Al Signor Prefetto della Provincia

     di Savona

                                                                           E, p.c.          Al Ministro dell’Interno

                                                                                                       Loro sedi

 

Oggetto: Armamento polizia locale, requisiti psico-fisici  

              Per quanto indicato dalla Vs. (in data 26 gennaio 2005 nota protocollo 672/03 – Area 1) al signor Presidente della Provincia di Savona, ai Signori Sindaci, ai Commissari straordinari ed alla A.S.L. n. 2 di Savona, questa O.S., maggiormente rappresentativa della categoria e firmataria del CCNL del comparto regioni Enti Locali respinge nel senso giuridico  quanto affermato nella richiamata missiva, ritenendo che la direttiva contenuta oltreché limitare fortemente la podestà regolamentare degli Enti interessati  (postulata dalle leggi repubblicane), emargina lo stesso ruolo pubblico svolto dai poliziotti locali, il quale va inquadrato al pari degli appartenenti ad Organi dello Stato che per lo svolgimento del dovere sono dotati di armi ed all’uopo precisa:

Secondo l’osservanza di questi principi (si coglie l’occasione per reiterare la richiesta al Signor Ministro, cui la presente è diretta per conoscenza e competenza) questa O.S. aveva da tempo chiesto al  Ministero dell’Interno  chiarimenti in merito alla esenzione della tassa di concessione governativa prevista dal decreto ministeriale del 24.3.94 n°371, (regolamento di attuazione dell’art. 7 commi 2 e 3 della legge del 21 febbraio 1990 n. 36, concernente l’individuazione delle categorie di persone che, a causa delle esposizioni a rischio dipendente  dall’attività svolta nell’ambito dell’amministrazione della giustizia e della difesa, o nell’esercizio di compiti di pubblica sicurezza, sono esonerate dall’obbligo del pagamento della tasse di concessione governativa prevista per il rilascio  della licenza di porto dell’arma) norma che include tra i beneficiari anche il personale della polizia locale titolare di arma in dotazione assegnata in via continuativa, consentendone, di conseguenza, di superare il limite territoriale imposto dalla legge 65/86. Solo in questa fattispecie (cioè solo in questo caso) , il personale in questione, potrebbe soggiacere ai disposti dell’art. 42 del T.U.L.P.S.,

In conclusione si chiede alla S.V. di chiarire al meglio la portata della nota prefettizia in quanto in essa (tranne che non fosse volta alla richiamata condizione di rilascio del porto dell’arma “ad uso privato”) si ravvisa un superamento della legge di riferimento laddove nell’ambito dell’applicazione della stessa non si può attribuire altro senso che non sia quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, e dall’intenzione del legislatore, significando che se lo stesso  avesse inteso estendere le norme dell’art.42 del T.U.L.P.S. anche agli Operatori di polizia locale lo avrebbe di certo scritto...

In attesa di un cortese cenno ringrazio e saluto.

Genova, 30.04.05

 

                                                                                  Il segretario generale

                                                                                    Claudio Mascella