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SULPM UMBRIA

COMUNICATO

 

LA NUOVA LEGGE REGIONALE SULLA POLIZIA LOCALE

 

Processo verbale delle sedute del Consiglio regionale

 Deliberazione n. 450 del 18 gennaio 2005

OGGETTO: LEGGE REGIONALE - "Disciplina in materia di polizia locale".

 

IL CONSIGLIO REGIONALE

VISTA la proposta di legge di iniziativa dei Consiglieri Modena e Laffranco,

concernente: "Norme in materia di polizia locale" depositata alla Presidenza del

Consiglio regionale in data 21.7.2003 e trasmessa per il parere alla I Commissione

Consiliare permanente in data 22.7 .2003; (ATTO N. 1831);

VISTA la proposta di legge di iniziativa dei Consiglieri Antonini e Bottini,

concernente: "Disciplina in materia di polizia locale", depositata alla Presidenza del

Consiglio regionale in data 4.12.2003 e trasmessa per il parere alla I Commissione

Consiliare permanente in data 4.12.2003 (ATTO N. 1949);

ATTESO che è stato effettuato, in conformità alla procedura prevista dall' art. 23 del

Regolamento Interno, l'esame abbinato dei suddetti atti;

VISTO il parere e udita la relazione della I Commissione Consiliare permanente

illustrata oralmente, ai sensi dell'art. 20, comma 7, del Regolamento Interno, dal

Consigliere Marco Fasolo (ATTO N. 1831-1949/BIS);

UDITI gli interventi dei Consiglieri regionali;

VISTI gli emendamenti presentati in aula ed approvati;

VISTO l'articolo 117 e l'art. 118 della Costituzione;

VISTO il D.Lgs. 28 luglio 1989, n. 271;

VISTO il D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la legge regionale 30 aprile 1990, n. 34,

VISTA la legge regionale 28 febbraio 2000, 13;

VISTA la legge regionale 23 maggio 2001, n. 15;

VISTA la legge regionale 19 giugno 2002, n. 12;

VISTA la legge regionale 24 settembre 2003, n. 18;

VISTA la legge regionale 13 aprile 2004, n. 3;

VISTO lo Statuto regionale;

VISTO il Regolamento interno del Consiglio regionale

 

con votazione separata articolo per articolo, sugli

emendamenti nonché con votazione finale

sull 'intera legge che ha registrato n. 19 voti

favorevoli espressi all'unanimità nei modi di legge

dai 19 consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

di approvare la legge regionale concernente: "Disciplina in materia di polizia

locale", composta di n. 15 articoli nel testo che segue:

Art. 1

(Oggetto e finalità)

1. La presente legge disciplina l'esercizio delle funzioni

di polizia amministrativa locale ai sensi dell' articolo 117,

comma secondo, lettera h), della Costituzione.

2. La presente legge è diretta ad assicurare una gestione

coordinata ed omogenea delle funzioni e dei compiti della

polizia locale, anche al fine di un adeguato controllo del

territorio e di tutela del diritto alla sicurezza dei cittadini.

 

Art. 2

(Funzioni della Regione)

l. Per le finalità di cui all' articolo l, la Giunta regionale:

a) esercita funzioni di coordinamento e indirizzo, nonché

di sostegno alla attività operativa, formazione e

aggiornamento professionale degli appartenenti alla

polizia locale;

b) promuove e incentiva, nell'ambito della disciplina

dettata dalla legge regionale 24 settembre 2003, n. 18,

l'esercizio associato delle funzioni di polizia locale;

c) promuove, sulla base della legislazione statale prevista

dall'articolo 118, terzo comma, della Costituzione,

forme di collaborazione con le forze di polizia dello

Stato, nonché intese interregionali per la realizzazione

di interventi e sistemi informativi integrati in materia

di sicurezza;

d) coordina gli interventi di cui al punto c) con quelli

volti a migliorare la sicurezza delle comunità locali

previsti dalla legge regionale 19 giugno 2002, n. 12;

e) effettua la raccolta e il monitoraggio dei dati inerenti 10

svolgimento delle funzioni delle polizie locali e ne

cura la diffusione;

f) compie attività di ricerca, documentazione ed

informazione in merito alle tematiche inerenti le

funzioni delle polizie locali e dei servizi operativi;

g) definisce, al fine di assicurare l'omogeneità del

servizio su tutto il territorio regionale, gli standard

essenziali che i corpi di polizia locale debbono

possedere in riferimento al rapporto fra la popolazione

residente e il numero degli operatori della polizia

locale;

h) istituisce la Scuola regionale di polizia locale di cui

all'articolo 10 e promuove le opportune intese con gli

enti locali;

i) promuove l'attivazione di un numero telefonico unico

di pronto intervento per la polizia locale.

2. La Regione promuove la stipula di apposite intese tra

le forze di polizia provinciale e le forze di polizia

municipale al fine di realizzare, con le modalità

concordate tra le province stesse ed i comuni interessati,

un esercizio integrato delle funzioni di polizia locale.

3. Per lo svolgimento dei compiti previsti dal comma 1 la

Giunta regionale si avvale del Comitato di cui all'articolo

 

 

Art. 3

(Comitato Tecnico Consulti va della polizia locale)

l. E' istituito il Comitato tecnico consultivo, costituito

con decreto del Presidente della Giunta regionale. Il

Comitato dura in carica per l'intera legislatura.

2. Il Comitato è cosi composto:

a) un dirigente della struttura regionale competente in

materia di polizia locale, con funzioni di presidente;

b) quattro comandanti dei corpi di polizia locale di cui

due ufficiali e due sottoufficiali;

c) due agenti;

d) due esperti in materia di sicurezza urbana.

3. I membri del Comitato di cui alle lett. b), c) e d) del

comma 2 sono nominati dal Consiglio regionale.

4. Il Comitato tecnico consultivo regionale disciplina il

proprio funzionamento con un regolamento interno

approvato a maggioranza dei componenti e trasmesso al

Consiglio regionale.

5. Il Comitato tecnico consultivo regionale ha sede presso

la Giunta regionale.

6. Il Comitato si riunisce almeno due volte all'anno e a

seguito della richiesta di pareri da parte della Giunta

regionale ai sensi dell' articolo 2, nonché su richiesta del

Consiglio regionale per audizioni in merito alle specifiche

funzioni del Comitato e comunque ogni qualvolta ne

ravveda l'opportunità.

7. Ai componenti del Comitato spettano per ogni giornata

di seduta, il rimborso delle spese di viaggio nella misura

prevista per i dipendenti regionali a livello dirigenziale.

 

Art. 4

(Compiti del Comitato)

l. Il Comitato ha compiti di studio, informazione e

consulenza tecnica in materia di polizia locale e formula

proposte alla Giunta regionale per la migliore

organizzazione e il coordinamento dei servizi di Polizia

locale.

2. Il Comitato esprime pareri ai sensi dell'articolo 2,

comma 2 e formula proposte:

a) sulle caratteristiche delle uniformi e dei distintivi del

personale addetto ai servizi di polizia locale;

b) sulle caratteristiche e sulla dotazione dei mezzi e degli

strumenti operativi in dotazione ai corpi e servizi di

polizia locale;

c) sullo svolgimento dei corsi di formazione,

aggiornamento e riqualificazione professionale per gli

addetti alla polizia locale.

 

Art. 5

(Funzioni di polizia locale)

l. I Comuni singoli o associati e le Province esercitano,

nelle materie loro proprie o conferite dalla legislazione

statale e regionale, le funzioni:

a) di polizia amministrativa per l'attività di accertamento,

di prevenzione e repressione degli illeciti

amministrativi derivanti dalla violazione di normative,

leggi, regolamenti e di ordinanze di autorità regionali e

locali. In materia di commercio, i relativi verbali sono

trasmessi alla Camera di Commercio competente;

b) di polizia giudizi aria, ai sensi dell'articolo 12 del

D.Lgs. 28 luglio 1989, n. 271;

c) di polizia stradale ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 30

aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni ed

integrazioni;

d) di polizia tributaria, limitatamente alle attività ispettive

di vigilanza sull' osservanza delle disposizioni relative

ai tributi locali;

e) ausiliarie di pubblica sicurezza, per garantire, in

concorso con le altre forze di polizia dello Stato, la

sicurezza urbana nell'ambito del territorio di

competenza;

f) di informazione, di raccolta di notizie, di accertamento

e rilevazione dati e altri compiti eventualmente previsti

da leggi o regolamenti, a richiesta delle autorità

competenti e degli uffici autorizzati per legge a

richiederli;

g) di soccorso in occasione di pubbliche calamità e

disastri in raccordo con la protezione civile.

2. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma l, i

Comuni singoli o associati e le Province istituiscono corpi

e servizi di polizia locale e con regolamento stabiliscono il

relativo ordinamento e organizzazione, nel rispetto delle

norme della presente legge.

3. Le polizie locali, comunque organizzate, non possono

essere considerate strutture intermedie in un settore

amministrativo o tecnico più ampio, né essere poste alle

dipendenze di un dirigente di settore, di area o di unità

operativa diversa. Salva diversa disposizione del

regolamento del comune, il Comandante è inquadrato

nella categoria apicale dell'ente da cui dipende e deve

appartenere alla polizia locale.

4. Gli addetti alla polizia locale possono essere destinati

solo occasionalmente, in casi di comprovata necessità e

urgenza, a svolgere attività e compiti diversi ,da quelli

previsti dalla presente legge.

 

Art. 6

(Organizzazione dei corpi di polizia provinciale)

l. Le province istituiscono i corpi di polizia provinciale.

2. Il regolamento del corpo determina l'organico,

rapportato, per numero di addetti e competenze, ai compiti

e ai servizi da svolgere sul territorio.

3. Distacchi o comandi temporanei degli addetti sono

ammessi, anche in relazione alle necessità di collegamento

con altre realtà territoriali, previa apposita convenzione tra

gli enti interessati.

4. Il Corpo di polizia provinciale esercita in particolare le

funzioni di polizia ambientale e ittico-venatoria; coopera

con le altre forze di polizia al mantenimento della

sicurezza, nel rispetto delle disposizioni della legislazione

statale.

 

Art. 7

(Organizzazione dei corpi e dei servizi di polizia

municipale}

l. I comuni istituiscono un apposito servizio per

l'esercizio delle funzioni di polizia locale, con la

dotazione di personale, di mezzi e di strutture operative

che assicuri lo svolgimento delle funzioni stesse in

maniera continuativa ed efficace su tutto il territorio

comunale in tutti i giorni dell'anno.

2. Il servizio di polizia municipale si svolge, di norma,

nell'ambito territoriale del comune.

3. Il servizio di polizia municipale, può svolgersi, oltre

che in forma associata tra i Comuni, anche in ambiti

territoriali più ampi di quelli di cui al comma 2, tramite:

a) convenzioni tra comuni;

b) comando o distacco di addetti;

c) servizi di ausilio in caso di eventi straordinari.

4. I comuni nei quali il servizio di polizia municipale è

espletato da almeno sette addetti istituiscono il corpo di

polizia municipale.

5. I corpi di polizia municipale sono composti da:

a) Comandante;

b) Ufficiali;

c) Sottoufficiali;

d) Agenti.

6. Il regolamento del corpo di polizia municipale

stabilisce la dotazione organica sulla base, di norma, di un

addetto ogni 700 abitanti.

 

Art. 8

(Gestione associata)

1. La gestione associata dei servizi e dei corpi di polizia

locale tende a garantire uno svolgimento omogeneo e

coordinato delle relative funzioni su tutto il territorio

regionale. A tale fine il programma di riordino territoriale

di cui all' articolo 2 della legge regionale 24 settembre

2003, n. 18, stabilisce:

a) gli ambiti territoriali ottimali per la gestione associata

dei servizi e dei corpi di polizia locale;

b) i criteri per la concessione di contributi alle diverse

forme di gestione associata.

2. Gli addetti ai servizi di polizia locale esercitati in

forma associata sono inquadrati negli organici dei singoli

Comuni, salva la possibilità dell'inquadramento

nell'organico dell'ente sovracomunale. I rapporti fra il

comandante e i sindaci sono stabiliti dall'atto costitutivo

che regola la forma associativa e che disciplina, altresi, i

rapporti funzionali tra il corpo ed i servizi comunali e tra

tutti gli appartenenti al corpo intercomunale.

 

Art. 9

(Regolamenti di polizia locale)

l. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 7, comma 6,

gli enti locali singoli o associati adottano il regolamento

del corpo o del servizio con il quale stabiliscono

l'organizzazione e la dotazione organica, sulla base dei

seguenti criteri:

a) popolazione residente, temporanea e fluttuante;

b) estensione, morfologia e suddivisione del territorio in

circoscrizioni o frazioni;

c) sviluppo chilometrico delle strade, densità e

complessità del traffico;

d) sviluppo edilizio e caratteri urbanistici del territorio;

e) tipo e quantità degli insediamenti industriali,

commerciali e del terziario in genere;

f) importanza turistica della località e conseguente

aumento stagionale della popolazione;

g) indice di motorizzazione, fasce orarie di necessità

operative e numero di violazioni accertate delle norme;

h) caratteristiche socio-economiche del territorio;

i) presenza scolastica ed universitaria;

j) presenza di poli ospedali eri;

k) presenza di nodi stradali critici;

1) presenza di attività istituzionali;

m) presenza di campi nomadi;

n) ogni altro rilevante criterio di efficienza e funzionalità.

2. Gli enti in cui sono costituite strutture di polizia locale,

entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge,

si dotano di un regolamento per l'applicazione

dell'articolo 208 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 al fine

di destinare quota parte dei proventi derivanti da sanzioni

alla costituzione di fondi per la previdenza e l'assistenza

del personale della polizia locale.

3. I servizi di vigilanza esterna devono essere svolti da

almeno due unità.

4. Gli enti che, nell'ambito della propria autonomia,

stabiliscono di non armare la polizia locale, non possono

impiegare il personale in servizi di vigilanza esterna.

 

Art. 10

(Scuola regionale di polizia locale)

1. La Giunta regionale istituisce la scuola regionale per la

formazione, aggiornamento professionale e

perfezionamento del personale di polizia locale.

2. La Regione concorre alle spese di funzionamento della

scuola mettendo a disposizione della stessa locali idonei

per Io svolgimento delle attività e un contributo annuale.

3. Il Consiglio regionale,

disciplina la struttura e il

regionale.

su proposta della Giunta

funzionamento della scuola

4. Al funzionamento della scuola regionale si provvede

con personale in servizio presso la Regione e gli enti

locali. L'Amministrazione regionale, al fine di avvalersi

delle specifiche professionalità necessarie allo

svolgimento dell'attività formati va, può ricorrere a tecnici

del settore quali comandanti, ufficiali di polizia locale e

dello Stato, esperti e può altresì stipulare convenzioni con

le Università degli studi e con altre istituzioni di

comprovata professionalità e specializzazione.

 

Art. 11

(Corsi di formazione, di qualificazione ed aggiornamento)

l. I corsi di formazione si distinguono in:

a) corsi di formazione per l'accesso ai ruoli;

b) corsi di qualificazione ed aggiornamento del personale

di polizia locale.

2. I corsi di formazione di cui alla lettera a) sono rivolti ai

soggetti interessati a partecipare ai concorsi per l'accesso

ai ruoli di polizia locale, che siano in possesso dei requisiti

di idoneità psico- fisica, da accertarsi da parte delle

aziende sanitarie locali, secondo modalità e parametri

stabiliti dalla Giunta regionale, nel rispetto della

contrattazione collettiva. Il superamento delle prove finali

costituisce titolo preferenziale ai fini della formazione

delle graduatorie finali dei suddetti concorsi.

3. La partecipazione ai corsi di qualificazione e di

aggiornamento di cui al comma l, lettera b), destinati agli

addetti ai corpi ed ai servizi di polizia locale, con il

superamento delle relative prove finali, costituiscono

titolo valutabile ai fini della progressione nelle carriere,

nel rispetto della contrattazione collettiva.

 

Art. 12

(Mezzi e strumenti operativi, uniformi, distintivi, placche

di riconoscimento)

l. Con regolamento, entro 120 giorni dall' entrata in

vigore della presente legge e previo parere del Comitato

Tecnico Consultivo di cui all'articolo 3, sono stabiliti le

caratteristiche delle uniformi e dei distintivi di grado degli

addetti alle funzioni di polizia locale, nonché i segni

distintivi e le caratteristiche dei mezzI e degli strumenti

operativi in dotazione.

 

Art. 13

(Norma finanziaria)

l. Per il finanziamento degli interventi previsti dagli

articoli 3 comma 7 e IO commi 2 e 4 è autorizzata per

l'anno 2005 la spesa di 40.000,00 euro da iscrivere nella

unità previsionale di base 02.1.001 denominata "Relazioni

istituzionali" (cap. 722 - 723 e 724).

2. Al finanziamento dell'onere di cui al comma l si fa

fronte con riduzione di pari importo dello stanziamento

esistente nella unità previsionale di base 16.1.00 l del

bilancio di previsione 2004 denominata "fondi speciali per

spese correnti" in corrispondenza del punto 4, lettera A),

della tabella A) della legge regionale 13 aprile 2004, n. 3.

3. La disponibilità relativa all'anno 2004 di cui al

precedente comma 2 è iscritta nella competenza dell' anno

2005 in attuazione dell'articolo 29 comma 4 della legge

regionale 28 febbraio 2000, n. 13.

4. Agli oneri previsti all'articolo 8 si fa fronte con le

risorse stanziate nell'unità previsionale di base 02.1.001

del bilancio di previsione 2005, parte spesa, denominata

"Relazioni istituzionali" per il finanziamento della legge

regionale 24 settembre 2003, n. 18.

5. Per gli anni 2006 e successivi l'entità della spesa è

determinata annualmente con la legge finanziaria

regionale, ai sensi dell'articolo 27, comma 3, letto c) della

vigente legge regionale di contabilità.

6. La Giunta regionale, a norma delle vigente legge

regionale di contabilità, è autorizzata ad apportare le

conseguenti variazioni di cui ai precedenti commi, sia in

termini di competenza che di cassa.

 

Art. 14

(Adeguamento delle disposizioni)

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del

regolamento di cui all' articolo 12, gli enti locali

provvedono ad adeguare i regolamenti speciali e le

disposizioni vigenti in conformità alle disposizioni della

presente legge.

2. Gli enti che non si adeguano nei termini previsti dalle

disposizioni della presente legge non potranno usufruire

dei fondi di cui alla legge regionale 19 giugno 2002. n. 12,

nonché dei fondi previsti per l'attuazione della presente

legge.

 

Art. 15

(Abrogazioni e norma transitoria)

l. La legge regionale 30 aprile 1990, n. 34, salvo quanto

previsto dal comma 2 dell'articolo 16 e la legge regionale

23 maggio 2001, n. 15 sono abrogate.

2. Fino all'emanazione del regolamento di cui all'art. 12

rimangono in vigore le disposizioni di cui agli allegati A,

B, C, D, E della legge regionale 30 aprile 1990, n. 34.

 

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