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- In caso di esito negativo della
prova d'esame per il conseguimento del certificato di idoneità
alla guida dei ciclomotori, un candidato può ripetere più
prove senza limitazioni, entro un anno dalla fine del corso, sia presso
l'istituto scolastico o l'autoscuola dove ha frequentato il corso, sia
presso altro istituto scolastico o autoscuola, sia presso un Ufficio
provinciale del Dipartimento per i trasporti terrestri, Inoltre, al
fine di favorire l'accesso all'esame al maggior numero possibile di
candidati, è consentito, in via eccezionale, a coloro che hanno
frequentato il corso presso un istituto scolastico ma che non hanno
potuto svolgere l'esame presso detta struttura, di sostenere l'esame
direttamente presso un'autoscuola ovvero presso un Ufficio provinciale
del Dipartimento per i trasporti terrestri, previa presentazione della
domanda e dei relativi versamenti., nonché della documentazione
che attesti la frequenza del corso - Esami per il conseguimento dei
certificati di abilitazione alla guida dei ciclomotori. Integrazione
alla circolare prot MOT3/4985/M310 del 16 dicembre 2003. DIPARTIMENTO
DEI TRASPORTI TERRESTRI E PER I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI Direzione
Generale della Motorizzazione e della Sicurezza del Trasporto Terrestre
Prot n. MOT3/2798/M350
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- Casco: ciclomotori e veicoli
a tre ruote con carrozzeria. Quando è aperta e quando chiusa? La riposta
nella precisazione con la quale il Dipartimento Trasporti Terrestri
spiega al Ministero dell’Interno .......... –
parte 1
– parte
2
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- GIUDICE
DI PACE DI MILANO 14 gennaio 2004:
...(omissis)... il
verbale con il quale viene contestata un'infrazione è atto pubblico
che fa piena prova fino a querela di falso soltanto se il pubblico ufficiale
attesta espressamente che i fatti contestati o accertati sono avvenuti
in sua presenza..... (omissis)...
La disposizione di cui all’art.
204-bis, comma 3, del Codice della strada (nel testo introdotto con
la L. 1 agosto 2003, n. 214), a parere di questo giudice, non può trovare
applicazione nel caso di specie perchè la citata disposizione impone
al ricorrente di versare presso la Cancelleria del giudice di pace “una
somma pari alla metà del massimo edittale della sanzione inflitta dall’organo
accertatore”. Con il processo verbale di contestazione, oggetto di opposizione,
però, è stata contestata soltanto una violazione del Codice della strada,
ma non è stata “inflitta” alcuna sanzione, che, peraltro, e pacificamente,
l’Organo accertatore non avrebbe avuto e non ha il potere di infliggere.
Pertanto, l’opponente, nella fattispecie oggetto d’esame, non aveva
l’onere del deposito della “cauzione”.... (omissis)
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Slitta dal 1° Gennaio al
1° Aprile 2004 l'obbligo di indossare giubbetti o bretelle catarifrangenti
in caso di discesa dal veicolo in condizioni di scarsa visibilità. Il decreto
ministeriale che fissa le caratteristiche tecniche dei giubbetti, atteso
per metà Novembre, accompagnato da una circolare esplicativa, dovrebbe essere
varato prima della fine del 2003, con ogni probabilità il 29 Dicembre, quando
scadrà il termine fissato dalla Commissione europea per l'invio della osservazioni
da parte degli altri stati membri. L'allungamento dei tempi per l'entrata
in vigore dell'obbligo dei giubbetti catarifrangenti va individuata nelle
difficoltà che il decreto di attuazione ha incontrato per ottenere il via
libera da Bruxelles. Il nuovo articolo 162 del Codice della Strada delega
infatti il Ministero delle Infrastrutture a recepire con proprio decreto
i requisiti tecnici dei giubbetti, peraltro già fissati dal regolamento
Ece/Onu numero 471 che detta le caratteristiche per gli indumenti da lavoro
delle forze di polizia e degli addetti ai cantieri stradali. Caratteristiche
che nella prima versione del decreto inviato a Settembre a Bruxelles non
sono state inserite. La Commissione ha quindi informalmente invitato l'Italia
a riscrivere il provvedimento. Sotto accusa il colore di giacche e bretelle
per le quali, nella prima stesura, il Ministero delle Infrastrutture prevedeva
solo l'uso del giallo. Per gli indumenti obbligatori dal prossimo Aprile
potranno essere utilizzati sia il giallo che l'arancione, mentre per le
bretelle non è richiesto un abbinamento particolare; potrà dunque essere
usato oltre al giallo e arancione anche grigio e bianco. Nel decreto vengono
definiti i livelli di riflettenza a cui le imprese produttrici dovranno
conformarsi mentre non sarà necessario richiedere alcun tipo di autorizzazione
per produrre gli indumenti o ottenere l'omologazione dei prodotti. Nella
circolare del Ministero l'unica richiesta alle aziende è quella di prevedere,
per gli indumenti prodotti secondo le regole fissate per decreto, una speciale
etichetta in cui, oltre alla marcatura Ce compaia anche un numero di identificazione
che sarà stabilito dalla circolare stessa. La discesa dal veicolo in condizioni
di scarsa visibilità comporta la detrazione di 2 punti dalla patente e una
multa che può variare da 33,60 a 137,55 euro. Se l'infrazione viene commessa
da un passeggero viene applicata solo la sanzione pecuniaria.
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Ricorso
al Giudice di Pace in materia di c.d.s. - Ulteriori disposizioni dal Dipartimento
per gli Affari di Giustizia Dipartimento per
gli Affari di Giustizia - Nota del 31 ottobre 2003 - "Il
libretto in questione è un normale libretto nominativo fruibile in ogni
ufficio postale del territorio, intestato al ricorrente e sul quale, in
sede di apertura, verrà apposta l'annotazione "vincolo per cauzione
ai sensi dell'art. 204 bis della legge n. 214 dell'1 agosto 2003",
nonché gli estremi (data e numero) del verbale di accertamento contro
cui si ricorre, completi dell'indicazione dell'Autorità che ha stilato
il verbale. Il libretto, una volta emesso, verrà consegnato al ricorrente
per allegarlo al ricorso. Le scritture di movimentazione in accredito
ed in addebito sul libretto vengono effettuate direttamente dall'ufficio
postale dietro presentazione del libretto stesso da parte del ricorrente.
La cancelleria, pertanto, non dovrà effettuare, come nei depositi giudiziari,
aggiornamenti sul titolo"
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CODICE DELLA STRADA - GIUDICE DI
PACE DI FICAROLO - CAUZIONE PER
RICORSO AL GIUDICE DI PACE - QUESTIONE DI LEGITTIMITA'
- DECURTAZIONE PUNTI
DOPPIA SOLAMENTE PER LE PATENTI CONSEGUITE DAL 2 OTTOBRE 2003
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La
motorizzazione mette rimedio al problema della patenti straniere convertibili
al fine di far comprendere all’operatore di polizia se il titolare sia
da considerare patentato oppure neopatentato. In pratica nell’ambito
della procedura informatica di elaborazione delle patenti di guida, il
campo previsto per la data di primo rilascio, fino ad oggi facoltativamente
utilizzato, deve essere obbligatoriamente compilato ad evitare che vengano
considerati neopatentati conducenti che sono in possesso di patente di
guida da più di tre anni – avviso del giorno
8 ottobre ’03
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maxi decreto legge: al suo interno
anche modifiche alla procedura dei fermi amministrativi e dei sequestri
amministrativi.
- ARTICOLO
213
- SOSTITUITO
IL COMMA 2: ….Nelle ipotesi
di cui al comma 1, il proprietario ovvero, in caso di sua assenza,
il conducente del veicolo o altro soggetto obbligato in solido, è
nominato custode con l’obbligo di depositare il veicolo in un luogo
di cui abbia la disponibilità o di custodirlo, a proprie spese, in
un luogo non……..(clicca per il testo completo)
- AGGIUNTI
I COMMI 2bis – 2 ter – 2 quater: …..l’organo
di polizia provvede con il verbale di sequestro a dare avviso scritto
che, decorsi dieci giorni, la mancata assunzione della custodia del
veicolo da parte del proprietario o, in sua vece, di altro dei soggetti
indicati nell’articolo 196 o dell’autore della violazione, determinerà
l’immediato trasferimento in proprietà al custode, ……..(clicca per
il testo completo)
- SOSTITUITO
IL COMMA 3:…. Il prefetto
dispone la confisca del veicolo ovvero, nel caso in cui questo sia
stato alienato, della somma ricavata dall’alienazione, ……..(clicca
per il testo completo)
- ARTICOLO
214
- SOSTITUITO
IL COMMA 1: ….il proprietario,
nominato custode, o, in sua assenza, il conducente o altro soggetto
obbligato in solido, fa cessare la circolazione e provvede alla collocazione
del veicolo in un luogo di cui abbia la disponibilità ovvero lo custodisce,
a proprie spese, in un luogo non sottoposto a pubblico passaggio……..(clicca
per il testo completo)
- AGGIUNTO L’ARTICOLO 214 BIS:…..
I veicoli giacenti presso le depositerie autorizzate a seguito
dell'applicazione di misure di sequestro e sanzioni accessorie previste
dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni,
ovvero quelli non alienati per mancanza di acquirenti, purché immatricolati
per la prima volta da oltre cinque anni e privi di interesse storico
e collezionistico, comunque custoditi da oltre due anni alla data
del 30 settembre 2003, anche se non confiscati, sono alienati, anche
ai soli fini della rottamazione, mediante cessione al soggetto titolare
del deposito. ……..(clicca per il
testo completo)
- CLICCA
PER L’ARTICOLO 38 DEL DECRETO-LEGGE 30 settembre 2003, n.269 Disposizioni
urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento
dei conti pubblici, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale N. 229 del 02
Ottobre 2003
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