Art. 207. Veicoli immatricolati all'estero o muniti di targa EE.
1. Quando con un veicolo immatricolato all'estero o munito di targa EE viene violata una disposizione del presente codice da cui consegue una sanzione amministrativa pecuniaria, il trasgressore è ammesso ad effettuare immediatamente, nelle mani dell'agente accertatore, il pagamento in misura ridotta previsto dall'art. 202. L'agente trasmette al proprio comando od ufficio il verbale e la somma riscossa e ne rilascia ricevuta al trasgressore, facendo menzione del pagamento nella copia del verbale che consegna al trasgressore medesimo.
2. Qualora il trasgressore non si avvalga, per qualsiasi motivo, della facoltà prevista del pagamento in misura ridotta, egli deve versare all'agente accertatore, a titolo di cauzione, una somma pari alla metà del massimo della sanzione pecuniaria prevista per la violazione. In sostituzione del versamento della cauzione suddetta, il trasgressore può fornire apposito documento fideiussorio che garantisca il pagamento delle somme dovute. Del versamento della cauzione o del rilascio del documento fideiussorio è fatta menzione nel verbale di contestazione della violazione. L'una e l'altro sono versati al comando od ufficio da cui l'accertatore dipende.
2-bis. Qualora il veicolo sia immatricolato in uno Stato membro dell'Unione europea, la somma da versare a titolo di cauzione, di cui al comma 2, e' pari alla somma richiesta per il pagamento in misura ridotta previsto dall'articolo 202
3. In mancanza del versamento della cauzione o della presentazione della garanzia di cui al comma 2, viene disposto in via cautelare l'immediato ritiro della patente da parte dell'agente accertatore. In mancanza della patente si applica il fermo amministrativo del veicolo fino a quando non sia stato adempiuto uno degli oneri di cui al comma 2 e, comunque, per un periodo non superiore a sessanta giorni.
4. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai veicoli di proprietà dei cittadini italiani residenti nel comune di Campione d'Italia.
Articolo 25 - modifiche allarticolo 207 C.d.S.
L'Italia, mantenendo in vigore, nell'art. 207 del codice della strada, un trattamento
differenziato e non proporzionato dei trasgressori in base al luogo di immatricolazione
dei veicoli, è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza dell'art.
6 del Trattato CE. Lo ha stabilito la Corte di Giustizia UE sez. VI, sentenza
n° C-224/00 del 19/03/2002.
…(omissis)…
Giudizio della Corte
14.
Si deve preliminarmente ricordare che l'art. 6 del Trattato, espressione specifica
del principio generale di uguaglianza, vieta ogni discriminazione basata sulla
cittadinanza.
15.
Per giurisprudenza costante le norme relative alla parità di trattamento
fra cittadini dello Stato membro considerato e cittadini di altri Stati membri
vietano non soltanto le discriminazioni palesi in base alla cittadinanza, ma
anche qualsiasi discriminazione dissimulata che, basandosi su altri criteri
di distinzione, pervenga di fatto al medesimo risultato (sentenza Pastoors e
Trans-Cap, citata, punto 16).
16.
Nel caso in esame la normativa italiana riserva ai trasgressori del codice della
strada un trattamento differenziato in funzione del luogo di immatricolazione
del loro veicolo. In particolare, in caso di infrazione commessa con un veicolo
immatricolato in Italia, il trasgressore dispone di un termine di sessanta giorni,
decorrenti dalla contestazione o dalla notificazione dell'infrazione, per il
pagamento del minimo edittale; entro tale termine può anche presentare
ricorso al prefetto, se non ha già pagato il suddetto minimo. Invece
dall'art. 207 del codice della strada risulta che, in caso di infrazione commessa
con un veicolo immatricolato in un altro Stato membro o munito di targa EE,
il trasgressore deve o versare immediatamente il minimo edittale oppure, in
particolare se intende contestare l'infrazione dinanzi al prefetto, costituire
una cauzione pari al doppio del minimo, a pena di ritiro della patente o di
fermo amministrativo del veicolo.
17.
Risulta così che l'art. 207 del codice della strada introduce una disparità
di trattamento a scapito dei trasgressori in possesso di un veicolo immatricolato
in un altro Stato membro.
18.
E' ben vero che tale disparità di trattamento non è direttamente
basata sulla cittadinanza. Tuttavia, è pacifico che, in Italia, la grande
maggioranza dei trasgressori in possesso di un veicolo immatricolato in un altro
Stato membro non è di cittadinanza italiana, mentre lo è la grande
maggioranza dei trasgressori in possesso di un veicolo immatricolato in Italia.
19.
Ne consegue che la disparità di trattamento introdotta con l'art. 207
del codice della strada a scapito dei trasgressori in possesso di un veicolo
immatricolato in un altro Stato membro comporta, di fatto, il medesimo risultato
di una discriminazione basata sulla cittadinanza.
20.
Tuttavia questa considerazione non è sufficiente, ai sensi della giurisprudenza
della Corte, per concludere nel senso dell'incompatibilità di siffatta
disposizione nazionale con l'art. 6 del Trattato. A tal fine va accertato se
l'art. 207 del codice della strada non sia giustificato da ragioni obiettive
(v., in tal senso, la citata sentenza Pastoors e Trans-Cap, punto 19) e non
sia proporzionato allo scopo perseguito. Se non è così, la disposizione
nazionale di cui trattasi dev'essere considerata come vietata dall'art. 6 del
Trattato.
21.
Per quanto riguarda le circostanze atte a giustificare una disparità
di trattamento fra trasgressori, dai punti 21 e 22 della citata sentenza Pastoors
e Trans-Cap risulta che la mancanza di strumenti pattizi che consentano di assicurare
l'esecuzione di una condanna in uno Stato membro diverso da quello in cui è
stata pronunciata giustifica oggettivamente una disparità di trattamento
fra trasgressori residenti e trasgressori non residenti e che l'obbligo, imposto
ai soli trasgressori non residenti, di versare una somma a titolo di cauzione
è atto ad impedire che essi possano sottrarsi a una sanzione effettiva
semplicemente dichiarando che non intendono accettare la riscossione immediata
della sanzione.
22.
Benché la considerazione contenuta nel punto 21 della presente sentenza
sia stata fatta dalla Corte nell'ambito di una causa in cui la disparità
di trattamento fra trasgressori era operata in funzione della loro residenza,
essa resta valida al fine di valutare se la disparità di trattamento
introdotta dall'art. 207 del codice della strada a scapito dei trasgressori
in possesso di un veicolo immatricolato in un altro Stato membro sia o meno
compatibile con l'art. 6 del Trattato. Il governo italiano ha infatti ammesso
nel controricorso che la disparità di trattamento di cui si tratta nel
caso in esame corrisponde di fatto ad una disparità di trattamento fra
trasgressori residenti e non residenti.
23.
Considerato quanto precede, si deve rilevare che, come ha giustamente sostenuto
il governo italiano senza essere contestato dalla Commissione, in mancanza di
strumenti internazionali o comunitari che assicurino che una sanzione pecuniaria
per un'infrazione al codice della strada irrogata in uno Stato membro possa
essere eseguita, eventualmente, in un altro Stato membro, esiste il rischio
che tale sanzione non sia riscossa. Inoltre la Commissione non ha contestato
l'affermazione del suddetto governo secondo la quale non esistono neanche convenzioni
bilaterali tra la Repubblica italiana ed altri Stati membri atte ad assicurare
tale esecuzione.
24.
Tali circostanze giustificano il trattamento differenziato introdotto dall'art.
207 del codice della strada nei limiti in cui esso consiste nel richiedere ai
soli trasgressori in possesso di un veicolo immatricolato in un altro Stato
membro il versamento di una cauzione o la presentazione di un documento fideiussorio.
25.
Tuttavia, nei limiti in cui l'importo stabilito per tale cauzione o tale documento
di garanzia è pari al doppio del minimo previsto in caso di pagamento
immediato, il che ha l'effetto di indurre i trasgressori di cui all'art. 207
del codice della strada ad effettuare il pagamento immediato del minimo e perciò
a rinunciare al termine per il ripensamento che la legge concede loro per decidere
se intendono contestare l'infrazione dinanzi al prefetto, il trattamento differenziato
introdotto da tale articolo appare come sproporzionato rispetto allo scopo perseguito
da questa disposizione.
26.
Tale scopo infatti consiste nel garantire il pagamento delle sanzioni pecuniarie
dovute dai trasgressori in possesso di un veicolo immatricolato in un altro
Statomembro. Orbene, come giustamente la Commissione ha dichiarato, tale obiettivo
potrebbe essere parimenti conseguito qualora i trasgressori di cui all'art.
207 del codice della strada fossero tenuti a versare a titolo di cauzione una
somma pari al minimo edittale e tale cauzione potesse venir incamerata dalle
autorità italiane alla scadenza del termine di sessanta giorni previsto
dall'art. 202 del suddetto codice.
27.
Il governo italiano sostiene tuttavia che una simile disposizione non sarebbe
atta ad assicurare il pagamento della sanzione pecuniaria prevista dall'art.
204 del codice della strada nel caso in cui il trasgressore di cui all'art.
207 di tale codice presentasse dinanzi al prefetto, nel termine di sessanta
giorni, un ricorso che finisse per essere respinto. In tal caso, infatti, il
trasgressore è tenuto al pagamento di una sanzione che non può
essere inferiore al doppio del minimo edittale.
28.
Questo argomento del governo italiano non può rimettere in discussione
la considerazione effettuata al punto 25 della presente sentenza e dev'essere,
di conseguenza, respinto. Come giustamente ha rilevato la Commissione, il pagamento
della sanzione pecuniaria prevista dall'art. 204 del codice della strada potrebbe
essere assicurato da altre misure che sarebbero imposte in una fase successiva.
29.
Viste tutte le considerazioni che precedono, si deve dichiarare che la Repubblica
italiana, mantenendo in vigore, nell'art. 207 del codice della strada, un trattamento
differenziato e non proporzionato dei trasgressori in base al luogo di immatricolazione
dei veicoli, è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza dell'art.
6 del Trattato.