno i
correlativi oneri contrattuali, sulla base delle specifiche disposizioni che
disciplinano il rapporto di lavoro con le suddette Organizzazioni.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA
Le parti si danno
reciprocamente atto che l'area dei destinatari del presente Accordo comprenderà
anche i segretari comunali e provinciali e i dirigenti dei ruoli sanitario,
professionale, tecnico ed amministrativo della Servizio Sanitario Nazionale, i
quali potranno aderire al Fondo una volta perfezionate le dichiarazioni di
volontà di adesione e le procedure contrattuali che li riguardano, in
particolare per il reperimento delle risorse, secondo gli indirizzi formulati
dal Comitato di settore.
Art. 3
Associati
1. Sono associati al fondo:
a. i
destinatari in possesso dei requisiti di partecipazione di cui all'articolo 2,
che abbiano sottoscritto la domanda di adesione volontaria, di seguito
denominati "lavoratori associati";
b. gli enti e le aziende dei
comparti delle Regioni e delle Autonomie Locali e della Sanità, di seguito
denominati Amministrazioni, che abbiano alle loro dipendenze lavoratori
associati al Fondo;
c. i percettori di
prestazioni pensionistiche complementari a carico del Fondo, di seguito
denominati "pensionati".
Art. 4
Organi del Fondo
1. Sono organi del Fondo:
Art. 5
Assemblea dei delegati
1. L'Assemblea è costituita,
nel rispetto del criterio di partecipazione paritetica, da 60 (sessanta)
delegati, per metà in rappresentanza dei lavoratori associati, eletti da questi
ultimi secondo le modalità stabilite dal regolamento elettorale, e per metà,
in rappresentanza delle amministrazioni, designati secondo le modalità
stabilite da apposito atto normativo del Governo.
2. L'elezione dei
rappresentanti dei lavoratori avviene sulla base di liste presentate secondo le
modalità stabilite dal regolamento elettorale.
3. Le elezioni per
l'insediamento della prima Assemblea sono indette al raggiungimento del numero
di 30.000 (trentamila) adesioni al Fondo.
Art. 6
Il Consiglio di
Amministrazione
1. Il Consiglio di
Amministrazione è costituito da 18 (diciotto) componenti in possesso dei
requisiti di onorabilità e professionalità previsti dalle vigenti
disposizioni.
2. In attuazione del
principio di pariteticità, i delegati rappresentanti dei lavoratori e i
delegati rappresentanti delle Amministrazioni in seno all'Assemblea
provvedono, disgiuntamente,
alla elezione dei rispettivi n. 9 (nove) consiglieri componenti il Consiglio di
Amministrazione.
3. Le liste per le elezioni
di cui al comma 2, composte da un numero di candidati superiore al numero di
consiglieri da eleggere, possono essere presentate:
a. per
la elezione dei consiglieri in rappresentanza dei lavoratori secondo la
disciplina dell'apposito regolamento elettorale;
b. per la elezione dei
consiglieri in rappresentanza delle Amministrazioni secondo le modalità
stabilite dall'apposito atto normativo del Governo di cui all'art. 5, comma 1.
4. Qualora uno o più
componenti del Consiglio di Amministrazione siano eletti tra i delegati
dell'assemblea, gli stessi decadono dall'assemblea medesima al momento della
loro nomina.
5. Qualora, nel corso del
mandato, uno o più componenti del Consiglio di amministrazione rappresentanti
delle Amministrazioni vengano a cessare dall'incarico, per qualsiasi motivo,
subentra il primo dei non eletti della lista che ha espresso il consigliere.
Quando non sia possibile la sostituzione con il primo dei non eletti, il nuovo
consigliere in rappresentanza delle Amministrazione viene designato nel rispetto
delle modalità stabilite nell'apposito atto normativo del Governo di cui
all'art. 5, comma 1.
Art. 7
Presidente e Vice
Presidente
1. Il Presidente ed il Vice
Presidente sono eletti dal Consiglio di Amministrazione rispettivamente ed
alternativamente tra i membri del Consiglio rappresentanti le Amministrazioni e
tra i membri del Consiglio rappresentanti i lavoratori associati al Fondo.
Art. 8
Collegio dei Revisori
Contabili
1. Il Collegio dei Revisori
Contabili è composto da 4 (quattro) componenti effettivi e 2 (due) supplenti.
2. In
attuazione del principio di pariteticità, i delegati rappresentanti dei
lavoratori e i delegati rappresentanti delle Amministrazioni in seno
all'Assemblea provvedono, disgiuntamente, alla elezione dei rispettivi n. 2
(due) componenti effettivi e del rispettivo componente supplente, del collegio
dei revisori contabili.
3. Per la elezione di cui al
comma 2, si procede mediante liste presentate disgiuntamente con le stesse
modalità previste dall'art. 6, comma 3. Ciascuna lista contiene i nomi di
almeno due revisori contabili effettivi e almeno di un revisore contabile
supplente.
4. Tutti i componenti il
Collegio dei Revisori Contabili devono essere in possesso dei requisiti di
onorabilità di cui all'articolo 4, comma 1 del Decreto del Ministro del Lavoro
n. 211/97 e successive modifiche ed integrazioni e devono essere iscritti al
registro dei Revisori Contabili istituito presso il Ministero della Giustizia.
5. Il Collegio dei Revisori
Contabili nomina al proprio interno il Presidente, nell'ambito della
rappresentanza che non ha espresso il Presidente del Consiglio di
Amministrazione.
Art. 9
Impiego delle risorse
1. Il patrimonio del Fondo è
integralmente affidato in gestione, sulla base di apposite convenzioni, a
soggetti abilitati a svolgere l'attività di gestione ai sensi dell'articolo 6
del Decreto.
2. Le convenzioni di gestione
indicano le linee di indirizzo dell'attività, le modalità con le quali esse
possono essere modificate, nonché i termini e le modalità con i quali è
esercitata la facoltà di recesso dalla convenzione medesima, qualora se ne
ravvisi la necessità.
3. E' in facoltà del
Consiglio di Amministrazione realizzare un assetto di gestione delle risorse
finanziarie atte a produrre un unico tasso di rendimento (gestione monocomparto)
ovvero differenziando i profili di rischio e di rendimento in funzione delle
diverse esigenze degli iscritti (gestione pluricomparto).
4. Per il primo esercizio a
partire dall'avvio del Fondo è attuata una gestione monocomparto, salva diversa
decisione degli organi statutari. Per gli esercizi successivi, dopo le opportune
verifiche, il Consiglio di Amministrazione propone all'Assemblea le modifiche
statutarie finalizzate ad attuare un eventuale diverso assetto di gestione.
Art. 10
Conflitti d'interesse
1. Ai sensi dell'articolo 6,
comma 4 quinquies, lettera c), del Decreto e successive modificazioni ed
integrazioni, lo statuto del Fondo definisce le norme da osservare in materia di
conflitti di interesse, avuto riguardo alle fattispecie individuate come rilevanti
dal Decreto del Ministro del Tesoro n. 703/96 emanato in attuazione della norma
di cui sopra.
Art.11
Posizioni organizzative e
tempo parziale
1. L'obbligo contributivo in
capo ai lavoratori ed in capo alle rispettive Amministrazioni sorge in
conseguenza dell'adesione al Fondo da parte del lavoratore su base volontaria.
Non è, quindi, dovuto ai lavoratori alcun trattamento retributivo sostitutivo o
alternativo, anche di diversa natura, sia collettivo che individuale, in assenza
di adesione al Fondo o in caso di perdita della qualifica di associato.
2. La contribuzione dovuta al Fondo da parte delle Amministrazioni è pari all'1% degli elementi retributivi considerati utili ai fini del Trattamento di Fine Rapporto e fissati:
a) per il
comparto Regioni ed Autonomie Locali: dall'art. 49 del CCNL successivo a quello
dell'1/04/1999 – sottoscritto il 14 settembre 2000 – ed eventuali successive
modifiche ed integrazioni;
b) per il comparto Sanità:
dall'art. 46 del CCNL integrativo del CCNL stipulato il 7 aprile 1999 -
sottoscritto il 20 settembre 2001 – ed eventuali successive modifiche ed
integrazioni;
c) per i dirigenti del
comparto Regioni ed Autonomie Locali: dall'art.11 del CCNL sottoscritto in data
12 febbraio 2001 per il biennio economico 2000 – 2001 e dall'art. 4
dell'Accordo Quadro Nazionale in materia di Trattamento di Fine Rapporto di
lavoro e di previdenza complementare per i dipendenti pubblici – sottoscritto
il 29 luglio 1999 - ed eventuali successive modifiche ed integrazioni.
Eventuali
voci retributive ulteriori, utili ai fini del trattamento di fine rapporto,
possono essere definite tra le parti in sede di rinnovi contrattuali, di
comparto o area dirigenziale.
3. La contribuzione destinata
al Fondo dai lavoratori è pari all'1% degli elementi retributivi
indicati nel precedente comma 2.
4. Sono altresì
contabilizzate dall'INPDAP:
a) la
quota del 2% della retribuzione utile al calcolo del TFR dei dipendenti già
occupati al 31.12.95 e di quelli assunti nel periodo dal 1.1.96 al 31.12.2000;
b) l'1,5% della base
contributiva di riferimento del trattamento di fine servizio secondo le modalità
previste dall'art.2, commi 4 e 5 del DPCM 20.12.1999;
c) per i lavoratori assunti
dal 1.1.2001 il 100% dell'accantonamento TFR maturato nell'anno.
Nei casi nei quali è
prevista l'erogazione diretta del TFR da parte delle Amministrazioni, queste
provvedono direttamente agli adempimenti di cui alle lettere a) e c).
5. La contribuzione di cui ai
commi 2 e 3, sempre a condizione di pariteticità, è versata, secondo modalità
definite dal Consiglio di amministrazione, anche in caso di sospensione della
prestazione lavorativa dovuta ad una delle cause espressamente previste dalle
fonti legislative e contrattuali vigenti, cui sia comunque correlata la
percezione di un trattamento economico anche se in misura ridotta.
6. E' prevista la facoltà
del lavoratore associato al Fondo di effettuare versamenti aggiuntivi, rispetto
a quelli previsti dal presente articolo, alle condizioni stabilite dallo statuto
del Fondo e dal Consiglio di Amministrazione, fermo restando i contributi a
carico delle Amministrazioni così come indicato dalla clausola contrattuale.
7. In caso di omesso o
ritardato versamento, anche parziale, dei contributi contrattualmente dovuti, si
applicano le sanzioni stabilite dallo statuto e dalle norme indicate dal
Consiglio di Amministrazione.
8. In relazione ai tassi di
effettiva crescita degli assicurati le parti istitutive si incontreranno per
verificare la congruità delle disponibilità finanziarie ed assumere le
conseguenti determinazioni atte ad assicurare l'equilibrio finanziario.
9. Le Amministrazioni
comunicano al lavoratore, tramite espressa indicazione sul cedolino dello
stipendio, l'entità delle trattenute a suo carico.
10. Ai fini dello svolgimento
delle attività e degli adempimenti a carico dell'INPDAP in materia di
previdenza complementare, le modalità di comunicazione e di fornitura dei dati
informativi occorrenti (anagrafici, retributivi, contributivi) sono definite
dagli organi del Fondo d'intesa con l'Istituto previdenziale.
Art. 12
Adesione e permanenza nel
Fondo
1. I Lavoratori aderiscono al
Fondo per libera scelta individuale con le modalità previste dallo statuto.
2. L'adesione deve comunque
essere preceduta dalla consegna al lavoratore di una scheda informativa
contenente le indicazioni previste dalla normativa vigente in materia ed
approvata dalla Commissione di vigilanza sui fondi pensione.
3. In caso di sospensione del
rapporto di lavoro senza diritto alla corresponsione della retribuzione permane
la condizione di associato, ma sono sospese le contribuzioni al Fondo. Eventuali
contribuzioni volontarie del lavoratore possono essere consentite secondo le
modalità stabilite dal Consiglio di Amministrazione.
4. In caso di sospensione
della prestazione lavorativa, con fruizione anche parziale della retribuzione,
permane la condizione di associato e l'obbligo secondo le modalità previste dal
precedente articolo 11, comma 5.
Art. 13
Cessazione dell'obbligo di
contribuzione e trasferimenti
1. L'obbligo di contribuzione
al Fondo a carico dell'Amministrazione e del lavoratore associato cessa a
seguito della risoluzione del rapporto di lavoro, fatta salva la contribuzione
volontaria del lavoratore di cui all'art.12, comma 3.
2. Il lavoratore ha la facoltà
di disporre unilateralmente, mediante presentazione di apposita domanda, la
cessazione dell'obbligo di versare i contributi a suo carico, ferma restando la
sussistenza del rapporto associativo con il Fondo. In tal caso si determina
automaticamente la cessazione dell'obbligo contributivo a carico
dell'Amministrazione. Le modalità di esercizio della suddetta facoltà sono
disciplinate nello statuto.
3. Il lavoratore associato,
cessato dal servizio prima del pensionamento, deve comunicare al Fondo la scelta
tra una delle seguenti opzioni:
4. In costanza dei requisiti
di partecipazione al Fondo, il lavoratore associato ha facoltà di chiedere il
trasferimento dell'intera posizione individuale presso altro fondo pensione
complementare non istituito tramite contrattazione, non prima di avere maturato
almeno 5 anni di associazione al Fondo, limitatamente ai primi cinque anni di
vita del Fondo stesso, e, successivamente a tale termine, non prima di tre anni.
Tale fattispecie determina la cessazione dell'obbligo contributivo a carico del
datore di lavoro e del versamento della quota del TFR.
5. Le richieste di
trasferimento, ai sensi del comma 4, possono
effettuarsi entro il mese di marzo ovvero entro il mese di settembre di ciascun
anno e la relativa contribuzione cessa a decorrere rispettivamente dal l°
luglio dei medesimo anno e dal 1° gennaio dell'anno successivo.
6. Le modalità relative alla
facoltà di cui al precedente comma 5 sono determinate nello statuto del Fondo.
Gli adempimenti relativi a carico del Fondo sono espletati entro il termine
massimo di sei mesi.
Art. 14
Prestazioni
1. Il
Fondo eroga, quando ne ricorrano i presupposti, prestazioni pensionistiche
complementari per vecchiaia o per anzianità.
2. Il diritto alla
prestazione pensionistica per vecchiaia si consegue al compimento dell'età
pensionabile stabilita nel regime pensionistico obbligatorio ed avendo maturato
almeno cinque anni di contribuzione al Fondo.
3. Il diritto alla
prestazione pensionistica per anzianità si consegue al compimento di un'età
inferiore di non più di dieci anni a quella stabilita per la pensione di
vecchiaia nel regime pensionistico obbligatorio ed avendo maturato almeno 15
anni di contribuzione al Fondo. La presente norma trova applicazione anche nei
confronti dei lavoratori associati la cui posizione venga acquisita per
trasferimento da altro fondo pensione complementare, computando, ai fini della
integrazione dei requisiti minimi di permanenza, anche l'anzianità contributiva
maturata presso il fondo di provenienza.
4. In via transitoria, entro
i primi 15 anni dalla autorizzazione all'esercizio dell'attività, i termini di
cui al precedente comma sono ridotti a 5 anni.
5. Il lavoratore associato
che non abbia conseguito i requisiti di accesso alle prestazioni pensionistiche
ha diritto a riscattare la propria posizione individuale maturata presso il
Fondo.
6. Il Fondo provvede
all'erogazione delle prestazioni pensionistiche complementari per vecchiaia o
per anzianità mediante apposite convenzioni con imprese di assicurazione e\o
Enti abilitati dalla legge.
7. Il lavoratore associato
che abbia maturato i requisiti di accesso alle prestazioni pensionistiche per
vecchiaia o per anzianità, ha facoltà di chiedere la liquidazione in forma
capitale della prestazione pensionistica complementare cui ha diritto, nella
percentuale massima prevista dalla normativa vigente.
8. Ai lavoratori associati
che provengano da altri fondi pensione e ai quali sia stata riconosciuta, sulla
base della documentazione prodotta, la qualifica di "vecchi iscritti"
agli effetti di legge, non si applicano le norme di cui ai commi 2, 3 e 5 del
presente articolo. Essi hanno diritto alla liquidazione della prestazione
pensionistica indipendentemente dalla sussistenza dei requisiti di accesso di
cui alle richiamate disposizioni e possono optare per la liquidazione in forma
capitale dell'intero importo maturato sulla propria posizione individuale.
9. In caso di morte del
lavoratore associato prima del pensionamento per vecchiaia, la posizione
individuale viene riscattata dagli aventi diritto indicati dalle disposizioni di
legge vigenti.
10. Trascorsi otto anni di
iscrizione al Fondo l'iscritto può conseguire un'anticipazione dei contributi
accumulati per l'acquisto della prima abitazione per sé o per i figli,
documentato con atto notarile, o per la realizzazione di interventi di recupero
del patrimonio edilizio di cui alle lettere a), b), c) e d) dell'art. 31, comma
1, della legge 5 agosto 1978, n.457, ovvero per eventuali spese sanitarie, per
terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture
pubbliche, con facoltà di reintegrare la propria posizione del Fondo.
11. Le modalità di reintegro
della posizione individuale sono disciplinate da disposizioni del Consiglio di
Amministrazione.
12. Il Fondo non può
concedere o assumere prestiti.
13. Il Fondo può stipulare
convenzioni con una o più compagnie di assicurazione per erogare prestazioni
per invalidità permanente e premorienza.
14. Il Fondo comunica ai
lavoratori, almeno una volta l'anno, i versamenti effettuati in loro favore
dalle Amministrazioni, distinguendo le diverse quote contributive, reali e
virtuali, previste dall'art. 11, comma 2.
Art. 15
Spese per la gestione del
fondo
1. All'atto dell'adesione, il
lavoratore associato è tenuto al versamento di una quota di iscrizione una
tantum nella misura stabilita dal Consiglio di Amministrazione.
2. Per il suo funzionamento
il Fondo sostiene spese relative alla gestione amministrativa e
all'investimento delle risorse finanziarie.
3. Alla copertura degli oneri
della gestione amministrativa, il fondo provvede, in via prioritaria, mediante
l'utilizzo:
a. delle
quote di iscrizione "non impiegate per le spese di avvio e di
amministrazione provvisoria";
b. di una "quota
associativa" ricompresa nella contribuzione, il cui ammontare
è stabilito annualmente dal Consiglio di Amministrazione in sede di
approvazione del bilancio preventivo;
c. degli interessi di mora
versati dalle Amministrazioni in caso di ritardato ed omesso versamento dei
contributi;
d. delle somme provenienti
dall'acquisizione al fondo delle posizioni individuali dei lavoratori associati
deceduti in assenza di beneficiari ex lege;
e. di ogni altra entrata
finalizzata a realizzare l'oggetto sociale di cui il Fondo divenga titolare a
qualsiasi titolo.
4. Gli oneri relativi
all'investimento delle risorse finanziarie, ivi compresi i servizi resi dalla
Banca depositaria, sono addebitati direttamente sul patrimonio del Fondo.
5. La quantificazione degli
oneri della gestione amministrativa del Fondo è determinata di anno in anno con
deliberazione del Consiglio di Amministrazione del Fondo sulla base del
preventivo di spesa e nel rispetto del principio di economicità.
Art.16
Norme transitorie e finali
1. Le Parti firmatarie del
presente accordo si impegnano a predisporre entro 4 mesi lo statuto ed il
regolamento elettorale del Fondo.
2. All'atto della
costituzione del Fondo, le parti istitutive del fondo indicano, ciascuna per il
numero ad essa spettante, i componenti del primo Consiglio di Amministrazione, e
tra questi il Presidente. Le stesse parti, sempre pro quota, indicano anche i
componenti del primo Collegio dei Revisori Contabili. La designazione dei
rappresentanti delle Amministrazioni nel primo Consiglio di Amministrazione e
nel primo Collegio dei Revisori Contabili avviene nel rispetto delle modalità
stabilite nell'apposito atto normativo del Governo.
3. I primi organi di cui al
comma 2 restano in carica fino a quando la prima Assemblea, insediata nel
rispetto di quanto previsto dall'articolo 5, non abbia proceduto alla elezione
del nuovo Consiglio di Amministrazione e del nuovo Collegio dei Revisori
Contabili.
4. Nel rispetto del criterio
di rappresentanza paritetica delle amministrazioni e dei lavoratori, il primo
Consiglio di Amministrazione è composto da n. 18 (diciotto) membri, di cui n. 9
(nove) in rappresentanza delle amministrazioni e n. 9 (nove) in rappresentanza
dei lavoratori.
5. Nel rispetto del medesimo
criterio paritetico di cui al comma 3, il primo Collegio dei Revisori Contabili
è composto da 4 membri (quattro), di cui 2 (due) in rappresentanza delle
Amministrazioni e 2 (due) in rappresentanza dei lavoratori, e 2 (due) supplenti,
anche questi ultimi designati in modo paritetico. Il primo Collegio dei Revisori
nomina, al proprio interno, il Presidente, nell'ambito della rappresentanza che
non ha espresso il Presidente del Consiglio di Amministrazione.
6. Spetta al primo Consiglio
di Amministrazione, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 5, indire le
elezioni per l'insediamento della prima Assemblea al raggiungimento della soglia
di n. 30.000 (trentamila) adesioni al Fondo.
7. Il primo Consiglio di
Amministrazione attua tutti gli adempimenti necessari, espleta tutte le formalità
preliminari alla richiesta di autorizzazione all'esercizio da parte del Fondo e
gestisce tutta la fase relativa alla raccolta delle adesioni.
8. Il primo Consiglio di
Amministrazione gestisce l'attività di promozione, potendo allo scopo
utilizzare le quote per la copertura delle spese di avvio del Fondo di cui
all'articolo 16 del presente accordo, predispone la scheda informativa e la
domanda di adesione da sottoporre all'approvazione della Commissione di
vigilanza sui fondi pensione ed in ogni caso è deputato a svolgere ogni altra
attività prevista dalla delibera COVIP del 22 maggio 2001 e successive.
9. In relazione alla
dichiarazione congiunta delle parti nell'accordo quadro in materia di
trattamento di fine rapporto e di previdenza complementare, l'apporto delle
Amministrazioni al Fondo in mezzi, locali o risorse umane è disciplinato
mediante apposita convenzione con il Fondo stesso tale da agevolare la fase di
avvio di quest'ultimo.
Dichiarazione congiunta n. 1
Nell'ottica
di perseguire la parità di trattamento tra i lavoratori della Pubblica
Amministrazione, le parti concordano sulla opportunità che per sostenere le
adesioni al Fondo nei primi anni di gestione venga riconosciuta, anche ai
dipendenti dei comparti e delle aree dirigenziali destinatarie del presente
accordo, la quota aggiuntiva di incentivazione dell'1% per primo anno e dello
0.5% per il secondo anno.
Nell'ambito dei rispettivi
ruoli e competenze, le parti porranno in essere ogni utile iniziativa per
sollecitare i necessari provvedimenti ed indirizzi.
Le Parti si impegnano ad un
sollecito avvio e conclusione della specifica trattativa in materia, per
l'integrazione del presente Accordo, a seguito del perfezionamento e
formalizzazione dei necessari atti di indirizzo dei Comitati di Settore
interessati.
Le parti si impegnano altresì
ad una verifica per l'adeguamento delle voci retributive che attualmente sono
prese a base di calcolo del TFR alle discipline contrattuali intervenute
successivamente alla loro definizione, secondo gli indirizzi formulati e
formalizzati dai Comitati di settore, nel rispetto delle regole sulle procedure
di contrattazione collettiva di cui al D.Lgs.n.165/2001.
Dichiarazione congiunta n. 2
In
materia di spese di avvio del fondo, le parti prendono atto che sono in atto
iniziative per modificare ed integrare l'emendamento al disegno di legge
finanziaria presentato dal Governo per il 2005, in corso di approvazione, per
estendere alle amministrazioni non statali il finanziamento delle stesse spese
di avvio, di cui all'art. 74 della legge n. 388 del 2000.
Le parti, nel sottolineare la
fondamentale importanza delle iniziative in atto per realizzare il concreto
avvio del fondo ed assicurarne il necessario sostegno nella fase iniziale di
attività, si impegnano ad un sollecito inizio e conclusione della specifica
trattativa in materia, per l'integrazione del presente Accordo, con la
previsione delle spese di avvio, sia a seguito dell'approvazione definitiva
della legge finanziaria per il 2005, sia, eventualmente, mediante la ricerca di
ulteriori modalità comunque utili per la copertura degli oneri.
Dichiarazione di parte sindacale
Tutte le organizzazioni sindacali impegnano il Governo alla emanazione tempestiva degli atti formali di sua competenza di cui all'art.5, comma 1, e 16, comma 2, indispensabili per costituzione e l'avvio dell'attività del fondo.