I NON ISCRITTI DOVRANNO INOLTRE INVIARE
L'AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DATI:
Il
Sottoscritto ______________ residente in _________
CAP _____ Prov via/pza ____________
In servizio presso la Polizia Municipale; Provinciale;
altro
________________________________;
categoria
e posizione economica C ______;
D _____ Ente Locale di _______________________
avuta
conoscenza dell’informativa sull’utilizzazione dei dati personali,
ai sensi dell’art. 10 della Legge 675/96, acconsente al loro
trattamento per l’invio inoltre di informazioni sindacali
alla seguente e-mail ___________; acconsente, infine, al
trattamento dei dati ai fini statistici, di rilevazione e di promozione
dei servizi prestati direttamente dal Sindacato o da suo fiduciario,
compresa la eventuale spedizione del notiziario mensile (per i soli
appartenenti alle Polizie Municipali e Locali) e di quant’altro
necessario all’attività sociale e complessiva del Sindacato S.U.L.P.M..
22.07.03
La questione dell'indennità di turno è
purtroppo materia annosa. Come si è avuto modo di dire più volte
in risposta a numerosi quesiti, il contratto nazionale reca poche
indicazioni che vanno approndite nel corso delle trattative per la
stipula dei contratti aziendali. Questa è certamente la sede idonea
per raccogliere le richieste del datore e confrontarle con quelle
delle parti sindacali ma anche con le esigenze del comando. A volte,
infatti, a fronte di determinati servizi da svolgere, che cadono
durante le ore antimeridiane, occorrono più agenti nei turni
mattinali, per cui un equilibrio troppo rigido dei turni
in un determinato arco di tempo non è possibile. Questa premessa
inerisce direttamente il tema da trattare : cosa significa
"equilibrato" ? il contratto non lo spiega e una
dfinizione certa non è possibile. Pertanto bisogna calarsi nelle
varie realtà. Ove ad esempio sia possibile effettuare una settimana
un turno (mattinale) e la settimana seguente il turno opposto
(pomeridiano), tale soluzione può definirsi equilibrata, come pure
può definirsi equilibrata l'alternanza giornaliera dei turni. Se
poi, a fronte di determinati servizi, si optasse, in presenza di un
orario settimanale basato su sei giorni lavorativi, per due
settimale mattinali ed una pomeridiana oppure su una alternanza
globale di 3 giorni lavorativi in turno mattinale e 2 in turno
pomeridiano non vediamo come tale soluzione non possa denirsi
equilibrata. Tutto questo per dire che
non esistono regole precise e certe : la questione dipende dalla
dimensione dell'ente, dalla quantità di agenti, dai servizi che si
devono svolgere, dal fatto che si tratti di comune turistico o meno,
industriale o meno ecc. Conviene comunque, sempre, discuterne ai
tavoli decentrati con la controparte, senza irrigidimenti di sorta. Dipartimento
Studi SULPM.
19.05.03
(a)- la normativa generale sul
lavoro a tempo parziale è quella prevista dal decreto legislativo n.
61/2000, come modificato dal decreto legislativo n. 100/2001. Inoltre,
norme sul part-time per i lavoratori del pubblico impiego si trovano
nella legge n. 662/1996 (legge finanziaria 1997). In ogni caso tali
norme (tranne le modifiche intervenute con il decreto legislativo n.
100/2001) sono state recepite dal ccnl 14.09.00 per i lavoratori del
comparto regioni e autonomie locali ("code contrattuali").
Data la vastità della materia, comprendente ben tre articoli del CCNL
(art. 4 - lavoro a tempo parziale, art. 5 - orario di lavoro, art. 6 -
trattamento economico )invitiamo alla lettura diretta degli articoli,
che puoi trovare nel sito aranagenzia.it, cliccando su "regioni e
autonomie locali", sottovoce "atti negoziali". Da
notare che i commi 5 e 6 dell'articolo 6 CCNL citato sono stati
modificati dal CCNL 5.10.2001 (secondo biennio economico)
rintracciabile nel sito indicato.
19.05.03
- L'articolo 23 del CCNL 14.09.00 per il comparto "regioni e
autonomie locali" prevede che l'importo per il servizio di
reperibilità debba essere raddoppiato se il servizio stesso cade in
giornata festiva infrasettimanale o in giornata di riposo settimanale
secondo il turno assegnato. Pertanto, nel caso prospettato, applicando
rigidamente la norma contrattuale, si dovrà procedere al raddoppio
dell'importo per entrambe le giornate.
08.05.03 -
Per rispondere, occorre partire dal principio
costituzionale che concerne la tutela della salute (art. 32 Cost.), il
quale si estende a tutti i cittadini e pertanto anche ai cittadini lavoratori.
Sotto il profilo del rapporto di lavoro, la norma
generale è quella dell' articolo 2087 del codice civile che recista
testualmente : "l'imprenditore è tenuto ad adottare, nell'esercizio
dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza
e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la
personalità morale dei prestatori di lavoro". La giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione è
amplissima al riguardo e comprende all'interno dei concetti espressi
nell'articolo 2087 c.c. anche quello di salute sotto ogni profilo : danno
esistenziale, danno morale, danno biologico ecc. E' da rilevare che l'obbligo del datore di lavoro (sia
esso pubblico o privato) è di natura strettamente contrattuale ed ha
inizio al momento della conclusione del contratto individuale di lavoro.Tale obbligo si esplica nei confronti di tutti i
lavoratori, in particolari di quelli, quali ad es. gli operatori della polizia
municipale, che svolgono un lavoro rischioso anche sotto il profilo della
salute personale. Pertanto le amministrazioni devono sottoporre i
lavoratori a visite periodiche atte ad accertare lo stato di salute, anche
attraverso esami specialistici ed attuare comunque tutte le misure necessarie
utili alla salvaguardia della salute del dipendente.
02.05.03 -
Risposta: per l'occorrenza citiamo due circolari del Ministero della
Giustizia - Direzione generale dell'organizzazione giudiziaria e degli affari
generali che riguardano entrambe il personale comandato presso le cancellerie
del giudice di pace ; nella fattispecie la circ. prot. 4/1-S-979 del
7.09.2000, al punto 3 (rimborsi ai comuni) afferma che compere ai comuni il
rimborso da parte dell' amministrazione del trattamento fondamentale
corrisposto al personale.
Aggiunge la circolare che la somma da rimborsare
si riferisce al solo trattamento economico fondamentale erogato al prestatore
d'opera, con esclusione, quindi, di ogni voce retributiva accessoria.
La circolare prot. n. 1836/S/BOT/3128 del
31.05.2001 dello stesso ministero - stessa direzione- afferma che, con
riferimento al personale comandato presso gli uffici del giudice di pace, a
tale personale spetta la corresponsione dell'indennità di amministrazione
(c.d. indennità giudiziaria).
Ancora, la circolare prot. n. 4/1-S-252 sella
direzione citata (8.03.2001) afferma che l'indennità di amministrazione
non è cumulabile con qualsiasi altra indennità avente carattere fisso e
continuativo.
Pertanto, secondo quanto stabilito dalle circolari di
cui sopra, l'indennità di vigilanza non spetterebbe. Tuttavia esistono comuni
che continuano ad erogarla, nella misura ridotta previsto dall'articolo 37 del
CCNL 1994-1997.
25.04.03
- la
NS. interpretazione sull'art. 24 CCNL
29.04.03
- Risposta: solitamente le norme sulle assunzioni di personale stabilite dalle
leggi finanziarie sono abbastanza complesse e ingarbugliate. E' pure il caso
della legge n. 289/2002 che svolge la materia di cui trattasi l'articolo 34.
tuttavia, per quanto concerne la mobilità, ci si deve
riferire al comma 11 dell'articolo 34, laddove si afferma che, ai fini
delle assunzioni 2003, sono fissati con decreti del presidente del consiglio,
i limiti da rispettare. Tali assunzioni, si dice, fatto salvo il ricorso alle
procedure di mobilità, devono essere contenute ecc., per l'inciso "fatto
salvo.......ecc." pare indicare che può essere attuata la mobilità.
29.04.03 (2)
- Risposte:
1) il giorno di riposo settimanale è, solitamente la domenica, qualora
non sussistano accordi sindacali decentrati inerenti un orario
multiperiodale con riposo programmato. Non c'è alcun vincolo, in questo senso
da parte del CCNL
2) Se si applica l'articolo 24 delle code contrattuali (CCNL 14.09.00) come
modificto dal CCNL per il biennio 2000-2001, deve essere elargita al
dipendente, per la giornata festiva lavorata, la retribuzione più la
maggiorazione del 50% più il riposo compensativo (da notare che il 50%
costituisce maggiorazione proprio a fronte della retribuzione base).
Al dipendente che effettua la prestazione nella giornata
festiva va attribuita l'indennità di turno se in quella giornata viene
svolto un lavoro a turni. il servizio cosiddetto "spezzato" non
comporta indennità di turno, mentre può essere considerato turno anche il
solo servizio mattinale in quanto inserito in una organizzazione del lavoro
che si svolge solitamente su turni.
3)La prestazione in giorno festivo infrasettimanale dà diritto, a scelta del
dipendente, a riposo compensativo oppure al pagamento dello straordinario. Se
in quella giornata il lavoro si svolge su turni, va attribuita anche
l'indennità di turno.
4)siamo dell'idea che qualsiasi prestazione straordinaria comporti
l'attribuzione dell'indennità di turno se tale prestazione è inserita in una
struttura turnante.
22.04.03 (1) -
Circa la prima domanda, non conosciamo le esigenze del vostro Comune, in ogni
caso bisogna conoscere il monte ore dello straordinario, come lo stesso è
stato diviso per settori o aree ecc.
Per quanto riguarda il turno e il relativo pagamento
nella giornata domenicale, secondo le norme contrattuali vigenti il servizio
turnato può esser espletato nell'ambito di una organizzazione che preveda
almeno 10 ore di lavoro. Di conseguenza abbiamo due possibilità :
1)non considerare turno il lavoro domenicale dalle 8.00
alle 14.00
2)considerarlo turno in quanto ricadente nell'ambito di
una organizzazione che lavora su turni quotidiani.
Circa le due soluzioni non vi sono regole precise anche
se sarebbe opportuno scegliere la seconda.
In ogni caso la questione va risolta a livello di
contratto decentrato integrativo.
22.04.03 (2)
- Sconsigliamo sempre e comunque di
stipulare accordi verbali con il datore di lavoro. Infatti, se il datore non
vi dà corso, non è possibile fare alcunchè, mentre il mancato rispetto di
un accordo scritto costituisce inadempimento contrattuale per il quale può
avviarsi il tentativo di conciliazione ai sensi delle norme vigenti e, in caso
di mancata conciliazione, si può adire al giudice del lavoro perchè imponga
al datore il rispetto dell'accordo.
Circa l'applicazione dell'articolo 24 del
contratto, il discorso è molto semplice : l'attività prestata in giorno
festivo infrasettimanale viene pagata come straordinario. in alternativa il
dipendente può fruire di riposo compensativo. Questo ovviamente tranne
diverso accordo fra le parti. Infatti, nel caso di lavoro multiperiodale con
riposi programmati, può considerarsi che il festivo infrasettimanale diventi
un normale giorno lavorativo, cadendo il riposo in altra giornata settimanale
oppure di domenica.
22.04.03 (3) -
il ritiro dell'arma in dotazione può avvenire nel caso l'operatore di polizia
municipale soffra di una malattia psichica a seguito della quale il porto
dell'arma possa comportare pericolo. in ogni caso il provvedimento di ritiro
deve sempre essere motivato in modo da non dare luogo ad abusi.
Premesso questo, l'operatore cui venga inibito il porto
dell'arma rimane sempre un agente o un funzionario di polizia municipale, cui
rimangono attribuite le tre qualifiche di cui all'articolo 5 della legge n.
65/1986. Pertanto siamo dell'idea che lo stesso debba continuare a percepire
l'indennità di vigilanza.