Art. 207. Veicoli immatricolati all'estero o muniti di targa EE.

1. Quando con un veicolo immatricolato all'estero o munito di targa EE viene violata una disposizione del presente codice da cui consegue una sanzione amministrativa pecuniaria, il trasgressore è ammesso ad effettuare immediatamente, nelle mani dell'agente accertatore, il pagamento in misura ridotta previsto dall'art. 202. L'agente trasmette al proprio comando od ufficio il verbale e la somma riscossa e ne rilascia ricevuta al trasgressore, facendo menzione del pagamento nella copia del verbale che consegna al trasgressore medesimo.

2. Qualora il trasgressore non si avvalga, per qualsiasi motivo, della facoltà prevista del pagamento in misura ridotta, egli deve versare all'agente accertatore, a titolo di cauzione, una somma pari alla metà del massimo della sanzione pecuniaria prevista per la violazione. In sostituzione del versamento della cauzione suddetta, il trasgressore può fornire apposito documento fideiussorio che garantisca il pagamento delle somme dovute. Del versamento della cauzione o del rilascio del documento fideiussorio è fatta menzione nel verbale di contestazione della violazione. L'una e l'altro sono versati al comando od ufficio da cui l'accertatore dipende.

2-bis. Qualora il veicolo sia immatricolato in uno Stato membro dell'Unione europea, la somma da versare a titolo di cauzione, di cui al comma 2, e' pari alla somma richiesta per il pagamento in misura ridotta previsto dall'articolo 202

3. In mancanza del versamento della cauzione o della presentazione della garanzia di cui al comma 2, viene disposto in via cautelare l'immediato ritiro della patente da parte dell'agente accertatore. In mancanza della patente si applica il fermo amministrativo del veicolo fino a quando non sia stato adempiuto uno degli oneri di cui al comma 2 e, comunque, per un periodo non superiore a sessanta giorni.

4. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai veicoli di proprietà dei cittadini italiani residenti nel comune di Campione d'Italia.

Comunitaria 2002 – pubblicata sul supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale del 7 febbraio 2003 - LEGGE 3 febbraio 2003, n. 14

Articolo 25  - modifiche all’articolo 207 C.d.S.


L'Italia, mantenendo in vigore, nell'art. 207 del codice della strada, un trattamento differenziato e non proporzionato dei trasgressori in base al luogo di immatricolazione dei veicoli, è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza dell'art. 6 del Trattato CE. Lo ha stabilito la Corte di Giustizia UE sez. VI, sentenza n° C-224/00 del 19/03/2002.
…(omissis)…
Giudizio della Corte
14.
Si deve preliminarmente ricordare che l'art. 6 del Trattato, espressione specifica del principio generale di uguaglianza, vieta ogni discriminazione basata sulla cittadinanza.
15.
Per giurisprudenza costante le norme relative alla parità di trattamento fra cittadini dello Stato membro considerato e cittadini di altri Stati membri vietano non soltanto le discriminazioni palesi in base alla cittadinanza, ma anche qualsiasi discriminazione dissimulata che, basandosi su altri criteri di distinzione, pervenga di fatto al medesimo risultato (sentenza Pastoors e Trans-Cap, citata, punto 16).
16.
Nel caso in esame la normativa italiana riserva ai trasgressori del codice della strada un trattamento differenziato in funzione del luogo di immatricolazione del loro veicolo. In particolare, in caso di infrazione commessa con un veicolo immatricolato in Italia, il trasgressore dispone di un termine di sessanta giorni, decorrenti dalla contestazione o dalla notificazione dell'infrazione, per il pagamento del minimo edittale; entro tale termine può anche presentare ricorso al prefetto, se non ha già pagato il suddetto minimo. Invece dall'art. 207 del codice della strada risulta che, in caso di infrazione commessa con un veicolo immatricolato in un altro Stato membro o munito di targa EE, il trasgressore deve o versare immediatamente il minimo edittale oppure, in particolare se intende contestare l'infrazione dinanzi al prefetto, costituire una cauzione pari al doppio del minimo, a pena di ritiro della patente o di fermo amministrativo del veicolo.
17.
Risulta così che l'art. 207 del codice della strada introduce una disparità di trattamento a scapito dei trasgressori in possesso di un veicolo immatricolato in un altro Stato membro.
18.
E' ben vero che tale disparità di trattamento non è direttamente basata sulla cittadinanza. Tuttavia, è pacifico che, in Italia, la grande maggioranza dei trasgressori in possesso di un veicolo immatricolato in un altro Stato membro non è di cittadinanza italiana, mentre lo è la grande maggioranza dei trasgressori in possesso di un veicolo immatricolato in Italia.
19.
Ne consegue che la disparità di trattamento introdotta con l'art. 207 del codice della strada a scapito dei trasgressori in possesso di un veicolo immatricolato in un altro Stato membro comporta, di fatto, il medesimo risultato di una discriminazione basata sulla cittadinanza.
20.
Tuttavia questa considerazione non è sufficiente, ai sensi della giurisprudenza della Corte, per concludere nel senso dell'incompatibilità di siffatta disposizione nazionale con l'art. 6 del Trattato. A tal fine va accertato se l'art. 207 del codice della strada non sia giustificato da ragioni obiettive (v., in tal senso, la citata sentenza Pastoors e Trans-Cap, punto 19) e non sia proporzionato allo scopo perseguito. Se non è così, la disposizione nazionale di cui trattasi dev'essere considerata come vietata dall'art. 6 del Trattato.
21.
Per quanto riguarda le circostanze atte a giustificare una disparità di trattamento fra trasgressori, dai punti 21 e 22 della citata sentenza Pastoors e Trans-Cap risulta che la mancanza di strumenti pattizi che consentano di assicurare l'esecuzione di una condanna in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata pronunciata giustifica oggettivamente una disparità di trattamento fra trasgressori residenti e trasgressori non residenti e che l'obbligo, imposto ai soli trasgressori non residenti, di versare una somma a titolo di cauzione è atto ad impedire che essi possano sottrarsi a una sanzione effettiva semplicemente dichiarando che non intendono accettare la riscossione immediata della sanzione.
22.
Benché la considerazione contenuta nel punto 21 della presente sentenza sia stata fatta dalla Corte nell'ambito di una causa in cui la disparità di trattamento fra trasgressori era operata in funzione della loro residenza, essa resta valida al fine di valutare se la disparità di trattamento introdotta dall'art. 207 del codice della strada a scapito dei trasgressori in possesso di un veicolo immatricolato in un altro Stato membro sia o meno compatibile con l'art. 6 del Trattato. Il governo italiano ha infatti ammesso nel controricorso che la disparità di trattamento di cui si tratta nel caso in esame corrisponde di fatto ad una disparità di trattamento fra trasgressori residenti e non residenti.
23.
Considerato quanto precede, si deve rilevare che, come ha giustamente sostenuto il governo italiano senza essere contestato dalla Commissione, in mancanza di strumenti internazionali o comunitari che assicurino che una sanzione pecuniaria per un'infrazione al codice della strada irrogata in uno Stato membro possa essere eseguita, eventualmente, in un altro Stato membro, esiste il rischio che tale sanzione non sia riscossa. Inoltre la Commissione non ha contestato l'affermazione del suddetto governo secondo la quale non esistono neanche convenzioni bilaterali tra la Repubblica italiana ed altri Stati membri atte ad assicurare tale esecuzione.
24.
Tali circostanze giustificano il trattamento differenziato introdotto dall'art. 207 del codice della strada nei limiti in cui esso consiste nel richiedere ai soli trasgressori in possesso di un veicolo immatricolato in un altro Stato membro il versamento di una cauzione o la presentazione di un documento fideiussorio.
25.
Tuttavia, nei limiti in cui l'importo stabilito per tale cauzione o tale documento di garanzia è pari al doppio del minimo previsto in caso di pagamento immediato, il che ha l'effetto di indurre i trasgressori di cui all'art. 207 del codice della strada ad effettuare il pagamento immediato del minimo e perciò a rinunciare al termine per il ripensamento che la legge concede loro per decidere se intendono contestare l'infrazione dinanzi al prefetto, il trattamento differenziato introdotto da tale articolo appare come sproporzionato rispetto allo scopo perseguito da questa disposizione.
26.
Tale scopo infatti consiste nel garantire il pagamento delle sanzioni pecuniarie dovute dai trasgressori in possesso di un veicolo immatricolato in un altro Statomembro. Orbene, come giustamente la Commissione ha dichiarato, tale obiettivo potrebbe essere parimenti conseguito qualora i trasgressori di cui all'art. 207 del codice della strada fossero tenuti a versare a titolo di cauzione una somma pari al minimo edittale e tale cauzione potesse venir incamerata dalle autorità italiane alla scadenza del termine di sessanta giorni previsto dall'art. 202 del suddetto codice.
27.
Il governo italiano sostiene tuttavia che una simile disposizione non sarebbe atta ad assicurare il pagamento della sanzione pecuniaria prevista dall'art. 204 del codice della strada nel caso in cui il trasgressore di cui all'art. 207 di tale codice presentasse dinanzi al prefetto, nel termine di sessanta giorni, un ricorso che finisse per essere respinto. In tal caso, infatti, il trasgressore è tenuto al pagamento di una sanzione che non può essere inferiore al doppio del minimo edittale.
28.
Questo argomento del governo italiano non può rimettere in discussione la considerazione effettuata al punto 25 della presente sentenza e dev'essere, di conseguenza, respinto. Come giustamente ha rilevato la Commissione, il pagamento della sanzione pecuniaria prevista dall'art. 204 del codice della strada potrebbe essere assicurato da altre misure che sarebbero imposte in una fase successiva.
29.
Viste tutte le considerazioni che precedono, si deve dichiarare che la Repubblica italiana, mantenendo in vigore, nell'art. 207 del codice della strada, un trattamento differenziato e non proporzionato dei trasgressori in base al luogo di immatricolazione dei veicoli, è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza dell'art. 6 del Trattato.